TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-11-23, n. 202215622
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 15622/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11205/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11205 del 2021, proposto da R T, rappresentato e difeso dagli avvocati A R B, P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 1480 del 01.09.2021, a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su materia;
- per quanto occorrer possa, dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 02.04.2019 con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUO UFFICIALE.U.0005636;
- di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;
nonché, per l’accertamento
- della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento sia per la specifica classe di concorso materia sia per classi di concorso sostegno, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido – dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente in Romania;
- del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea.
e, per la condanna
delle Amministrazioni intimate all' attivazione di procedure compensative;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiede l’annullamento del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione enucleato in epigrafe con cui l'Amministrazione ha rigettato, perché “assente Adeverinta”, l'istanza per il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 206 del 2007, del percorso di formazione conseguito in Romania ai fini del riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero.
Espone di aver impugnato un primo provvedimento di diniego prot. 1480 del 01.09.2021 in relazione al quale, con sentenza numero 615/2020, il Consiglio di Stato ha proceduto all’annullamento e, con successiva sentenza di ottemperanza, alla emanazione di ordine all'amministrazione di rideterminare il provvedimento amministrativo
1.1. Si è costituito il Ministero resistente chiedendo di rigettarsi il ricorso.
1.2. All’esito della camera di consiglio del 15 dicembre 2021 la domanda cautelare è stata parzialmente accolta.
1.3. All’udienza pubblica in epigrafe il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso, a seguito dell’approfondimento cui è deputata la fase di merito, risulta infondato, in coerenza con quanto deciso dalla Sezione con sentenza 25/10/2022 N. 13741/2022.
3. In particolare deve rilevarsi che l’Amministrazione, nel provvedimento oggetto di gravame, nel richiamare l’art. 13 della Direttiva 2013/55/UE ha rilevato la mancanza della Adeverinta ministeriale attestante la qualifica professionale, ritenuta condizione necessaria ai sensi dell’art. 13 della citata Direttiva 2013/55/UE, nonché imprescindibile, ai fini del riconoscimento della qualifica corrispondente in Italia.
In sintesi, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza per il riconoscimento della qualifica professionale poiché in assenza dell’allegazione da parte dell’istante della pertinente certificazione sulla abilitazione conseguita all’estero non è stato neppure possibile procedere al confronto tra i percorsi formativi come disposto con la pronuncia che ha annullato il precedente provvedimento.
3.1. Parte ricorrente sostiene l’illegittimità dell’atto di diniego sulla scorta di tre motivi che verranno ricordati infra .
3.2. Nel corso del giudizio, ed in particolare nella sede del merito, deputata all’analisi puntuale della documentazione allegata dalla ricorrente a supporto del ricorso, è emerso che la domanda di riconoscimento del titolo estero è del 03.11.2017 mentre la “Adeverinta” ministeriale, termine abitualmente usato per indicare la certificazione finale, ossia la certificazione di competenza professionale, con cui l’Autorità nazionale preposta attesta il possesso di una qualifica professionale (per quanto nel caso di specie in essa sia comunque assente il riferimento al livello di qualifica di cui all’art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), appare essere stata rilasciata (la prima volta) in data 05.07.2018.
3.3. Risulta dunque, dall’approfondimento cui è finalizzata la fase del merito, che, all’epoca della presentazione dell’istanza di riconoscimento la ricorrente non poteva avere allegato alla domanda le certificazioni pertinenti.
4. In tale contesto, il Collegio non può non rilevare come la disciplina normativa in base alla quale la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del titolo estero è testualmente quella di cui al D.Lgs. n. 206 del 2007 il quale disciplina il riconoscimento “ per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio ”.
In particolare l’art. 1 comma 1 bis del richiamato decreto, così dispone “ Il presente decreto disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro ”.
Come ritenuto da questa Sezione in occasione di precedenti analoghi al caso di specie (in particolare sentenza 18 giugno 2022, n. 8148), presupposto imprescindibile perché possa richiedersi il riconoscimento della qualifica professionale estera è che il richiedente sia in possesso del relativo titolo che gli consenta di esercitare anche all’estero tale professione.
Tale attestazione di competenza della Stato estero costituisce documento necessario perché possa presentarsi la conseguente istanza di riconoscimento del titolo stesso in Italia. Difatti l’art. 17 sempre del D.Lgs. 206 del 2007 dispone che costituiscono documenti necessari ai fini della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del titolo estero: “ a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato;
c) nei casi di cui all'articolo 27, un attestato relativo alla natura ed alla durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1 .”.
Prescrive inoltre il successivo art. 21 (“Condizioni per il riconoscimento”) al comma 1: “ Al fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento sono rilasciati da un'autorità competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato ”.
5. Deve al riguardo evidenziarsi che, con riferimento alla specifica materia dell’abilitazione all’insegnamento, non è affatto irrilevante stabilire se il richiesto riconoscimento del titolo estero sia avvenuto in applicazione della disciplina di cui al D. Lgs n. 206 del 2007 ovvero in generale dell’applicazione dei principi europei di cui agli articoli 45 e 48 del TFUE, atteso che solo nel primo caso può ritenersi che trovino applicazione le disposizioni di settore, spesso contenute nei provvedimenti ministeriali di indizione delle procedure per l’accesso alle graduatorie o ai concorsi, le quali prevedono come requisito di ammissione anche solo la presentazione dell’istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2007 ( ex multis si veda l’art. 4 co.1 dell’Ordinanza ministeriale 10 luglio 2020 n. 60).
Difatti solo l’effettivo possesso di siffatta qualificazione e l’acquisito diritto di esercitarla nel Paese di origine (ossia il Paese presso cui è stata conseguita la qualifica professionale), può giustificare l’ammissione con riserva alle procedure concorsuali e la sostanziale retroattività, qualora non siano disposte misure compensative, del riconoscimento ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2007 al momento della presentazione dell’istanza.
6. Per quanto precede, appare evidente la legittimità del gravato provvedimento di rigetto, motivato sulla scorta della carenza dell’allegazione di un’attestazione da cui si evinca in maniera chiara il possesso della formazione e in conseguenza della qualifica ad insegnare nel Paese straniero, che costituisce applicazione delle richiamate disposizioni normative non potendosi, in assenza di documentazione sufficiente, procedersi a comparazione di percorsi formativi come richiesto dalle norme unionali e domestiche invocate dalla ricorrente.
Tale motivazione non appare irragionevole, dal momento che la ricorrente non ha provato di avere allegato tempestivamente tutti i titoli e gli attestati sulla cui base chiede il riconoscimento, ed anzi risultano deporre in senso contrario le datazioni degli stessi.
7. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante il loro (nell’impostazione ricorsuale) inestricabile intreccio non meritano quindi accoglimento.
7.1. In particolare, non sussiste “ Omesso esame di documenti decisivi costituiti dal certificato finale
di Adverentia rilasciato dal Ministero rumeno in favore della ricorrente e allegati in uno alla domanda di riconoscimento e depositati nel ricorso innanzi al Tar Lazio r.g. 7908/2019 di impugnazione del provvedimento di diniego (il primo). ”, in quanto in assenza della necessaria documentazione non può predicarsi l’esame della stessa.
7.2. Non sussiste “ Violazione art. 12, comma 1, lett. e), della Legge n.120/2020. L’Amministrazione, nell’esercitare il suo potere nuovamente, non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato .”, in quanto il procedimento iniziale ha avuto avvio antecedentemente all’introduzione della normativa di cui è richiesta l’applicazione.
7.3. La doglianza di “ Intervenuta decadenza della possibilità di rigettare la domanda di riconoscimento per motivi formali e non valutativi diversi rispetto al percorso valutativo indicato dal Consiglio di Stato ”, è inconsistente in quanto generica, dal momento che non viene indicato quale percorso valutativo sarebbe stato indicato dal Consiglio di Stato e sotto quale profilo lo stesso sarebbe stato oltraggiato. La censura è pure priva di sostanza giuridica perché in assenza della corretta allegazione dei documenti pertinenti non può comunque pretendersi una decadenza del potere dell’amministrazione.
7.4. L’ulteriore motivo di cui a pag. 11 del ricorso ricalca il suvvisto primo motivo e per le medesime ragioni va respinto. In assenza della documentazione pertinente non può invocarsi alcun: “ Vizio di motivazione. Omesso esame di documenti decisivi ai fini della valutazione in possesso del MIUR in possesso del