TAR Latina, sez. I, sentenza 2015-02-24, n. 201500189

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2015-02-24, n. 201500189
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201500189
Data del deposito : 24 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00648/2014 REG.RIC.

N. 00189/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00648/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

I Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 648 del 2014, proposto da: Volfango D'Ottavi, rappresentato e difeso dagli avv.ti A T e A B, con i quali domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;

contro

Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Iaria D'Ottavi, non costituita in giudizio.

per l' accesso

ai documenti amministrativi relativamente all'istanza presentata dal ricorrente in data 25 giugno 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con istanza pervenuta all’Agenzia delle Entrate il 25.6.2014, prot. 30729 il sig. Volfango D’Ottavi - in relazione all’assegno di mantenimento disposto dalla Corte di Appello di Roma in favore della di lui figlia maggiorenne Iaria - ha richiesto di conoscere degli atti relativi alla dichiarazione dei redditi della stessa e, precisamente, al modello Cud relativo agli anni 2012/13

A fondamento dell’istanza assume di poter meglio argomentare in relazione alla richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, poiché che la nominata figlia svolgerebbe attività lavorativa, in via continuativa..

L’interessato lamenta di non avere ricevuto alcun riscontro da parte della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina.

I silenzio opposto dalle Agenzia delle Entrate viene impugnato per il seguente motivo di diritto: violazione dell’art. 22 e 24 della L. 7.8.1990, n. 241, oltre che per vizio di eccesso di potere sotto vari profili.

La Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, resistendo all’impugnativa.

I ricorso all’esame è volto all’annullamento del silenzio avverso l’istanza di accesso ai dati contabili conservati presso l’Agenzia delle Entrate.

A sostegno della propria legittimazione all’accesso, l’istante allega ragioni di giustizia ( rectius : di potersi difendere in sede giudiziaria ed ottenere la modifica dell’assegno divorzile).

I ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Va, anzitutto, ricordato che l’art. 22 della L.7 agosto 1990, n. 241, delinea la categoria dei soggetti “interessati” alla conoscenza degli atti amministrativi, precisando che tale conoscenza compete esclusivamente ai soggetti che vi abbiano specifico interesse in relazione alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante ossia ai portatori di una situazione qualificata e differenziata, con conseguente esclusione dei titolari di meri interessi di fatto.

Più in particolare - con specifico riferimento alla posizione sostanziale - va rimarcato che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, il diritto d’accesso riveste ora natura indubbiamente sostanziale di vero e proprio diritto soggettivo. A quest’ultima impostazione implicitamente aveva già aderito la giurisprudenza prevalente ( C.d.S. Sez. IV, 2.7. 2002, n. 3620;
Sez. VI, 27.5.2003, n. 2938), rilevando come il giudizio in tema di accesso non sia un giudizio impugnatorio sulla legittimità dell’atto, ma un giudizio d’accertamento sulla sussistenza o meno di un diritto soggettivo all’accesso (C.d.S. Sez. IV 2542/2002).

Quanto all’ulteriore profilo della questione, relativo ai caratteri dell’interesse sotteso all’accesso, si richiede l’ attualità (riferita peraltro alla richiesta di accesso ai documenti in sé considerata), la personalità (ossia l’inerenza alla sfera giuridica dell’interessato), la concretezza (intesa nel senso di tangibilità dell’interesse), e serietà (intesa come meritevolezza dell’interesse escludendosi pertanto i cosiddetti interessi meramente emulativi).

I diritto d’accesso, riconosciuto come diritto soggettivo ad un’informazione qualificata, comporta dunque che all’amministrazione residui un’attività materiale vincolata.

E’ vero che l’esercizio di tale posizione giuridica segna il passo là dove ricorrano situazioni di differimento o di esclusione predeterminate in sede regolamentare, ma è in ogni caso necessario procedere ad un’attenta ponderazione dei valori in conflitto quando questi trovano il loro humus , come nel caso di specie, nei precetti costituzionali.

E, difatti, un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sull’accesso attenta ai valori dell’uguaglianza (art. 3), di difesa in giudizio (art. 24) e buona amministrazione (art. 97) fa si che l’accesso si possa esplicare tutte le volte in cui tale richiesta risulti necessaria per la difesa di un proprio diritto in sede giurisdizionale.

In tal senso si è pronunciata la stessa Corte Costituzionale (sent. 3 novembre 2000, n. 460) secondo cui la proclamazione contenuta nell’art. 24 Cost., se indubbiamente si dispiega nella pienezza del suo valore prescrittivo solo con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, non manca tuttavia di riflettersi, seppure in maniera più attenuata, su quelli di natura anmministrativa, in relazione ai quali, in compenso, s’impongono al più alto grado di cogenza le garanzie d’imparzialità e di trasparenza che circondano l’agire della pubblica amministrazione.

Nel caso di specie, peraltro, la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell’assetto familiare prevale o, quantomeno, deve essere contemperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso ai documenti sensibili del figlio maggiorenne (cfr. Cons. Stato sez. IV 14.5.2014, n. 2472).

Va considerato, al riguardo, la circostanza che, nella specie, la richiesta di accesso sia provenuta dal genitore e non da un quisque de populo e che l’interesse dello stesso, attuale e concreto alla cura dei propri interessi in giudizio, si presentasse sicuramente qualificato.

Alla luce delle esposte considerazioni il Collegio ritiene di autorizzare l’accesso agli atti de quibus

Le spese seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

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