TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-02-02, n. 202300293

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-02-02, n. 202300293
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300293
Data del deposito : 2 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2023

N. 00293/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02027/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2027 del 2018, proposto da
B N A H, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Vigano', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;



per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Milano, n. 38590/2017 Imm. del 02.05.2018, notificato in data 02.07.2018, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in attesa di occupazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 15 dicembre 2022, tenutasi da remoto, il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe veniva impugnato il provvedimento del 2 maggio 2018 con cui il Questore di Milano aveva denegato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in attesa occupazione, richiesto dal ricorrente, stante la inesistenza di redditi sufficienti a far data dal 2015 e il decorso, ormai da lungo tempo, del periodo massimo di permanenza nel territorio in “attesa di occupazione”.

1.1. Avverso tale provvedimento di diniego insorgeva il ricorrente, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:

- Violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/90. Violazione di Legge. Eccesso di potere per difetto di motivazione, per avere la Amministrazione omesso di valutare la effettiva posizione lavorativa del ricorrente, da ultimo assunto a tempo determinato sino al 15.6.2018; contratto di lavoro di poi prorogato sino al 15.3.2019;

- Violazione dell’art. 10 e 10 bis della legge n. 241/90 – art. 3 e 97 Costituzione. Difetto di contraddittorio – Disparità di trattamento, stante l’omessa comunicazione del cd. preavviso di rigetto;

- Violazione dell’art. 5 comma 5° del D.lvo n. 286/98, attesa la mancata valorizzazione da parte della Amministrazione degli elementi sopravvenuti, nella fattispecie costituiti dalla acquisizione “ ad oggi di un lavoro stabile e di idonea sistemazione alloggiativa in Via Lorenteggio a Milano ”.

Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del gravame.

1.2. La domanda cautelare veniva respinta da questo TAR con ordinanza del 28 settembre 2018 atteso che “ dalle risultanze procedimentali, indi, appare comprovata la inesistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (considerata la fruizione del periodo massimo di soggiorno “in attesa di occupazione”); tale acclaramento non appare scalfito dalle allegazioni del ricorrente, non potendo rilevare l’allegata stipulazione di un contratto di lavoro da cui non emerge la percezione di redditi adeguati in data antecedente la emanazione (2 maggio 2018) dell’impugnato provvedimento, afferendo le buste paga a periodi successivi (giugno e luglio 2018) ”.

1.3. Analoga sorte subiva la successiva istanza di revoca della

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