TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-10-05, n. 202314762

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-10-05, n. 202314762
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314762
Data del deposito : 5 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2023

N. 14762/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11769/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11769 del 2018, proposto da I.S.A. Incremento Sviluppo Agricolo Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F M, G O, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Rovigo - Ufficio Provinciale Territorio, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze n. 28 del 2 gennaio 1998 «Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale», in particolare del secondo periodo dell'art. 2, comma 3, nonché, in quanto occorra, dell'avviso di accertamento catastale dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rovigo – Ufficio Provinciale Territorio – n. RO0038662/2018 del 3 luglio 2018, notificato alla ricorrente il 6 luglio 2018, nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023 il dott. L I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La I.S.A. Incremento Sviluppo Agricolo S.p.a. è proprietaria di un’area sita in Comune di Porto Tolle, in Provincia di Rovigo, adibita all’esercizio di una struttura ricettiva all’aperto.

La struttura si articola in piazzole per la sosta dei turisti, ove sono collocabili tende, caravan, camper e altri allestimenti mobili destinati al loro pernottamento.

In data 6 luglio 2018 l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rovigo, ha notificato alla società un avviso di accertamento catastale comportante un rilevante aumento dei valori attribuiti alla unità immobiliare in questione.

Il rilevante aumento è stato determinato dal fatto che vengono ritenute accatastabili e quindi produttrici di una rendita catastale tutte le unità mobili insistenti nelle piazzole di sosta organizzata all’interno della struttura di accoglienza turistica all’aperto.

Ciò si ricava dalla nota contenuta nell’allegato 1 dell’avviso di accertamento, laddove fa riferimento al fatto che «alla voce costruzioni viene inserito anche il valore relativo alle strutture prefabbricate ad uso abitativo denominate mobile home che assumono rilievo catastale a sensi dell’art. 2 comma 3 del Decreto Min. Finanze n. 28 del 1998 secondo cui “… sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale”».

La nota poi prosegue sostenendo che «il requisito della stabilità nel tempo è riferito sia alla destinazione di dette strutture, mirata al soddisfacimento di una esigenza ricettiva non transitoria, ma tendenzialmente continuativa (ancorché stagionale), sia alla permanenza pressoché definitiva nel luogo di installazione delle stesse all’interno dell’unità immobiliare …».

La società ha quindi impugnato l’art. 2, comma 3, secondo periodo, del d.m. 28/1998 e il “conseguente atto applicativo” rappresentato dall’avviso di accertamento n. RO0038662/2018 del 3 luglio 2018, notificato alla ricorrente il 6 luglio 2018.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

“1) Violazione di legge – Violazione artt. 1 e 4 RDL 13 aprile 1939 n. 652 – Violazione art. 23 della Costituzione – Eccesso di potere per illogicità e sviamento – Difetto ed erroneità di presupposto - Contraddittorietà”.

Espone che l’interpretazione (e applicazione) del d.m. n. 28/1998 fornita dall’Agenzia sarebbe in contrasto con il disposto delle disposizioni del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652 («Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano»), ove il presupposto per l'accatastamento dei beni immobili è dato dal requisito della stabilità di collegamento con il suolo. Nella norma contenuta nell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del d.m. 28/1998, come applicata dall’Agenzia, sembra invece che la qualifica di immobile e il requisito della stabilità, nel senso sopraindicato, non siano più richiesti, laddove, prescindendo dalla definizione di immobile di cui sopra, si afferma che sono considerate unità immobiliari anche «i manufatti prefabbricati ancorché siano appoggiati al suolo quando siano stabili nel tempo» e presentino autonomia funzionale e reddituale" laddove la stabilità nel tempo è concetto diverso dalla stabile infissione al suolo.

Rileva inoltre la violazione degli artt. 3, lett. e.5) e 6, del d.p.r. n. 380/2001, in quanto il collocamento sulle piazzole di strutture amovibili, aventi la funzione di consentire il pernottamento al turista, non viene qualificato come attività avente rilevanza edilizia, rientrando nella “mera libera attività turistica di organizzazione e gestione della struttura ricettiva”.

“2) Violazione di legge – Violazione artt. 1 e 4 RDL 13 aprile 1939 n. 652 – Violazione art. 1, comma 540, l. 311/2004 – Violazione art. 812 c.c. – Violazione art. 23 della Costituzione – Eccesso di potere per illogicità e sviamento – Difetto di presupposto”.

L’art. 2, comma 3, d.m. 28/1998, nell’assoggettare ad accatastamento strutture mobili, disattenderebbe il presupposto della connessione strutturale richiesto a livello di fonte primaria dal RDL 652/1939, la cui essenzialità è stata poi chiarita tanto dall’art. 1-quinquies, d.l. 44/2005 che, sebbene riferito alle centrali elettriche, fornirebbe un’interpretazione autentica del concetto di “immobile per incorporazione, riallacciando al presupposto della connessione strutturale”.

“3) Violazione di legge – Violazione art. 1 comma 21 L. n. 208/2015 – Violazione artt. 1 e 4 RDL 13 aprile 1939 n. 652 – Eccesso di potere per illogicità, difetto di presupposto e contraddittorietà”.

L’art. 2, comma 3, secondo periodo, d.m. 28/1998, nel considerare autonome unità immobiliari strutture mobili, come i maxicaravan, mobil-home e

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