TAR Roma, sez. 1Q, decreto cautelare 2023-09-13, n. 202305773

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, decreto cautelare 2023-09-13, n. 202305773
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305773
Data del deposito : 13 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/09/2023

N. 12056/2023 REG.RIC.

N. 05773/2023 REG.PROV.CAU.

N. 12056/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 12056 del 2023, proposto da
R G, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero dell'Interno;
- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

nei confronti

S C, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 13 luglio 2023, mediante avviso pubblicato sull’area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all’esito delle prove di capacità operative sostenute in sede concorsuale in data 13 luglio 2023, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all’art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

2) del decreto di esclusione del 20 luglio 2023 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emesso dal Direttore Centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il sig. Grande Roberto (All. 2 Decreto di esclusione del 20 luglio 2023);

3) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui è stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. I, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (All. 3);

4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni (All. 4);

5) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria (All. 5);

6) del decreto ministeriale 1 febbraio 2019 n. 23, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche;

7) dell’art. 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacita operativa comporta l’esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento;

8) del verbale n. 62 del 13 luglio 2023 della commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018, nominata con D.M. n. 34 del 1° marzo 2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 3 della prova di capacità operativa (All. 6);

9) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 13 luglio 2023, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., nella qualifica di vigile del fuoco (All. 7);

10) del decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni (All. 8);

11) della rettifica della graduatoria finale approvata con Decreto n. 214 del 21 settembre 2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021e successive modifiche;

12) del Bando di Concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all’art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018, con particolare riferimento all’art. 8, (accertamento dell’idoneità);

13) dell’allegato “C Prove Motorie”, indicato nell’art. 8 (accertamento dell’idoneità) del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all’art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018 (All. 9);

14) dell’art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco;

15) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14/11/2018 e successive modifiche;

16) del Bando di Concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all’art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018 (All. 10);

17) del D.M. n. 283 del 23.5.2019 (All. 11);

18) del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all’art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall’elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla;

19) dell’Allegato “C” – “Prova di capacità operativa” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “l’interruzione dell’esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso;
qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”;

20) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C;

21) del sistema di misurazione dei tempi relativo il cronometraggio della prova di acquaticità, laddove non fornisce una misurazione precisa ed oggettiva dell’effettivo tempo impiegato dal candidato per lo svolgimento della prova;

22) del decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalità per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, nella parte in cui non è indicata la modalità di cronometraggio della prova natatoria;

23) del posizionamento della piastra di “tocco” di arrivo al di fuori dello specchio dell’acqua, laddove fa cadere in errore il candidato che in apnea la supera fermando il tempo in ritardo;

24) delle dimensioni della piscina non conformi agli standard nazionali, non regolamentante nel bando di concorso, avendo una profondità di 5.30 metri alla partenza, facendo cadere in panico il candidato che deve effettuare una rapida salita dall’acqua (non valutata preventivamente) per poi procedere con il percorso natatorio;

25) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa;

26) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale;

nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato come, a sostegno della sopra indicata istanza, il ricorrente abbia rappresentato l’urgenza della invocata “riammissione … alla procedura selettiva in corso di svolgimento, in ragione della sua conclusione avvenuta il 21 luglio 2023” e del fatto che “tra il mese di settembre ed ottobre 2023 saranno riconvocati i soggetti che non hanno potuto svolgere le prove per pregresse patologie fisiche e quindi, successivamente, sarà smantellato il percorso delle prove con evidenti difficoltà nel riprogrammare una nuova convocazione”;

Rilevato come, alla luce della non precisata tempistica della rappresentata – ma non documentata – possibilità di rinnovato svolgimento della prova, l’invocato pregiudizio non assume, allo stato, carattere di indilazionabile urgenza, di talché l’interesse sostanziale del quale il ricorrente è portatore ben si presta ad essere tutelato anche in sede collegiale, in ragione della calendarizzazione della prima Camera di Consiglio a tal fine utile per il prossimo 3 ottobre 2023;


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi