TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-01-07, n. 202200020

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-01-07, n. 202200020
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202200020
Data del deposito : 7 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/01/2022

N. 00020/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00334/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 334 del 2021, proposto da
P L, in proprio e in qualità di legale rappresentante di Amministrazioni Condominiali Lanteri Piero & C. s.a.s., e Condominio Residenza Mare, rappresentati e difesi dagli avvocati M C, G A e prof. L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Diano Marina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sindaco del Comune di Diano Marina quale Ufficiale di Governo e Ministero dell’Interno, non costituiti in giudizio;



per l’annullamento

- dell’ordinanza sindacale n. 17 del 26.2.2021, notificata in pari data, avente ad oggetto “Messa in sicurezza del muro in pietra costituente argine del Rio Pineta e di sostegno della Via Privata Generale Ardoino”;

- di ogni atto presupposto, conseguente o connesso, ivi incluse l’ordinanza sindacale n. 213 del 13.11.2019 e la relazione tecnica n. 7 del 26.2.2021;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Diano Marina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021, la dott.ssa Liliana Felleti e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso notificato il 27 aprile 2021 e depositato il 6 maggio 2021 il rag. P L ed il Condominio Residenza Mare hanno impugnato l’ordinanza sindacale n. 17 del 26 febbraio 2021, con cui il Sindaco del Comune di Diano Marina ha ordinato al primo, in qualità di amministratore del predetto Condominio, oltre che alla dott.ssa Laura Villa e al geom. Simone Pirosu, in qualità di amministratori dei Condomini La Battigia e Ponte Rosso, di rimuovere il materiale lapideo franato nell’alveo del Rio Pineta e di eseguire gli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle porzioni crollate del muro in pietra costituente argine del torrente e sostegno della via privata Generale Ardoino.

I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:

I) Violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990. Violazione delle garanzie partecipative e del principio del contraddittorio. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto dei presupposti .

II) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, perplessità della motivazione, illogicità e contraddittorietà intrinseca .

III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, difetto di legittimazione, illogicità manifesta, sviamento. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto di motivazione .

IV) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa considerazione di interessi ed elementi rilevanti, lesione ingiustificata dell’affidamento. Violazione del principio di imparzialità. Violazione dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e del principio di buona fede e leale collaborazione. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto di motivazione .

V) Eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti e sviamento. Violazione dell’art. 13, comma 1, lett. a) della L.R. n. 15/2015 .

Il Comune di Diano Marina si è costituito in giudizio, eccependo in via pregiudiziale sia il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sia l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, in ragione dell’assunta acquiescenza dei ricorrenti alla precedente ordinanza sindacale n. 213 del 13 novembre 2019. Ha sostenuto, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso nel merito.

Le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni con successive memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 17 novembre 2021.



DIRITTO

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa civica.

Ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a) del r.d. n. 1775/1933 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) sono devoluti alla cognizione in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti emessi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche.

In virtù di tale previsione normativa, come pacificamente interpretata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, rientrano nella giurisdizione del Tsap tutte le controversie aventi ad oggetto provvedimenti caratterizzati da un’incidenza diretta sul regime delle acque pubbliche, quali quelli concernenti la localizzazione ed esecuzione delle opere idrauliche, o intesi a regolamentarne la gestione, oppure ancora che determinano i modi di acquisto dei beni necessari alla realizzazione delle opere stesse, ivi compresi i provvedimenti espropriativi e di occupazione d’urgenza delle aree all’uopo occorrenti (in tal senso cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. VI, 8 marzo 2021, n. 1943; T.A.R. Liguria, sez. I, 31 marzo 2021, n. 285; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 2 dicembre 2013, n. 10362). Per contro, esulano dalla giurisdizione del Tribunale delle Acque (e rientrano in quella del giudice amministrativo) i provvedimenti incidenti sulla materia e sul regime delle acque pubbliche in via meramente strumentale ed indiretta (Cons. St., sez. V, 7 luglio 2014, n. 3436; T.R.G.A. Bolzano, 18 novembre 2021, n. 320; T.A.R. Liguria, sez. I, 18 novembre 2014, n. 1634).

Nel caso in esame il provvedimento sindacale contiene l’ordine di rimuovere le pietre riversatesi nell’alveo torrentizio e di riparare il muro di contenimento: pertanto, l’ingiunzione non è rivolta in via diretta a disciplinare l’uso di un bene del demanio idrico, sì che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. q) c.p.a.

2. Può prescindersi dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa avanzata dall’Amministrazione resistente, attesa l’infondatezza del ricorso nel merito.

In punto di fatto occorre premettere che i condòmini dei tre Condomini Residenza Mare, La Battigia e Ponte Rosso sono proprietari, rispettivamente, dei mappali nn. 192, 197 e 1520 (ex 1362), sui quali insiste la via privata Generale Ardoino e sulla quale si affacciano i loro fabbricati ai civici nn. 160, 182 e 186. La strada in parola è soggetta ad uso pubblico, in quanto aperta da tempo immemorabile al transito pedonale e veicolare; lateralmente alla via, dal lato opposto agli stabili condominiali, scorre un torrente denominato Rio Pineta.

Nell’ottobre 2019 il muro in pietra costituente argine del corso d’acqua e sostegno della fascia stradale è crollato per una porzione di circa 3 metri, con conseguente parziale cedimento anche del cordolo in cemento di delimitazione della sede viaria.

Per tali ragioni il Comune ha transennato la parte di strada interessata e contemporaneamente il Sindaco, con provvedimento n. 213 del 13 novembre 2019, ha ordinato ai Condomini Residenza Mare e La Battigia di eliminare il materiale lapideo rovinato all’interno del rio e di ripristinare il manufatto franato.

La rimozione delle pietre è stata effettuata quasi subito, mentre solo nell’ottobre 2020 il Condominio Residenza Mare ha presentato la S.C.I.A. per la ricostruzione della struttura muraria e nel novembre 2020 ha domandato alla Regione Liguria la relativa autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. n. 523/1904. L’intervento, tuttavia, non è stato eseguito, non avendo il Condominio dato seguito alla nota del 22 febbraio 2021, con la quale il Settore Difesa del Suolo regionale ha richiesto alcune integrazioni documentali.

Nel frattempo, nel gennaio 2021 il muro è ulteriormente franato sia nel punto di originario distacco sia in altri due tratti, causando una nuova caduta di massi nel letto del fiumiciattolo (e non solamente sul greto: cfr. documentazione fotografica allegata alla relazione del tecnico comunale in data 26.2.2021, sub doc. 2 resistente). Lo smottamento ha, inoltre, peggiorato lo stato di dissesto del rilevato viario e il cordolo stradale si è addirittura spezzato.

Il primo

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