TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2011-05-18, n. 201104317
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N. 04317/2011 REG.PROV.COLL.
N. 09132/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9132 del 2006, proposto da:
Soc Settimaluna Srl, rappresentato e difeso dagli avv. N P, Nicolo' Paoletti, con domicilio eletto presso Nicolo' Paoletti in Roma, via B. Tortolini, 34;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Soc Surf Film Srl, rappresentato e difeso dagli avv. M L, F M, con domicilio eletto presso F M in Roma, P.Le Clodio, 22;Soc Italian Dream Factory Srl;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali –Commissione per la Cinematografia- comunicato con nota in data 19 luglio 2006 (prot. n. 8632-37.10.00-984.12);con il quale e' stato espresso parere contrario al riconoscimento dell'interesse culturale al film dal titolo "Nyum nyum".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Soc Surf Film Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società di produzione cinematografica ricorrente impugna il provvedimento di cui alla nota del 19.7.2006 con il quale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha comunicato, sulla base del parere della Commissione consultiva per il cinema, di avere negato al film «Nyum nyum» (già “Il pioniere”) il riconoscimento della qualità di film di interesse culturale nazionale ai sensi dell’art. 4 comma 5 della legge 1213/1965 e conseguentemente impedito di beneficiare del mutuo triennale di cui agli art. 12 e 14 del D.lvo n. 28 del 22.1.2004 per realizzare il progetto filmico in parola.
Con il predetto provvedimento era stato confermato il precedente diniego, questa volta espresso sulla base del successivo parere della medesima commissione in data 20 aprile 1998 e del provvedimento della commissione consultiva per il cinema del 30 marzo 1998 di rigetto della domanda di audizione personale del produttore della medesima opera cinematografica.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:.
1) Violazione dell’art. 13 comma 2 del d.lvo n. 28/2004 e dell’art. 4 co. 1 del d.m. 27.9.2004. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;
La Commissione Consultiva per il Cinema avrebbe dovuto limitarsi ad esaminare il progetto filmico esclusivamente sotto il profilo della valutazione delle caratteristiche tecniche ed artistiche del film, senza entrare nel merito della sussistenza o meno della copertura finanziaria dei costi di realizzazione dello stesso. Comunque, anche sotto tale contestato profilo, la valutazione della stessa Commissione risulta errata, in quanto non si è avveduta che la società di produzione aveva reperito le risorse finanziarie necessarie alla copertura del costo di produzione del film, come da contratti di coproduzione e prevendita di diritti a RAI Cinema spa.
2) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione – illogicità- contraddittorietà;
Ciò ha determinato la mancanza di una motivazione attinente alle caratteristiche tecniche ed artistiche del film – peraltro oggetto di positiva considerazione da parte della stessa Commissione - essendo incentrata unicamente sul profilo della sostenibilità finanziaria.
3) Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90;
Alla ricorrente è stato precluso di chiarire, mediante la partecipazione al procedimento amministrativo, la possibilità di trovare la copertura finanziaria del costo del film in contestazione. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando la documentazione relativa.
Si è costituita altresì la Surf Film s.r.l., con memoria scritta eccependo l’inammissibilità dell’impugnativa, in quanto proposta avverso un atto meramente confermativo di precedente atto della Commissione per la Cinematografia del 31.3.2005 – non impugnato – nonché per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti effettivamente contro interessati – individuabili in quelli inclusi nella seconda parte della graduatoria e non nella prima – e chiedendone comunque il rigetto in quanto infondato.
Non si sono costituite in giudizio le restanti case di produzione cinematografica intimate.
In data 22.11.2006 la ricorrente, che aveva provveduto spontaneamente all’integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese di produzione indicati dalla contro interessata, ha depositato la relativa documentazione.
Con ordinanza n. 6683 del 5.12.2006 è stata respinta l’istanza di sospensiva.
In data 19.1.2007 sono stati depositati motivi aggiunti
In vista dell’udienza per la trattazione del merito il Ministero resistente ha depositato articolata memoria difensiva.
All’udienza pubblica del 24 febbraio 2011 l’avvocato della società ricorrente, con dichiarazione presa a verbale, ha rappresentato che, nelle more, è venuto meno l’interesse della sua assistita alla definizione del ricorso ed ha chiesto che, pertanto, sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Al Collegio non resta, tenuto conto della richiesta della ricorrente, che dichiarare improcedibile il gravame, con compensazione delle spese di giudizio.