TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-09-27, n. 201700745
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Testo completo
Pubblicato il 27/09/2017
N. 00745/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00793/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
VA Srl in proprio e quale capogruppo dell’ATI con AL ER Spa, SEM-Società Edilizia Moderna Spa, UB ON Srl, Scarpetti Geom. DO & C. Snc, Geosistem Lavori Speciali Srl, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Giuffrè e Maria Teresa Celani, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Massimo Spinozzi in Ancona, via San Martino, 43;
contro
Comune di Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Iacoboni e Sabrina Tosti, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Barbara Andrenacci in Ancona, via Asiago, 8;
Regione Marche,
Provincia di Ascoli Piceno,
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Marche;
per
la declaratoria di illegittimità del silenzio del comune di Ascoli Piceno sulla procedura di project financing per la realizzazione del Polo Universitario Piceno,
e per
il risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ascoli Piceno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 settembre 2017 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con avviso pubblicato in data 28.6.2001 il Comune di Ascoli Piceno invitava i soggetti interessati a presentare proposte per l’attuazione del Programma Integrato di Intervento volto alla realizzazione del “ Polo Universitario Piceno ” mediante costruzione e recupero di immobili compresi nel complesso dell’ ex Ospedale Mazzoni, in aree di pertinenza e in altri immobili, tra cui l’area ex Consorzio Provinciale Antitubercolare ed annesso edificio, nonché in parte del Palazzo Sgariglia e della Casa Albergo Ferrucci.
Il punto 8 dell’avviso specificava che “ Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 1336 codice civile, non impegna l’amministrazione comunale, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai soggetti proponenti ”.
L’avviso specificava, inoltre, che era previsto un contributo regionale di 15 miliardi di lire e che il privato avrebbe dovuto concorrere finanziariamente e operativamente alla realizzazione del programma in proporzione ai benefici conseguiti.
La proposta formulata dall’ATI ricorrente veniva dichiarata vincitrice della procedura; procedimento che fu tuttavia oggetto di rilievi da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (cfr. delibera n. 201/2002), secondo cui l’atipicità dello stesso doveva considerarsi incompatibile con il vigente ordinamento, non essendo stata rispettata la disciplina comunitaria in materia di pubblicità e procedure di gara. Di conseguenza invitava l’amministrazione comunale a riqualificare la procedura come formale project financing ex artt. 37 e ss. della Legge n. 104/1994 e a completarla osservando gli adempimenti di cui agli artt. 37- quater e ss. della stessa Legge.
Non intenzionato ad adeguarsi a tali rilievi, il Comune di Ascoli Piceno impugnava, davanti a questo Tribunale, la citata delibera n. 201/2002. Il ricorso veniva respinto con sentenza n. 243/2003.
Con delibera di Giunta Comunale 18.6.2003 n. 175 veniva quindi dato atto che la procedura al momento seguita poteva essere assimilata alle fasi di cui agli artt. 37- bis e 37- ter della Legge n. 109/1994 comportanti individuazione dell’ATI VA quale soggetto promotore; procedura che avrebbe dovuto essere completata attraverso gli adempimenti ex 37- quater (gara pubblica e successiva procedura negoziata).
Con nota del 20.10.2003 l’impresa VA accettava formalmente, in qualità di mandataria dell’ATI, il ruolo di promotore ex 37- bis .
La fase conclusiva ex 37- quater non veniva però avviata in quanto il procedimento subiva una battuta di arresto a causa di ripetuti pareri negativi espressi dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici sulla base di molteplici rilievi, tra cui l’asimmetrica distribuzione degli oneri economici connessi all’operazione che, nella sostanza, avrebbe accollato alla parte pubblica i rischi e i costi della stessa.
Il procedimento regionale si concludeva formalmente con decreto 23.10.2009 n. 15 non oggetto di impugnazione. Ciò