TAR Milano, sez. II, sentenza 2009-10-06, n. 200904763

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2009-10-06, n. 200904763
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200904763
Data del deposito : 6 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00943/2004 REG.RIC.

N. 04763/2009 REG.SEN.

N. 00943/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 943 del 2004, proposto da:
D E S, rappresentata e difesa dall'avv. P S, domiciliata ex lege presso la segreteria del Tar, in Milano, via del Conservatorio, n. 13;

contro

Comune di Busnago, rappresentato e difeso dall'avv. G M, presso il cui studio, in Milano, largo Schuster, n. 1, è elettivamente domiciliato;

nei confronti di

Provincia di Milano, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza prot. n. 11336 reg. n. 43 del 2.12.2003 notificata il 6.12.2003, con cui il Comune di Busnago ha ordinato alla ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di una casetta in legno e di una recinzione in rete metallica, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Busnago;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 11 gennaio 2008 con cui la ricorrente impugna:

- il diniego di condono edilizio prot. n. 14142 del 19.10.2007;

- ove fosse ritenuta ammissibile l’interpretazione del Comune, l’art. 60 delle n.t.a. del p.r.g. adottato e l’art. 42 del p.r.g. vigente;

- ogni altro atto connesso, presupposto, connesso o consequenziale.

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/05/2009 la dott.ssa S C e uditi per le parti gli avv. Scarcello e Giardina (in sostituzione di Mariotti);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. La ricorrente impugna l’ordine di demolizione prot. n. 11336 del 2.12.2003, avente ad oggetto una casetta di legno e una rete metallica, per i seguenti motivi:

I. violazione della l. n. 241/1990 e dell’art. 31, d.P.R. n. 380/2001 per difetto di motivazione;

II. eccesso di potere;
motivazione errata;
violazione e contrarietà dell’ingiunzione alle previsioni delle n.t.a. vigenti ed adottate;
violazione degli artt. 18 e 30, d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 29, d.P.R. n. 495/1992;

III. violazione ed errata interpretazione degli artt. 3 e 31, d.P.R. n. 380/2001;
violazione dell’art. 42 Cost.;
violazione e contrarietà dell’ingiunzione alle previsioni delle n.t.a. vigenti e adottate;
errata interpretazione del concetto di pertinenza urbanistica;

IV. eccesso di potere in relazione alla sanzione applicata;
violazione e vizio di interpretazione degli artt. 27 e 31, d.P.R. n. 380/2001.

2. Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugna il diniego di condono edilizio prot. n. 14142 del 19.10.2007, formulando le seguenti doglianze:

I. violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990;
illegittimità del provvedimento di diniego;

II. violazione ed errata interpretazione dell’art. 33, lett. d), l. n. 47/1985 in relazione all’art. 32, c.27, lett. d), d.lgs. n. 269/2003;
difetto di istruttoria e di motivazione;
applicazione dell’art. 32, l. n. 47/1985;
eccesso di potere;
violazione dell’art. 18, d.lgs. n. 285/1992 e 28 e 29, d.P.R. n. 495/1992 in relazione alla natura delle opere realizzate e dell’art. 42 delle n.t.a. vigenti, dell’art. 60 delle n.t.a. adottate e dell’art. 45 del r.e.c.;

III. eccesso di potere per disparità di trattamento;
violazione e difetto assoluto di istruttoria;
difetto assoluto di motivazione in relazione agli artt. 32 e 33, l. n. 47/1985;
violazione dell’art. 42 delle n.t.a. del p.r.g. vigente e dell’art. 60 delle n.t.a. del p.r.g. adottato;

IV. in via subordinata: illegittimità dell’art. 60 delle n.t.a. per violazione dell’art. 841 c.c. e dell’art. 18 del regolamento al codice della strada e dell’art. 28 del codice della strada, nonché dell’art. 97 Cost.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Busnago, contestando la fondatezza delle censure dedotte e l’irricevibilità per tardività delle censure svolte con il secondo e quarto motivo aggiunto: poiché esse non riguardano direttamente l’atto impugnato con i motivi aggiunti, avrebbero dovuto essere mosse con il ricorso principale.

4. All’udienza del 6 maggio 2009 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Successivamente alla proposizione del ricorso, la ricorrente ha presentato istanza di condono ai sensi dell’art. 32, d.lgs. n. 326/2003.

3. Con provvedimento prot. n. 14142 del 19.10.2007, il Comune di Busnago ha rigettato l’istanza.

4. La lesione alla sfera giuridica della ricorrente origina, ora, da questo nuovo provvedimento, impugnato con motivi aggiunti. L'ordinanza di demolizione, per effetto della presentazione dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria e del successivo provvedimento di diniego, ha, difatti, perso la propria efficacia lesiva, con conseguente improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato, V, 21/11/2006, n. 6789;

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