TAR Bologna, sez. I, decreto ingiuntivo 2012-04-23, n. 201200159
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Testo completo
N. 00159/2012 REG.PROV.PRES.
N. 00257/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 257 del 2012, proposto da:
E G, rappresentato e difeso dall'avv. C F, con domicilio eletto presso Lorenzo Zompì in Bologna, via Pietro Loreta 25;
contro
Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Dirigente del Dipartimento pro tempore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 118 cod. proc. amm. e 633 e ss. cod. proc. civ.;
Considerato che con detto ricorso: a) si fa riferimento: 1) all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295 in data 19 giugno 2003, concernente “Disposizioni urgenti per la lotta agli incendi boschivi sul territorio nazionale” art. 2, commi 1 e 2;
2) all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3300 in data 11 luglio 2003, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile” il cui art. 7 stabilisce che “1. All’art. 2 comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295 del 19 giugno 2003 è aggiunto il seguente comma, 3.”In considerazione delle particolari esigenze di impiego, agli equipaggi di volo del Corpo Forestale dello Stato impegnati nella lotta agli incendi boschivi sul territorio nazionale è riconosciuto un compenso aggiuntivo pari a 600 Euro mensili per tutta la durata dello stato di emergenza: Lo stesso personale è altresì autorizzato a svolgere prestazioni