TAR Latina, sez. I, sentenza 2017-04-04, n. 201700221

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2017-04-04, n. 201700221
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201700221
Data del deposito : 4 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2017

N. 00221/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00544/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 544 del 2010 R.G., proposto da P B e G C, rappresentati e difesi dall’avvocato G P, elettivamente domiciliati in Latina, via Amaseno, presso lo studio dell’avvocato L P;

contro

il comune di Ceprano, in persona del legale rappresentante pro tempore;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 20/2010 del 18 marzo 2010 del responsabile del settore tecnico urbanistica e ambiente del comune di Ceprano.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2017 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento impugnato il responsabile del settore tecnico, urbanistica, ambiente del comune di Ceprano ha ingiunto la demolizione di opere abusive “in corso di realizzazione” alla data dell’accertamento compiuto in data 10 ottobre 2007. In concreto si tratterebbe – secondo quanto si legge nell’atto impugnato – di un “ampliamento” di un immobile sito in via Lago Pantano n. 1.

Il provvedimento puntualizza che relativamente al complesso immobiliare in questione pendono due distinte pratiche di condono edilizio;
una prima pratica, instaurata in base alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si riferisce a un fabbricato costituito da un piano terra complanare alla strada e a un piano seminterrato;
il secondo condono – chiesto in base all’articolo 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 – si riferisce a un porticato e a un garage realizzati al piano seminterrato.

Nel provvedimento si afferma che l’ampliamento sanzionato è stato realizzato in sopraelevazione al garage, si sviluppa sul lato dell’immobile prospiciente la strada comunale per m. 12,50 e ortogonalmente a esso per m. 13 riguardando due lati dell’immobile;
la struttura portante è costituita da 12 pilastri in c.a. delle dimensioni di circa m. 0,25 * m. 0,45 che costituiscono delle intelaiature di m. 2,85 *4,50, 3,85 * 5,50, 3,85 * 5,25, 4,80 * 4,40 di altezza massima rilevata pari a m. 3,05.

Con il ricorso all’esame i ricorrenti, che affermano di aver acquistato l’immobile nel 2005, sostengono che il provvedimento impugnato è illegittimo per carenza di presupposti e travisamento dei fatti;
la tesi dei ricorrenti è che essi non hanno realizzato alcun ampliamento dell’immobile e che le opere sanzionate consisterebbero in un porticato aperto su tre lati realizzato nel 2002 dai precedenti proprietari;
tale porticato, in quanto aperto su tre lati ed inidoneo a creare un nuovo volume, sarebbe qualificabile come pertinenza del fabbricato principale;
di conseguenza il provvedimento sarebbe illegittimo.

Il comune di Ceprano non si è costituito in giudizio.

Il ricorso è infondato.

Ad avviso del Collegio infatti i ricorrenti non hanno fornito neppure un principio di prova dei loro assunti dato che oltre al ricorso si sono limitati al deposito del solo provvedimento impugnato.

Al riguardo il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti per promuovere una attività istruttoria preordinata a verificare la fondatezza degli assunti dei ricorrenti dato che: a) essi sono i proprietari dell’immobile nel quale sono stati realizzati i lavori per cui, avendone la completa disponibilità, ben avrebbero potuto (avendo oltretutto avuto ben sette anni per farlo) fornire idonea documentazione che rappresentasse le opere in questione;
b) la loro rappresentazione dei fatti appare poco plausibile;
essi infatti sembrano affermare che le opere abusive sarebbero state realizzate dalla precedente proprietà nel 2002 in occasione di una ristrutturazione ma – tenuto conto che nel 2003 è stata presentata una domanda di condono edilizio e che l’ampliamento sanzionato è definito “in corso di realizzazione” alla data dell’accertamento (che risale a ottobre 2007- ) appare plausibile ritenere che il provvedimento repressivo non possa riferirsi a opere realizzate nel 2002 (presumibilmente le opere realizzate nel 2002 sono oggetto del condono richiesto nel 2003) ma a opere diverse iniziate dopo il trasferimento dell’immobile ai ricorrenti e in corso di realizzazione alla data dell’accesso compiuto dal personale che ha accertato l’abuso. A ciò si aggiunge che le dimensioni di quanto realizzato (la superficie occupata è di circa 100 mq.), nemmeno contestate dai ricorrenti, sono tali da escludere la possibilità di qualificare la struttura realizzata, quand’anche si trattasse di un porticato aperto, nei termini di una pertinenza.

Il ricorso va quindi respinto. In mancanza di costituzione dell’amministrazione non v’è materia per pronuncia sulle spese.

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