TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-06-03, n. 202401865

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-06-03, n. 202401865
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202401865
Data del deposito : 3 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2024

N. 01865/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01980/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1980 del 2020, proposto da
V D R, rappresentato e difeso dagli avvocati G A, M B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M B M in Palermo, via Nunzio Morello, 40;



contro

Regione Sicilia - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Regionale Dell’Ambiente, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, nr. 182;



per l'annullamento

1) del provvedimento di cui alla nota prot. n.72096 del 3 novembre 2016, ricevuta in data 8 novembre 2016, con la quale il Dirigente Responsabile del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato regionale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Regione Sicilia;

2) del provvedimento implicito formatosi (ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 1199/1971) a seguito di proposizione di ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente – Regione Sicilia, per l’annullamento del suddetto provvedimento di cui alla nota prot. n.72096 del 3 novembre 2016

3) ove occorra e per quanto di ragione, del rapporto informativo prot. n.31509 del 28 aprile 2017 (previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71), a firma del Dirigente Generale del Servizio 1 Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, trasmesso su richiesta dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione per l'istruzione del ricorso straordinario proposto dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento di cui alla nota prot. n.72096 del 3 novembre 2016;

4) di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e/o consequenziali;

nonché per il risarcimento

di tutti i danni subiti dal ricorrente in conseguenza dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente e di Regione Sicilia – Dipartimento Regionale Dell’Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 maggio 2024, celebratasi da remoto, la dott.ssa D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso ritualmente notificato il sig. V D R ha chiesto l’annullamento del provvedimento di cui alla nota prot. n. 72096 del 3 novembre 2016 con la quale il Dirigente Responsabile del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente ha dichiarato inammissibile alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. n. 152/2006 il progetto di apertura di una cava di calcare in contrada Sconfitta nel territorio comunale di Licata, nonché degli ulteriori atti più puntualmente indicati in epigrafe.

Di seguito i motivi di gravame articolati:

1) in primo luogo, si lamenta che l’ARTA avrebbe adottato il provvedimento conclusivo del procedimento dopo circa 16 mesi dalla data di avvio del procedimento, in violazione dei termini di legge: si osserva, in proposito, che l’istanza finalizzata alla verifica di assoggettabilità era stata proposta allorquando non era stato ancora approvato il nuovo Piano Regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio (Decreto Presidenziale 3 febbraio 2016, pubblicato il 19.02.2016 sulla G.U.R.S.), sicché di tale piano non avrebbe dovuto tenersi conto nella valutazione dell’istanza;

infatti, se l’ARTA avesse concluso il procedimento nei termini previsti dalla legge (e cioè al massimo entro 120 giorni) il ricorrente avrebbe potuto presentare presso il Distretto Minerario il progetto di apertura

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