TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-04-04, n. 202400280
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Pubblicato il 04/04/2024
N. 00280/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 653 del 2021, proposto da
C R, CI LUIGI, CI GUIDO, in proprio e in qualità di soci della società agricola GROLE, rappresentati e difesi dall'avv. E E, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
AGEA, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
per l'annullamento
- della cartella di pagamento n. 300 2018 00000115 35/000, di data 6 novembre 2018, notificata a mezzo raccomandata A/R in data 12 dicembre 2018, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 692.320,80 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002;
- del ruolo n. 2018/000004, reso esecutivo il 12 ottobre 2018;
- con domanda di risarcimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AGEA;
Visti gli art. 35 comma 1-c e 85 comma 9 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, in qualità di soci solidalmente e illimitatamente responsabili di una società agricola produttore di latte vaccino, e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugnano la cartella di pagamento n. 300 2018 00000115 35/000, di data 6 novembre 2018, notificata a mezzo raccomandata A/R in data 12 dicembre 2018, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 692.320,80 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1997-1998, 1998-1999, 2000-2001, 2001-2002. L’impugnazione è estesa al presupposto ruolo dell’AGEA n. 2018/000004, reso esecutivo il 12 ottobre 2018.
2. La cartella di pagamento era stata inizialmente impugnata dalla società di cui i ricorrenti sono soci davanti al Tribunale di Mantova ai sensi dell’art. 615 cpc, con atto notificato in data 4 gennaio 2019 (RG 57/2019). Il Tribunale di Mantova ha però declinato la giurisdizione a favore del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 comma 1-t cpa con sentenza n. 60 di data 19 gennaio 2021. Questa pronuncia evidenzia che la controversia, comprendendo anche la questione dell’asserita prescrizione del credito dell’AGEA, riguarda in realtà il fondamento della pretesa e non la legittimità formale degli atti esecutivi. Il ricorso è stato poi riassunto davanti al TAR Brescia.
3. Nell’originario ricorso erano state formulate plurime censure, che possono essere sintetizzate come segue:
(i) vi sarebbero difetti di natura formale che renderebbero nulla la cartella di pagamento (notifica eseguita direttamente dall’AGEA anziché dalla Guardia di Finanza, come richiesto dal previgente art. 8- quinquies comma 10- bis del DL 10 febbraio 2009 n. 5;mancanza della relazione di notifica;formazione di un secondo ruolo in aggiunta all’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti di cui all’art. 8- ter comma 2 del DL 5/2009;omessa notifica e omessa indicazione dei presupposti atti di accertamento, essendo irrilevante la notifica agli acquirenti;indicazione del solo responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e non del responsabile di emissione e di notifica della cartella, come previsto dall’art. 36 comma 4- ter del DL 31 dicembre 2007 n. 248);
(ii) si sarebbe verificata la prescrizione (quadriennale, quinquennale o decennale) del credito dell’AGEA, o quantomeno la decadenza dal potere di riscossione ai sensi dell’art. 25 comma 1-c del DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto la notifica della cartella è stata effettuata oltre il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento del debito è divenuto definitivo;
(iii) non è stata data alcuna indicazione circa le procedure di rateizzazione a disposizione dell’azienda agricola.
4. Con l’atto di riassunzione la ricorrente ha integrato e riformulato i motivi di ricorso, aggiungendo le seguenti censure:
(iv) vi sarebbe incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, e di conseguenza mancherebbe il presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori che avrebbero concorso a determinare il presunto esubero rispetto alla quota nazionale (v. ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 nel procedimento n. 96592/2016 RG-NR e n. 101551/2016 RG-GIP, e sentenza del Tribunale UE Sez. II 2 dicembre 2014 T-661/11 - Repubblica Italiana v. Commissione );
(v) nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto europeo, come recentemente interpretato dalla Corte di Giustizia (v. C.Giust. Sez. VII 27 giugno 2019 C 348/18, Barausse ;C.Giust. Sez. II 11 settembre 2019 C 46/18, San Rocco ).
5. È stato inoltre chiesto il risarcimento del danno.
6. L’AGEA si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
7. Con memoria depositata il 5 dicembre 2023 l’AGEA ha dichiarato che, in seguito alla sentenza del TAR Brescia n. 332 del 12 aprile 2023 (la quale ha annullato nei confronti dei ricorrenti le intimazioni di pagamento n. 064 2021 90003750 54/000, n. 064 2021 90003749 53/000, e n. 064 2021 90003748 52/000, tutte basate sulla cartella di pagamento n. 300 2018 00000115 35/000, disponendo un nuovo calcolo del prelievo supplementare secondo le indicazioni della Corte di Giustizia), è venuto meno l’interesse a una decisione di merito del presente ricorso.
8. La difesa dei ricorrenti, con memoria depositata il 7 dicembre 2023, concorda sulla sopravvenuta carenza di interesse, anche perché la sentenza del TAR Brescia n. 332/2023 si è allineata a sentenze del Consiglio di Stato contenenti pronunce analoghe nei confronti dell’azienda agricola di cui i ricorrenti sono soci. In particolare, la sentenza n. 5845 del 12 luglio 2022 (campagne 1997-1998 e 1998-1999) e la sentenza n. 2281 del 29 marzo 2022 (campagna 2001-2002) hanno annullato i presupposti atti di compensazione nazionale, vincolando l’AGEA a effettuare un complessivo ricalcolo del prelievo supplementare. Più recentemente, il TAR Lazio, con sentenza n. 10945 del 30 giugno 2023, ha annullato nei confronti dell’azienda agricola di cui i ricorrenti sono soci gli atti compensazione nazionale per la campagna 2000-2001, aprendo la via al ricalcolo del prelievo supplementare anche per tale annata.
9. Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile.
10. Le spese di giudizio possono essere compensate, come nella sentenza del TAR Brescia n. 332/2023.