TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 2010-07-13, n. 201003162

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 2010-07-13, n. 201003162
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201003162
Data del deposito : 13 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05934/2010 REG.RIC.

N. 03162/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 05934/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5934 del 2010, proposto da:


Società Impexpo Snc di Savino Genovese &
C, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi D'Andrea, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Matteo in Roma, via Fabio Massimo, 45;


contro

Invitalia Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti Sviluppo D'Impresa Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti G M M e D P, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, piazza dei Caprettari, 70;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalle agevolazioni di cui al D.LGS. 21.4.2000 n. 185;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti Sviluppo D'Impresa Spa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2010 il I ref. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, ad un sommario esame, le censure svolte dalla ricorrente avverso il gravato provvedimento di esclusione dalle agevolazioni non appaiono assistite da sufficiente fumus boni juris, atteso che dalla documentazione allegata alla domanda della ricorrente risultava prevalente l’attività commerciale dell’impresa anziché quella di produzione e pertanto la suddetta esclusione veniva disposta per mancata riconducibilità dell’iniziativa in questione alle tipologie di attività indicate nell’art. 6, comma 1, del DLgs 185/00;

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