TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-01-27, n. 202001103

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-01-27, n. 202001103
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202001103
Data del deposito : 27 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2020

N. 01103/2020 REG.PROV.COLL.

N. 06514/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6514 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E F e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione,

- del provvedimento del 28 marzo 2018 di esclusione del sig.-OMISSIS-dall'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2016, dei volontari in ferma prefissata quadriennali reclutati ai sensi della legge 23 agosto 2004 n. 226 (provvedimento n. M_D GMIL REG2018 0216349 28 marzo 2018);

- del successivo provvedimento di conferma dell'esclusione del 16 aprile 2018 n. M_D GMIL REG2018 024128, emessi entrambi dalla Direzione Generale per il personale militare I Reparto – 2^ Divisione;

- del provvedimento di collocamento in congedo illimitato per fine ferma del 25 maggio 2018, emesso dal 1° reggimento “Granatieri di Sardegna” – Comando;

- di tutti gli atti ad essi connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, compresa la circolare n. M_D GMIL REG2017 0460234 del 14 agosto 2017, paragrafo 3, sottoparagrafi a. e b. e il decreto n. M_D GMIL REG 2018 0220295 del 29 marzo 2018, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito, limitatamente alla parte in cui non è stato incluso il ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il sig.-OMISSIS-, odierno esponente, con il ricorso in epigrafe rappresenta quanto segue.

1.1 Iniziata la propria carriera nell’Esercito italiano il 26 maggio 2009 come volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) e nel gennaio 2010 vincitore del concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), successivamente era ammesso a due periodi di rafferma consecutivi, della durata di due anni ciascuno.

1.2 Con la circolare n. M_D GMIL REG2017 0460234 del 14 agosto 2017 il Ministero della Difesa bandiva l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, per l’anno 2016, dei volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale, reclutati ai sensi dell’articolo 13, comma 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (ora art. 704 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche) fissando, con il successivo allegato A, nel numero di 664 i posti disponibili.

1.3 Il sig.-OMISSIS-presentava regolarmente la domanda di partecipazione; tuttavia, con provvedimento del 28 marzo 2018 gli veniva comunicata l’esclusione in quanto dalla documentazione in atti risultava che fosse imputato “in un procedimento penale per delitto non colposo e, pertanto, non è in possesso del requisito previsto al paragrafo 3, sottopar. a, 7° alinea della relativa circolare”.

1.4 L’odierno esponente presentava una formale istanza di riammissione alla procedura concorsuale, che veniva però rigettata con provvedimento del 16 aprile 2018, che ne confermava l’esclusione.

1.5 Con decreto del 29 marzo 2018 veniva quindi approvata la graduatoria di merito che non contemplava il-OMISSIS-nell’elenco dei candidati

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi