TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-03-29, n. 201900463

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-03-29, n. 201900463
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900463
Data del deposito : 29 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2019

N. 00463/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00396/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 396 del 2016, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Amerigo Maggi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carmela Flaminio in Bari, alla via Nicolai n. 202 e con domicilio digitale all’indirizzo P.E.C.: amerigo.maggi@pec.ordineavvocatitrani.it;

contro

U.T.G.-Prefettura di Barletta Andria Trani e Questura di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo n. 97;

nei confronti

Centro d’Accoglienza Senis Hospes, Senis Hospes Soc. coop. soc., non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

- del decreto di revoca della misura d’accoglienza, disposto nei confronti del sig. -OMISSIS-, dall’U.T.G.-Prefettura di Barletta-Andria-Trani, prot. n.-OMISSIS-;

- della relazione del Centro d’accoglienza "Senis Hospes" di Bisceglie, citata nel decreto di revoca della misura d’accoglienza;

- della nota del Questore di Bari, prot. -OMISSIS-, citata nel decreto di revoca della misura d'accoglienza;

- di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli espressamente impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G.-Prefettura di Barletta Andria Trani e della Questura di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Maria Rosaria Pellegrino, su delega dell'avv. Amerigo Maggi, e avv. dello Stato Ines Sisto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato in data 4.4.2016, il sig. -OMISSIS- impugnava il decreto di revoca della misura d’accoglienza ed atti connessi, per violazione di legge e comunque per eccesso di potere per sproporzione della misura adottata dall’Amministrazione, in rapporto agli addebiti contestati.

2.- Si costituiva l’Amministrazione, resistendo e chiarendo che la richiesta di asilo non è stata accolta.

3.- Dalla ricostruzione dei fatti narrati negli atti acquisiti, emerge come il ricorrente, unitamente a ben altri sette connazionali nigeriani, abbia commesso violazioni reiterate delle norme di convivenza nelle strutture di ospitalità e si sia reso protagonista di episodi di violenza. Sul punto, è stata peraltro disposta ordinanza istruttoria, con acquisizione di chiarimenti.

4.- La normativa (art. 12, comma 1, lett. e) , d.lgs 30 maggio 2005 n. 140) prevede la revoca delle misure di accoglienza, in caso di violazione grave o ripetuta delle regole di convivenza all’interno delle strutture da parte del richiedente asilo, delle quali il soggetto interessato viene edotto (art. 9, comma 3, d.P.R. 16 settembre 2004 n. 303), oppure in ipotesi di comportamenti violenti. Negli atti impugnati non sono ravvisabili elementi di illogicità o di irragionevolezza nella valutazione effettuata dall’Amministrazione sugli episodi addebitati.

5.- L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (già oggetto del decreto n. 10 del 2016) deve essere definitivamente accolta, non essendo la domanda, originariamente valutata, manifestamente infondata (come si deduce dall’ordinanza cautelare 19-20 aprile 2016 n. 219). Di conseguenza, è liquidata la somma di €. 500,00 al difensore del ricorrente, ritenuta adeguata ai parametri previsti dall’art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

In conclusione, il ricorso va respinto, con compensazione delle spese, considerata la peculiarità della materia e delle questioni poste.

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