TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-01-27, n. 202001103
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Testo completo
Pubblicato il 27/01/2020
N. 01103/2020 REG.PROV.COLL.
N. 06514/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6514 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E F e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
- del provvedimento del 28 marzo 2018 di esclusione del sig.-OMISSIS-dall'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2016, dei volontari in ferma prefissata quadriennali reclutati ai sensi della legge 23 agosto 2004 n. 226 (provvedimento n. M_D GMIL REG2018 0216349 28 marzo 2018);
- del successivo provvedimento di conferma dell'esclusione del 16 aprile 2018 n. M_D GMIL REG2018 024128, emessi entrambi dalla Direzione Generale per il personale militare I Reparto – 2^ Divisione;
- del provvedimento di collocamento in congedo illimitato per fine ferma del 25 maggio 2018, emesso dal 1° reggimento “Granatieri di Sardegna” – Comando;
- di tutti gli atti ad essi connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, compresa la circolare n. M_D GMIL REG2017 0460234 del 14 agosto 2017, paragrafo 3, sottoparagrafi a. e b. e il decreto n. M_D GMIL REG 2018 0220295 del 29 marzo 2018, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito, limitatamente alla parte in cui non è stato incluso il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig.-OMISSIS-, odierno esponente, con il ricorso in epigrafe rappresenta quanto segue.
1.1 Iniziata la propria carriera nell’Esercito italiano il 26 maggio 2009 come volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) e nel gennaio 2010 vincitore del concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), successivamente era ammesso a due periodi di rafferma consecutivi, della durata di due anni ciascuno.
1.2 Con la circolare n. M_D GMIL REG2017 0460234 del 14 agosto 2017 il Ministero della Difesa bandiva l’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, per l’anno 2016, dei volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale, reclutati ai sensi dell’articolo 13, comma 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (ora art. 704 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche) fissando, con il successivo allegato A, nel numero di 664 i posti disponibili.
1.3 Il sig.-OMISSIS-presentava regolarmente la domanda di partecipazione;tuttavia, con provvedimento del 28 marzo 2018 gli veniva comunicata l’esclusione in quanto dalla documentazione in atti risultava che fosse imputato “in un procedimento penale per delitto non colposo e, pertanto, non è in possesso del requisito previsto al paragrafo 3, sottopar. a, 7° alinea della relativa circolare”.
1.4 L’odierno esponente presentava una formale istanza di riammissione alla procedura concorsuale, che veniva però rigettata con provvedimento del 16 aprile 2018, che ne confermava l’esclusione.
1.5 Con decreto del 29 marzo 2018 veniva quindi approvata la graduatoria di merito che non contemplava il-OMISSIS-nell’elenco dei candidati risultati vincitori.
Successivamente, attesa l’esclusione dall’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente e avendo il ricorrente terminato i periodi di rafferma previsti dal codice dell’ordinamento militare (fissati nel numero massimo di due), con provvedimento del 25 maggio 2018 gli veniva comunicato il suo collocamento in congedo.
2. Con il ricorso in epigrafe il sig.-OMISSIS-ha impugnato i provvedimenti di esclusione dall'immissione nel ruolo dei volontari in ferma permanente nonché il provvedimento di collocamento in congedo illimitato, insieme a tutti gli atti ad essi connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, compresa la circolare del 14 agosto 2017, per chiederne l’annullamento, previsa sospensione dell’esecuzione, per i seguenti motivi:
I - ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA E/O PER TRAVISAMENTO DEI FATTI.
I provvedimenti di esclusione sarebbero illegittimi poiché fondati su presupposti erronei e manifestamente ingiusti atteso che il sig.-OMISSIS-erroneamente, allo stato attuale, rivestirebbe la qualità di imputato. Tale qualità troverebbe il proprio presupposto in una vicenda personale caratterizzata da denunce reciproche tra le parti, peraltro già conclusa con la rimessione reciproca delle querele, formalizzata davanti alle competenti autorità il 21 maggio 2016.
II - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
L’amministrazione intimata non avrebbe dovuto dare meccanica applicazione alle norme ma, facendo prevalere la sostanza rispetto alla forma, avrebbe dovuto considerare meramente formale la condizione di imputato del sig.-OMISSIS-, che in realtà sarebbe in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’immissione nel ruolo dei volontari in ferma permanente.
III - SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI COLLOCAMENTO IN CONGEDO ILLIMITATO
Il provvedimento di collocamento in congedo illimitato per fine ferma emesso sarebbe illegittimo in quanto atto consequenziale ai provvedimenti di esclusione impugnati.
3. Il Ministero della Difesa non si è costituito nel presente giudizio.
4. Con decreto presidenziale n. 3267/2018 del 1.6.2018 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati, nel contempo ordinando all’Amministrazione intimata incombenti istruttori e il riesame della vicenda.
In esecuzione del suddetto decreto, il Ministero della Difesa ha emesso il provvedimento del 19 giugno 2018 con il quale ha disposto la riammissione con riserva del ricorrente alla procedura concorsuale.
Successivamente, in data 22 febbraio 2018 ha provveduto al deposito di una relazione corredata da documentazione relativa ai fatti di causa.
5. Sempre in data 22 febbraio 2018 la parte ricorrente ha depositato memoria insistendo nelle censure e nelle domande già proposte con il ricorso introduttivo.
6. Con ordinanza cautelare n. 3961/2018 del 25.2.2019 la Sezione ha quindi confermato la misura cautelare monocratica e ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati, avendo positivamente delibato la sussistenza sia di sufficienti profili di fumus boni juris sia del lamentato periculum .
7. Alla Pubblica Udienza del 13 dicembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio, ad un non più sommario esame del ricorso, nel confermare l’orientamento già espresso durante la fase cautelare del presente giudizio, ritiene il gravame fondato alla luce delle ragioni che si vanno ad esporre.
2. Come ampiamente dimostrato dalla parte ricorrente con la documentazione allegata al ricorso in epigrafe, nei confronti del sig.-OMISSIS-, in data 28 gennaio 2014, veniva emesso dal Tribunale di Latina un -OMISSIS- (all’attualità, peraltro, non ancora notificatogli, come attestato dalla stessa cancelleria del Tribunale di Latina - doc. 10 sub all. 11 al ricorso) – a seguito di denuncia della sua ex convivente presentata in data 26 aprile 2013. In precedenza lo stesso ricorrente, in data 20 aprile 2013, aveva sporto querela nei confronti della suddetta, per i reati di cui agli artt. 574 e 646 c.p. (doc. 8 sub all. 9 al ricorso).
Tuttavia, la vicenda si concludeva con la rimessione reciproca delle querele, formalizzata davanti alle competenti autorità (Legione Carabinieri Lazio – Stazione di Norma) il 21 maggio 2016 (doc. 9 sub all. 10 al ricorso), e con il raggiungimento di un accordo tra le parti.
3. Venendo alla circolare del Ministero della Difesa del 14 agosto 2017, essa prevedeva, al paragrafo 3, lett. a, i requisiti per la partecipazione all’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito;fra tali requisiti era fissata la condizione di non essere stati condannati per delitti non colposi e di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
Tutti i requisiti previsti dalla circolare dovevano essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, fissata per il 24 novembre 2017.
3.1 Orbene, come dedotto dalla parte ricorrente con i primi due motivi di ricorso, osserva il Collegio che alla predetta data aveva già avuto luogo la rimessione reciproca delle querele - e, per quanto di interesse nella presente sede, si era verificato l’effetto estintivo del reato ascritto al ricorrente - formalizzata davanti alle competenti autorità (Legione Carabinieri Lazio – Stazione di Norma) il 21 maggio 2016 (doc. 9 sub all. 10 al ricorso), nonché il raggiungimento di un accordo tra le parti.
3.2 Pertanto, seppure alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione sussisteva formalmente un decreto penale di condanna emesso nei confronti del sig.-OMISSIS-a seguito di querela presentata dalla ex convivente – decreto che il ricorrente, fra l’altro, non era stato messo in condizioni di contestare a causa della mancata notificazione del medesimo -, tuttavia la condotta del ricorrente non rivestiva più alcuna probabile valenza penalistica atteso che per l’intervenuta remissione della querela si era verificato ex lege l’effetto estintivo del reato.
Di conseguenza l’Amministrazione, quanto meno a seguito dell’istanza di riammissione presentata dal-OMISSIS-, avrebbe dovuto considerare le circostanze oggettive del caso e, accedendo ad una visione sostanzialistica della vicenda, altresì valutando la mancanza di periculum per l’interesse pubblico, avrebbe dovuto annullare la precedente esclusione e riammettere il ricorrente al concorso.
4. Ne consegue che l’Amministrazione adottava i provvedimenti di esclusione impugnati in violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità e di buon andamento della p.a.
Per l’effetto, anche il provvedimento di collocamento in congedo illimitato risulta viziato in quanto atto consequenziale ai provvedimenti di esclusione impugnati.
5. Il ricorso in epigrafe è dunque fondato e va accolto, con conseguente annullamento, per quanto di interesse, degli atti impugnati.
6. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, in ragione della particolarità della vicenda.