TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-05-20, n. 202000712
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 20/05/2020
N. 00712/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00860/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 860 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A I e R P, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
- Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore ;
- Prefettura di Bari, in persona del Prefetto pro tempore ;
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici, in via Melo n. 97, hanno legale domicilio;
per l'annullamento
“- del decreto del Prefetto della Provincia di Bari prot. n. -OMISSIS-del 14/12/2018;
- della nota della Questura di Bari del 20/11/2018 non conosciuta;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale in quanto lesivo, ancorché non conosciuto”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2020 l’avv. Donatella Testini;
L’udienza si svolge mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
I magistrati componenti il collegio e il Segretario d’udienza sono a conoscenza del “Documento informativo ai sensi dell’articolo 13 regolamento (UE) 2016/679 relativamente al trattamento dei dati per il collegamento da remoto tramite l’ app Microsoft Teams su pc , tablet e dispositivo mobili”, anche nel suo contenuto.
La normativa in vigore non prevede audizioni in questa fase.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone parte ricorrente di aver comunicato al Comune di Bari l’avvio dell’attività di esercizio di rimessa di veicoli all’aperto identificata con l’insegna “-OMISSIS-”, in -OMISSIS-, con s.c.i.a. del -OMISSIS-.
Il Comune l’ha trasmessa alla Prefettura di Bari in data 10 dicembre 2017 ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 480 del 2001.
Con nota prot. n. -OMISSIS-, la Prefettura ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di divieto di esercizio di autorimessa ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, rappresentando quanto segue:
“… la S.V. convive con il sig. -OMISSIS-… il quale risulta gravato da pregiudizi in materia di prostituzione e controllato più volte in compagnia di soggetti censurati per varie tipologie di reato (stupefacenti, prostituzione, associazione per delinquere, falsità materiale, truffa, ricettazione, contrabbando di t.l. r violazioni amministrative per stupefacenti).
… tali informazioni incidono sfavorevolmente sul possesso dei prescritti requisiti soggettivi richiesti dall’art. 11 del T.U.L.P.S., nei confronti di coloro che risultino titolari della licenza per l’esercizio dell’attività di autorimessa, in ossequio a quanto previsto e disciplinato dall’art. 3 del D.P.R. n. 480/2001”.
La parte ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in data 7 maggio 2018.
Con provvedimento n. -OMISSIS-, sentita la Questura in relazione alle innanzi citate osservazioni della ricorrente, la Prefettura ha decretato il divieto di esercizio dell’attività di autorimessa per esigenze di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 2001, dando atto, altresì, della circostanza che “con nota del -OMISSIS-la Questura di Bari ha riferito che le memorie presentate non meritano accoglimento in quanto non trovano conforto nell’esito degli accertamenti esperiti dagli organi di polizia, precisando, piuttosto, diversamente da quanto sostenuto, che dalle verifiche esperite risultano partecipare all’attività in argomento, a vario titolo e con diverse mansioni, soggetti gravati da precedenti di polizia tra i quali spicca un soggetto di rilievo della criminalità locale barese”.
Avverso il predetto atto insorge parte ricorrente deducendone l’illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto svariati aspetti.
L’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, è stata accolta dalla Sezione con ordinanza n. -OMISSIS- del 6 settembre 2019.
La causa viene ritenuta per la decisone alla pubblica udienza del 12 maggio 2020.