TAR Milano, sez. III, sentenza 2022-07-27, n. 202201807
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Pubblicato il 27/07/2022
N. 01807/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02164/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2164 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OISSIS- -OISSIS-, in qualità di tutore di -OISSIS- -OISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati -OISSIS- -OISSIS- ed E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COUNE DI GUANZATE, in persona del sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
CONSORZIO IMPEGNO SOCIALE-RSD “-OISSIS-”, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
per l'annullamento
del provvedimento comunale del 18 agosto 2021 - prot. n. 0011989, dal seguente tenore testuale: “Questa Amministrazione ha valutato la situazione economica di OS, di cui è tutore, a seguito dei documenti consegnati: attestazione ISEE, risparmi al 31-12-2020 e cedolini pensione anno 2021. Si è constatato che con i risparmi a disposizione, lasciando la cifra di euro 5.000,00 alla persona, e la quota delle tredicesime mensilità, come previsto dal vigente regolamento comunale, oltre alla quota personale di euro 120,00 al mese, come previsto da scrittura privata di transizione, la persona è in grado di sostenere la quota annua della retta di ospitalità, pari ad euro 23.907,50 (IVA non prevista). Questo Ente, nell'anno 2021, non assume alcun impegno di spesa di integrazione della retta. Si prega di presentare la richiesta di rimborso parziale della quota sanitaria della retta, come previsto dalla scrittura privata di transizione, per il riconoscimento del credito d'imposta dell'anno 2020”;
del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni contributi e sussidi finanziari del Comune di Guanzate, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19 dicembre 2011, e, in particolare, degli artt. 8 (Accesso alle prestazioni), 10 (Assistenza economica a persone singole o a nuclei familiari) e 15 (Interventi residenziali), con il quale il Comune di Guanzate ha disciplinato (anche) la compartecipazione al costo delle prestazioni assistenziali fruibili e/o fruite dalle persone con disabilità;
della nota dell'assistente sociale comunale del 28 ottobre 2021 dal seguente tenore letterale “Buongiorno Avvocato -OISSIS- -OISSIS-, questa pubblica amministrazione intende integrare la retta di ospitalità presso la residenza sanitaria disabili --OISSIS- - con sede in -OISSIS-, a favore della persona per la quale la sig.ra -OISSIS- -OISSIS- svolge l'incarico di tutore, come da "scrittura privata di transizione". A breve verrà comunicato l'importo riconosciuto”;
e, per quanto occorrer possa,
della Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19 dicembre 2011;
di ogni altro atto e/o provvedimento, comunale ovvero distrettuale, prodromico, presupposto, consequenziale e comunque connesso a quelli espressamente impugnati e comunque le delibere o i provvedimenti comunque denominati, anche d’incerta data, con i quali il Comune di Guanzate ha determinato le modalità di partecipazione al costo dei servizi per le persone disabili;
per quanto riguarda i motivi aggiunti
del provvedimento del Comune di Guanzate del 30 ottobre 2021, inviato dal Comune via PEC all'avv. -OISSIS- -OISSIS- che così recita “….Si comunica che questa Amministrazione, ha disposto l'integrazione della retta di euro 65,50 al giorno della RSD -OISSIS- con sede in -OISSIS-, per l'anno 2021 a favore dell'ospite tutelato dalla sig.ra -OISSIS- -OISSIS-.
La quota di integrazione a carico di questo Comune è di euro 7.146,79, ovvero euro 630,52 nei mesi di 31 giorni, euro 572,43 nei mesi di trenta giorni ed euro 441 ,43 nel mese di febbraio. Gli importi verranno versati al Consorzio Impegno Sociale…”
di ogni altro atto e/o provvedimento, comunale ovvero distrettuale, prodromico, presupposto, consequenziale e comunque connesso a quelli espressamente impugnati e comunque le delibere o i provvedimenti comunque denominati, anche d'incerta data, con i quali il Comune di Guanzate ha determinato le modalità di partecipazione al costo dei servizi per le persone disabili;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra -OISSIS- -OISSIS- è tutore della sig.ra -OISSIS- -OISSIS-, persona che versa in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e perciò ricoverata presso la struttura residenziale per disabili denominata “-OISSIS-”.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la sig.ra -OISSIS- -OISSIS- impugna principalmente l’atto del 18 agosto 2021, con il quale il Comune di Guanzate ha stabilito che, per l’anno 2021, non avrebbe provveduto all’integrazione della retta dovuta per il ricovero nella suddetta struttura, rilevando che la sig.ra -OISSIS- -OISSIS- avrebbe a disposizione sufficienti risorse economiche che le consentirebbero di sostenere autonomamente il costo.
Il Comune di Guanzate, seppur correttamente evocato in giudizio, non si è costituito. Neppure si è costituito il Consorzio Impegno Sociale-RSD “-OISSIS-”, Ente che gestisce la struttura che ospita la sig.ra -OISSIS-.
Con motivi aggiunti depositati in data 14 gennaio 2022, viene impugnata la nota del 30 ottobre 2021, con la quale il Comune di Guanzate, rivedendo quanto disposto in precedenza, ha stabilito che per, l’anno 2021, la quota di integrazione della retta a suo carico sarebbe stata di euro 7.146,79.
La Sezione, con ordinanza n. 153 dell’1 febbraio 2022, ha accolto la domanda cautelare.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 24 maggio 2022.
Va innanzitutto rilevata l’improcedibilità del ricorso introduttivo, posto che l’atto con esso impugnato è stato, come visto, sostituito da quello impugnato con i motivi aggiunti e che, conseguentemente, non può più sussistere alcun interesse ad ottenerne l’annullamento.
I motivi aggiunti sono fondati essendo meritevole di accoglimento l’unica censura da essi prospettata con la quale la ricorrente lamenta che il Comune avrebbe determinato l’entità della propria compartecipazione in maniera del tutto svincolata dal valore dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
In proposito si osserva che, in base all’art. 6, ultimo comma, della legge n. 328 del 2000, <<Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica>>. Questa norma – nel dare attuazione al principio sancito dall’art. 38, primo comma, Cost., che assicura l’assistenza sociale agli inabili al lavoro – pone dunque a carico del Comune di residenza l’obbligo di intervenire ai fini dell’integrazione della retta dovuta per i servizi residenziali erogati in favore di persone disabili che si trovano in situazione di svantaggio economico.
La giurisprudenza ha chiarito che l’art. 6, ultimo comma, della legge n. 328 del 2000, unitamente alle norme contenute nell’art. 14 della stessa legge e negli artt. 2 e 7 della legge della Regione Lombardia n. 3 del 2008, costituisce fonte di diversi principi che governano la materia, quali quelli di presa in carico personalizzata, di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, i quali impongono che siano i comuni a garantire il servizio al cittadino, con obbligo di farsi carico dell’intera retta di ricovero comprensiva della componente sanitaria, salvo poi la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme relative a tale componente (che non possono assolutamente essere scaricate sull'utente o sulla famiglia) in base ai criteri di riparto indicati dal d.p.c.m. 14 febbraio 2001 e dal d.p.c.m. 29 novembre 2001 (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 12 agosto 2019, n. 5684;id. del 14 marzo 2018, n. 1623;id. 10 gennaio 2017, n. 46).
L’ordinamento pone dunque direttamente in capo ai comuni l’obbligo di pagamento delle rette connesse alle prestazioni sociosanitarie di carattere residenziale rese da terzi in favore dei loro residenti, salva, come già detto, la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme relative alla componente sanitaria e salva, come subito si vedrà, la possibilità di richiesta di compartecipazione dell’assistito, in base alla normativa ISEE, per la sola componente assistenziale.
Per quanto riguarda la compartecipazione dell’assistito, le norme di riferimento sono l’art. 25 della legge n. 328 del 2000 e l’art. 8, comma secondo, della legge regionale n. 3 del 2008 i quali stabiliscono che l'accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente, oggi contenuta nel d.p.c.m. n. 159 del 2013.
L'art. 2, comma 1, del d.p.c.m. n. 159 del 2013 precisa che <<La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e sociosanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni>>. Aggiunge poi la medesima norma che <<In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari…>>.
Dalla lettura di queste norme si ricava dunque che, non solo l’accesso, ma anche la misura della compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali è stabilito avendo come base la disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente.
A questo proposito la giurisprudenza ha precisato che, sebbene le suindicate norme prevedano la possibilità per regioni e comuni di stabilire criteri ulteriori rispetto a quelli individuati dalla disciplina ISEE, non è possibile per questi enti modificare quelli già previsti dalla disciplina statale, potendosi altrimenti pervenire ad uno stravolgimento dei criteri dettati con il suddetto d.p.c.m., che invece – in quanto funzionali alla determinazione del livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – debbono trovare uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 4 marzo 2019, n. 1458;id., 13 ottobre 2015, n. 4742;T.A.R. Milano Lombardia, sez. III, 5 luglio 2019, n. 1545;id., 15 maggio 2018, n. 94;id., 23 marzo 2017, n. 617;id. 12 settembre 2013, n. 2139).
Ciò premesso, si deve ora osservare che il d.p.c.m. n. 159 del 2013, agli artt. 2, comma 3, 4 e 5, contiene disposizioni analitiche finalizzate alla valorizzazione della situazione reddituale e patrimoniale dell’assistito al fine di determinarne la reale capacità economica. Risulta pertanto evidente che, essendo la finalità dell’ISEE quella di determinare la reale capacità economica dell’assistito, l’intervento del Comune deve essere congruente alle sue risultanze. Le amministrazioni, in altre parole, non possono richiedere al disabile una compartecipazione sproporzionata o addirittura superiore alle sue capacità economiche, così come risultanti secondo i criteri ISEE, giacché, in caso contrario, gli verrebbero richiesti sforzi economici che il legislatore nazionale considera da lui non sostenibili, e ciò anche in considerazione dell’impossibilità di dare rilievo, a tal fine, a tutte quelle entrate che non possono trovare ingresso nel calcolo della stessa ISEE, tra cui, in primo luogo, l’indennità di accompagnamento e di invalidità civile (cfr. in questo senso, T.A.R. Veneto, sez. III, 21 febbraio 2022, n. 335).
Ciò chiarito, si deve ora osservare che, nel caso concreto, il Comune di Guanzate, con l’atto impugnato con i motivi aggiunti, ha chiesto alla sig.ra -OISSIS- -OISSIS- di farsi carico di una spesa annua per il pagamento della retta di ricovero pari ad euro 16.760,71, e ciò a fronte di un’ISEE pari ad euro 7.517,60.
Appare dunque evidente la sproporzionalità della decisione avversata rispetto alle risultanze dell’ISEE e, conseguentemente, la sua contrarietà alla normativa sopra illustrata.
Va dunque ribadita la fondatezza della censura in esame.
In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo, mentre vanno accolti i motivi aggiunti, con conseguente annullamento degli atti con essi impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Guanzate.