TAR Genova, sez. I, sentenza 2018-11-19, n. 201800891

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2018-11-19, n. 201800891
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201800891
Data del deposito : 19 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2018

N. 00891/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00632/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 632 del 2017, proposto da:
Trade Business &
Management S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M M e L M e domiciliata presso lo Studio dell’avvocato M M, in Genova, via Cornigliano 53/3;

contro

Comune di Lavagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F B, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, piazzetta Brignole 2/8;

per l'annullamento

del provvedimento avente ad oggetto “presa d’atto attività - pratica SUAP n. 11/2016 - procedimento ai sensi art. 9 L.R. 10/2012;
interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti” adottato il 7 giugno 2017 dal dirigente del Settore Servizi Tecnici territoriali del Comune di Lavagna, nella parte in cui determina la debenza del contributo di costruzione;

e di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lavagna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso depositato in data 22 settembre 2017 la società Trade Business &
Management S.r.l. impugnava il provvedimento di presa d’atto della DIA obbligatoria per l’intervento di ampliamento del capannone industriale sito in via Devoto 227 nel Comune di Lavagna, nella parte in cui prevedeva la debenza del contributo di costruzione, lo quantificava in 26.051,20 euro e subordinava al suo versamento la piena validità del titolo edilizio.

Il ricorso veniva affidato a tre motivi, come di seguito rubricati.

1. Violazione di legge: art. 38 e 39 l.r. 16/2008, art. 8 l.r. 25/1995. Illegittimità della pretesa economica – contributo di costruzione.

2. Violazione di legge / eccesso di potere: illegittimità nella determinazione dell'importo del contributo di costruzione.

3. Eccesso di potere / violazione di legge: illegittimità nella subordinazione della validità del provvedimento al versamento del contributo di costruzione.

La società ricorrente riteneva anzitutto che il contributo di costruzione non fosse dovuto poiché la ristrutturazione del capannone destinato a cantiere navale, consistente nell’innalzamento della linea di gronda della copertura, comportava unicamente una sopraelevazione dell’immobile con aumento di volumetria, senza creazione di nuovi soppalchi o solai e quindi senza alcun incremento della superficie calpestabile.

Asseriva pertanto che detto ampliamento non era riconducibile agli interventi edilizi soggetti a contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 38 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 ( Disciplina dell’attività edilizia ), ma era diversamente ascrivibile all’ipotesi di esonero prevista dal successivo articolo 39 “ per gli interventi di nuova costruzione e per quelli sul patrimonio edilizio esistente che non siano rilevanti in termini di carico urbanistico o di suo incremento (…)” o a quella prevista dall’articolo 8 della L.R. 7 aprile 1995, n. 25 ( Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia ) per i fabbricati destinati ad attività artigianali e industriali.

L’esponente censurava in secondo luogo l’illegittimità delle modalità di quantificazione del predetto contributo, ritenendo che il calcolo effettuato dal comune fosse il frutto dell’applicazione di criteri irrazionali ed illogici, peraltro ad essa resi noti solo a seguito di specifica richiesta.

Infine lamentava il vizio di eccesso di potere, in relazione alla prevista subordinazione della validità del provvedimento di presa d’atto al versamento del contributo di costruzione, eccependo che il provvedimento doveva invece avere validità immediata.

Si costituiva il Comune di Lavagna, chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.

Eccepiva che l’ampiamento volumetrico realizzato dalla ricorrente era pari a 5.392 mc e quindi al 35,80% del volume preesistente e largamente superiore al 20% costituente soglia limite per il pagamento degli oneri di costruzione ed evidenziando che detto contributo, diversamente da quanto previsto per gli oneri di urbanizzazione, è dovuto non quale compensazione alla collettività per il maggior carico urbanistico conseguente all’intervento, ma quale compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare.

Il comune rilevava quindi la genericità e la conseguente inammissibilità delle censure sollevate con il secondo e il terzo motivo di ricorso.

Nel merito, per quanto concerne il calcolo dell’importo dovuto, ribadiva che l’importo richiesto era costituito dalla somma della minor tariffa urbanistica di ristrutturazione industriale limitatamente al 20% dell’incremento di volume e della tariffa urbanistica per nuova costruzione industriale riferita all’eccedenza del 15,80%.

Con riferimento all’asserita illegittima subordinazione della presa d’atto della DIA al pagamento del contributo, rilevava invece come tale assunto fosse smentito dai fatti, atteso che l’intervento in questione era già stato realizzato ancorché la ricorrente avesse versato solo una minima parte dell’importo dovuto.

All’udienza pubblica del 7 novembre 2018 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

La società ricorrente insta per l’annullamento parziale del provvedimento gravato, censurando l’ an ed il quantum del contributo di costruzione ivi richiesto, nonché la previsione che subordina al suo versamento la validità del titolo edilizio.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’illegittimità della richiesta di pagamento del contributo di costruzione, atteso che l’intervento comporta unicamente un aumento di volumetria, senza variazioni di superficie e di carico urbanistico e ritenendolo non qualificabile come nuova costruzione.

La doglianza è priva di pregio.

Nel nostro ordinamento vige il principio generale della onerosità del permesso di costruire, atteso che l’attività edificatoria comporta di norma la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, fatte salve le fattispecie di esenzione previste dall’art. 17, comma 3, del D.P.R. 380/2001. Le fattispecie di esenzione devono essere interpretate come “eccezioni” ad una regola generale, quindi oggetto di stretta interpretazione e non suscettibili di estensione analogica.

In virtù del principio generale di onerosità del titolo edilizio il contributo di costruzione è riferito di regola all’attività costruttiva. Peraltro lo stesso è dovuto anche in casi nei quali non vi sia l’esecuzione di opere.

Secondo autorevole giurisprudenza, infatti, il contributo di costruzione “ costituisce una prestazione di natura tributaria e paratributaria, collegata alla produzione di ricchezza dei singoli che è generata dallo sfruttamento del territorio (cfr. Cons. Stato, sez. V 21 aprile 2006 n. 2258;
Cons. Stato Sez. V 6 maggio 1997 n. 462;
Cons. Stato Sez.

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