TAR Roma, sez. 3B, decreto presidenziale 2022-10-17, n. 202208322

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, decreto presidenziale 2022-10-17, n. 202208322
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208322
Data del deposito : 17 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2022

N. 06615/2019 REG.RIC.

N. 08322/2022 REG.PROV.PRES.

N. 06615/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6615 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C C, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tritone, 53;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Miur Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico,, non costituito in giudizio;

nei confronti

Leonardo Mangiaracina, Antonino Macula, Antonino Fabio Marco Laudani, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del D.D.G. 27/03/2019 n. 395 del MIUR, che ha approvato l'elenco dei concorrenti ammessi alla prova orale del “Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” indetto con D.D.G. 23/11/2017, nel cui elenco allegato la ricorrente non risulta inserita e conseguentemente non è stata ammessa a sostenere la successiva prova orale;
del giudizio negativo sulla prova scritta e del conseguente provvedimento di esclusione dalla prova orale;
dei verbali della Commissione giudicatrice e delle sue sottocommissioni, della scheda di valutazione e di tutti i giudizi espressi, nonché di tutti gli atti e gli allegati della procedura concorsuale e della prova scritta, ivi comprese tutte le operazioni informatiche ed i file digitali delle prove;
di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi: i provvedimenti di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice adottati con D.D. 19/07/2018 n. 1105, con D.D. 27/07/2018 n. 1165, con D.D. 31/12/2018 n. 2080, con D.D. 11/01/2019 n. 12, con D.D. 04/02/2019 n. 89 e tutti gli atti di revoca, modifica e integrazione della composizione della Commissione esaminatrice e delle sue Sottocomissioni;
il verbale n. 3 del 25/01/2019 della Commissione esaminatrice, la griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta, la scheda di valutazione della prova scritta;
degli atti con cui il Comitato Tecnico scientifico ha approvato i quesiti a risposta aperta della prova scritta e i quadri di riferimento in base ai quali è stata costruita e valutata la prova scritta;
del provvedimento prot. n. 11180 del 22/03/2019 del Capo Dipartimento e degli atti con cui sono state disposte le modalità di svolgimento delle operazioni di scioglimento dell'anonimato;
del verbale di scioglimento dell'anonimato del 26/03/2019 e/o di ogni altro verbale attinente alle predette operazioni;
del provvedimento prot. n. 0017907 del 17/10/2018 del M.I.U.R. con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna;
degli atti e/o provvedimenti con cui sono stati approvati i calendari della prova orale del corso-concorso pubblicati sul sito internet del concorso, nella parte in cui escludono la ricorrente dalla prova;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del D.D.G. 27/03/2019 n. 395 del MIUR, che ha approvato l'elenco dei concorrenti ammessi alla prova orale del “Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali” indetto con D.D.G. 23/11/2017, nel cui elenco allegato la ricorrente non risulta inserita e conseguentemente non è stata ammessa a sostenere la successiva prova orale;
del giudizio negativo sulla prova scritta e del conseguente provvedimento di esclusione dalla prova orale;
dei verbali della Commissione giudicatrice e delle sue sottocommissioni, della scheda di valutazione e di tutti i giudizi espressi, nonché di tutti gli atti e gli allegati della procedura concorsuale e della prova scritta, ivi comprese tutte le operazioni informatiche ed i file digitali delle prove;
di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi: i provvedimenti di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice adottati con D.D. 19/07/2018 n. 1105, con D.D. 27/07/2018 n. 1165, con D.D. 31/12/2018 n. 2080, con D.D. 11/01/2019 n. 12, con D.D. 04/02/2019 n. 89 e tutti gli atti di revoca, modifica e integrazione della composizione della Commissione esaminatrice e delle sue Sottocomissioni;
il verbale n. 3 del 25/01/2019 della Commissione esaminatrice, la griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta, la scheda di valutazione della prova scritta;
degli atti con cui il Comitato Tecnico scientifico ha approvato i quesiti a risposta aperta della prova scritta e i quadri di riferimento in base ai quali è stata costruita e valutata la prova scritta;
del provvedimento prot. n. 11180 del 22/03/2019 del Capo Dipartimento e degli atti con cui sono state disposte le modalità di svolgimento delle operazioni di scioglimento dell'anonimato;
del verbale di scioglimento dell'anonimato del 26/03/2019 e/o di ogni altro verbale attinente alle predette operazioni;
del provvedimento prot. n. 0017907 del 17/10/2018 del M.I.U.R. con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna;
degli atti e/o provvedimenti con cui sono stati approvati i calendari della prova orale del corso-concorso pubblicati sul sito internet del concorso, nella parte in cui escludono la ricorrente dalla prova;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CARRATO CRESCENZA il 27\11\2019 :

Annullamento:

1) del Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01/08/2019 del MIUR di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
2) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01/08/2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
3) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07/08/2019 del MIUR di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
4) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07/08/2019 contenente la graduatoria rettificata;
5) dell’avviso n. 37352 del 01/08/2019 del Capo Dipartimento del MIUR di assegnazione ai ruoli regionali;
6) della Tabella Ministeriale di assegnazione ai ruoli regionali del 09/08/2019;
7) dell'Avviso n. 38777 del 28/08/2019 di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
8) dell'Avviso del 30/08/2019 di ulteriore assegnazione di 61 vincitori ai ruoli regionali a seguito di rinunce all’assunzione;
9) della Tabella Ministeriale di assegnazione ai ruoli regionali del 28/08/2019;
10) degli atti e delle operazioni di scelta, selezione e assegnazione delle sedi ai vincitori;
11) della relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata;
12) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale adottato dall'Amministrazione, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Ritenuto necessario disporre a carico di parte ricorrente l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del gravame e dei motivi aggiunti;

Visto l’elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l’ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;


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