TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-05-12, n. 202301114
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Pubblicato il 12/05/2023
N. 01114/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01395/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENZA
sul ricorso numero di registro generale 1395 del 2017, proposto da
A s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., A A A s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ECO-TRASS s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., E A S s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., E I s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., V s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avvocati P F e E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro in Milano, P.zza E. Duse, n. 4;
contro
COMUNE DI CASORATE PRIMO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ticozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 3 aprile 2017, di approvazione del “Regolamento di polizia rurale”, nonché, per quanto possa occorrere, del Regolamento medesimo, in relazione a quanto stabilito dagli articoli 11 e 12 circa lo spandimento dei fanghi biologici di cui al d.lgs. n. 99 del 1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casorate Primo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti sono società che svolgono attività di trattamento dei fanghi di depurazione prodotti dai depuratori dei sistemi fognari delle acque reflue, urbane ed industriali, nonché dei fanghi prodotti da altri sistemi depurativi al fine di recuperare le sostanze organiche in essi presenti (operazione R12) e permetterne lo spandimento sui campi a beneficio dell’agricoltura.
Con il ricorso in esame, tali società impugnano il Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Casorate Primo, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 3 aprile 2017, nella parte cui disciplina l’attività di spandimento dei fanghi di depurazione prevedendo: a) il divieto di spandimento ad una distanza inferiore a 500 metri dall’abitato (articolo 11, comma 2, lett. i del Regolamento);b) il divieto di spandimento ad una distanza inferiore a 300 metri dalle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile (articolo 11, comma 2, lett. h del Regolamento);c) il divieto di spandimento nel giorno precedente, coincidente e seguente quello di irrigazione del terreno (articolo 11, comma 2, lett. a del Regolamento).
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Casorate Primo.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica udienza del 6 aprile 2023.
Il Collegio deve prendere atto che, in prossimità della suindicata udienza, il Comune di Casorate Primo ha depositato memoria con la quale ha comunicato che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24 luglio 2018, ha riformulato gli artt. 11 e 12 del Regolamento di Polizia Rurale eliminando dagli stessi tutte le previsioni oggetto del presente ricorso e sostituendole con altre di segno diverso. Chiede quindi che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Con memoria depositata in giudizio in data 16 marzo 2023, anche i ricorrenti hanno rilevato che la modifica regolamentare ha fatto venir meno l’interesse ad ottenere la decisione di merito. Chiedono però che venga accertata la soccombenza virtuale del Comune di Casorate Primo e che, quindi, quest’ultimo venga condannato al rimborso delle spese di lite.
A questo proposito si deve rilevare che, effettivamente, con alcune recenti pronunce, questo T.A.R. ha chiarito che i comuni non hanno competenza in materia di disciplina dell’attività di spandimento
dei fanghi di depurazione in agricoltura, competenza che l’art. 6 del d.lgs. n. 99 del 1992 attribuisce in via esclusiva alle regioni. Va tuttavia osservato che questa giurisprudenza è successiva all’approvazione dell’atto impugnato e che vi è giurisprudenza precedente che, invece, ammette la possibilità per i comuni di intervenire sulla materia di cui è causa (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 24 aprile 2019, n. 925).
Ritiene pertanto il Collegio che, l’incertezza sussistente al momento di approvazione dell’atto impugnato, giustifichi la compensazione delle spese di giudizio.
In conclusione, per le ragioni illustrate, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.