TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-12-12, n. 202216609
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Pubblicato il 12/12/2022
N. 16609/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00979/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 979 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato A D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Terni, via della Caserma, 5;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del Bando relativo alla “procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario” - indetto con D.M. 238 del 14.01.2018 e pubblicato in data 20.01.2019 - nella parte in cui, agli artt. 1 e 2, prevede, tra i requisiti per l'ammissione alla predetta procedura, quello di aver prestato: a) per il personale volontario di età inferiore ai 40 anni non meno di 120 giorni di servizio; b) per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti non meno di 250 giorni;c) per il personale con età superiore a 46 anni compiuti non meno di 400 giorni. Nonché, nella parte in cui prevede, tra i requisiti per l'ammissione alla predetta procedura, quello di aver effettuato: a) per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti non meno di un richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio;b) per il personale con età superiore a 46 anni compiuti non meno di due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio di 400;
2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere, il D.M. 26.10.2018 del Ministero dell'Interno;
e, per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alla “procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 28 ottobre 2022 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti impugnano il bando relativo alla “procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario”, nella parte in cui, agli artt. 1 e 2, prevede tra i requisiti per l’ammissione alla predetta procedura, quello di aver prestato: a) per il personale volontario di età inferiore ai 40 anni non meno di 120 giorni di servizio;b) per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti non meno di 250 giorni;c) per il personale con età superiore a 46 anni compiuti non meno di 400 giorni; nonché, nella parte in cui prevede, tra i requisiti per l’ammissione al la predetta procedura, quello di aver effettuato: a) per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti non meno di un richiamo di 14 giorni nell’ultimo quadriennio;b) per il personale con età superiore a 46 anni compiuti non meno di due richiami di 14 giorni nell’ultimo quadriennio.
In aggiunta, i ricorrenti chiedono l’accertamento del diritto a partecipare alla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco riservata al personale volontario.
Avverso il bando di concorso impugnato i ricorrenti deducono le seguenti censure:
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Eccesso di potere per disparità di trattamento.
In sostanza i ricorrenti, richiamato il quadro normativo di riferimento (artt. 8, comma 1 e 9 del Dlgs 139/2006 - art. 18 del D.P.R. n. 76/2004), censurano la previsione del requisito di un numero minino di giorni di servizio o di richiami effettuati, ritenuti circostanze esterne e totalmente estranee alla volontà o alle capacità professionali di ciascun volontario, evidenziando come tutti i volontari del Corpo dei vigili del fuoco abbiano effettuato la medesima procedura di ammissione ed i medesimi corsi di addestramento.
In particolare, i ricorrenti precisano come la previsione di un numero minino di giorni di servizio o di richiami effettuati sia legato a fattori estrinseci, quali calamità naturali e catastrofi, ovvero le particolari necessità di personale di ciascun Distaccamento, ovvero ancora il numero di volontari iscritti nell’elenco conservato presso ogni Comando provinciale: tutti questi elementi, incidendo sul numero di giorni di servizio effettuati, determinerebbero una disparità di trattamento tra i volontari, ai fini della partecipazione al concorso.
Per le medesime ragioni i ricorrenti chiedono al Tribunale di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 295 della legge n. 205 del 2017, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella misura in cui la norma opera una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti volontari dei vigili del fuoco aventi posizione ed interessi analoghi, discriminandoli in base ad elementi esterni e totalmente estranei alla volontà e/o alla capacità e/o alle qualifiche di ciascun volontario.
Si è costituto il Ministero dell’Interno, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza della legittimazione ad agire, in relazione alla posizione dei ricorrenti -OMISSIS-, in quanto gli stessi non hanno presentato domanda di partecipazione al concorso.
Nel merito il Ministero ha chiesto la reiezione del ricorso, in quanto infondato.
Con ordinanza nr. 2019/1300 il Tribunale ha respinto l’istanza di misure cautelari formula dai ricorrenti.
All’udienza del 28.10.2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Il ricorso è infondato nel merito, rimanendo assorbite tutte le ulteriori questioni preliminari.
I ricorrenti impugnano il bando relativo alla “procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario” indetto con D.M. 238 del 14.01.2018 nella parte in cui, agli artt. 1 e 2, prevede tra i requisiti per l’ammissione alla predetta procedura, quello di aver prestato: a) per il personale volontario di età inferiore ai 40 anni non meno di 120 giorni di servizio;b) per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti non meno di 250 giorni;c) per il personale con età superiore a 46 anni compiuti non meno di 400 giorni; nonché, nel la parte in cui prevede, tra i requisiti per l’ammissione al la predetta procedura, quello di aver effettuato: a) per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti non meno di un richiamo di 14 giorni nell’ultimo quadriennio;b) per il personale con età superiore a 46 anni compiuti non meno di due richiami di 14 giorni nell’ultimo quadriennio.
Le previsioni del bando si limitano a recepire la disposizione dell’art. 1 comma 295 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in base alla quale è stata indetta la procedura per cui è causa.
Le disposizioni di legge citate non si prestano alle censure di illegittimità costituzionale formulate dai ricorrenti, né agli altri profili di censura indicati in epigrafe, con la conseguenza che anche il bando di concorso, che si limita a farne pedissequa applicazione, deve ritenersi legittimo.
La norma, infatti, disciplina le modalità di attuazione delle assunzioni straordinarie previste dai commi 287 e 289 dello stesso arti. 1, riservandole a personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con comprovata esperienza e professionalità, al fine di reclutare risorse già formate e di non disperderne la professionalità acquisita.
Trattasi, pertanto, di operazioni di reclutamento straordinarie, che derogano del principio costituzionale del concorso pubblico e che appaiono funzionali al pronto reperimento di personale idoneo, da ricercare tra i volontari che, sulla base di criteri oggettivi, possano garantire una comprovata esperienza lavorativa ed una ragionevole prognosi di dedizione al lavoro.
Ecco che i requisiti dell’anzianità di servizio e del numero di richiami effettuati non rappresentano ingiustificati ed irrazionali elementi di disparità di trattamento tra gli aspiranti, ma concretano esattamente le esigenze di reperire personale già formato ed esperto (anzianità di servizio) ed altamente motivato (con rilievo del numero dei richiami effettuati, che confermano la disponibilità al ritorno in servizio temporaneo presso il Comando di appartenenza).
Di tali esigenze si è fatto giustamente e doverosamente carico il Legislatore, il quale, con la normativa de qua , ha ragionevolmente coniugato l’interesse pubblico al reclutamento straordinario di personale idoneo, esperto e motivato, con le aspirazioni personali dei volontari, che confidano nell’immissione nei ruoli organici del Corpo nazionale.
Inquadrate da tale prospettiva, le disposizioni in questione sono in linea con il superiore principio e canone ermeneutico dell’eguaglianza sostanziale di cui al comma secondo dell’art. 3 Cost., in quanto mirano per l’appunto a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono non solo il pieno sviluppo della persona umana, ma soprattutto “l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, in perfetta aderenza con quanto previsto dall’art. 48 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), che richiede “la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”.
Per tali ragioni il ricorso va respinto, con conferma dei provvedimenti impugnati.
Sussistono, in ragione della peculiarità e novità delle questioni trattate, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.