TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-12-23, n. 202403571
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 23/12/2024
N. 03571/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00704/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n.182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Palermo Cat. A.12/2023 del 4.2.2023, comunicato il 17.2.2023, di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, presentata in data 19.9.2022 a mezzo assicurata n. 061493184981; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Palermo;
Visto il provvedimento n. -OMISSIS-/2023 con cui la parte è stata provvisoriamente ammessa al patrocinio delle spese dello Stato da parte della relativa Commissione;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-/2023 di rigetto della domanda cautelare;
Visti tutti gli atti della causa e la memoria conclusiva di parte ricorrente;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2024 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, parte ricorrente impugna il provvedimento di rigetto dell’istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno, motivato dall’Amministrazione in ragione della mancanza di capacità reddituale negli anni antecedenti alla presentazione della domanda: fatto non contestato nemmeno nel ricorso.
Parte ricorrente premette di essere titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, valevole sino al 12/09/2024; osserva altresì di aver chiesto in data 12/09/2022 il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Osserva ancora parte ricorrente