TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-04-05, n. 202406664
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Testo completo
Pubblicato il 05/04/2024
N. 06664/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14470/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14470 del 2023, proposto da Callfin Agente in Attività Finanziaria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Squillaci, Vincenzo Barrasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Organismo per la Gestione dell'Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Carbonetti, Loredana Giani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento sanzionatorio prot. n. 0116574/23 adottato in data 26 settembre 2023 dall'OAM, avente ad oggetto “PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE SANZIONE adottato dal Comitato di Gestione nella seduta del 26 settembre 2023 nei confronti di CALLFIN AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA S.R.L. (C.F. 09112240966), iscritto nell'Elenco degli agenti in attività finanziaria, al n. A10041”;
- ove lesivo, del provvedimento, di estremi sconosciuti, adottato in data 15 settembre 2023 dall’OAM, avente ad oggetto “Procedura sanzionatoria - Ufficio Affari Legali - Proposta di provvedimento”;
- ove lesivo, del verbale di audizione personale datato 31 maggio 2023;
- ove lesivo, del provvedimento, di estremi sconosciuti, adottato in data 21 febbraio 2023 dall'OAM, avente ad oggetto “Avvio della procedura sanzionatoria ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 128-duodecies, comma 1, e 145-bis, comma 1, del D.lgs. 1.9.1993, n. 385, e ss.mm., nei confronti della Callfin Srl (C.F./P.I. 09112240966), iscritta nell'Elenco degli agenti in attività finanziaria in data 07.01.2016, al n. A10041”;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Organismo per la Gestione dell'Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Callfin S.r.l. è un’agenzia in attività finanziaria, sulla quale vigila l’Organismo per la Gestione dell'Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM).
2. Nella prima metà di novembre 2022, l’OAM effettuava una verifica ispettiva nei confronti della Società ricorrente e di altre due Società di agenzia in attività finanziaria, Meglioquesto Fin a r.l. e Meglioquesto 2fin a r.l..
3. A seguito degli accertamenti svolti, l’Ufficio di vigilanza dell’OAM contestava all’attuale ricorrente quanto segue: (i) violazione del vincolo di mono-mandato con conseguente ampliamento dell’offerta dei prodotti creditizi intermediati, per aver partecipato al gruppo di fatto costituito con Meglioquesto fin Srl e Meglioquesto 2fin S.r.l., desumibile dalle commistioni ambientali, gestionali e operative, consistenti in sostanza nella comune struttura amministrativa, nell’utilizzo dello stesso call center e nello scambio di collaboratori; (ii) mancata consegna della documentazione richiesta dal gruppo ispettivo.
4. La Società trasmetteva le proprie controdeduzioni e partecipava all’audizione personale dinanzi all’Ufficio affari legali dell’OAM.
5. Valutate le contestazioni elevate dall’Ufficio di vigilanza, l’Ufficio affari legali formulava al Comitato di gestione dell’Organismo la proposta di provvedimento, consistente nell’applicazione della sanzione pecuniaria dell’importo di euro quattromila.
6. La proposta di provvedimento veniva trasmessa anche alla Società ricorrente per consentirle di sottoporre osservazioni all’esame del Comitato di gestione.
7. Presentate le predette osservazioni, il Comitato di gestione adottava la sospensione dall’esercizio dell’attività per quindici giorni, discostandosi dalla proposta dell’Ufficio affari legali in ordine alla sanzione pecuniaria. Nella parte del provvedimento che precede il dispositivo si legge che “Il Comitato condivide, quindi, le considerazioni e le motivazioni poste a fondamento della proposta sanzionatoria formulata dall’Ufficio Affari Legali, e ritiene sussistente la violazione contestata dall’Ufficio Vigilanza. (…) La gravità dei comportamenti rilevati di cui sopra viene presa in debita considerazione ai fini della determinazione della sanzione.”
8. La Società impugnava gli atti del procedimento con ricorso articolato in quattro motivi, a mezzo dei quali si contestano vari profili di violazione della normativa primaria e secondaria di riferimento nonché di eccesso di potere, descritti di seguito in sintesi:
I. Con il primo motivo si sostiene che il Comitato di Gestione avrebbe dovuto indicare le ragioni in base alle quali si è discostato dalla proposta di sanzione formulata dall’Ufficio affari legali e che sul punto il provvedimento sanzionatorio sarebbe contradditorio.
II. Con il secondo motivo si contesta che la scelta da parte del Comitato di gestione di una sanzione interdittiva in luogo di quella pecuniaria avrebbe violato i canoni di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza e le Linee guida sulle modalità applicative e quantificazione delle sanzioni pecuniarie irrogate dall’OAM.
III. Il terzo motivo contesta la mancata specificazione dei parametri di calcolo della sospensione all’interno del provvedimento sanzionatorio.
IV. Con il quarto motivo si sostiene che l’Amministrazione non avrebbe inquadrato correttamente il comportamento dell’attuale ricorrente, non sussistendo in realtà i presupposti di fatto, ovverosia le commistioni ambientali, operative e gestionali, per l’irrogazione di alcuna sanzione.
Il ricorso si