TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-09-29, n. 202009902

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-09-29, n. 202009902
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202009902
Data del deposito : 29 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2020

N. 09902/2020 REG.PROV.COLL.

N. 12909/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12909 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G M G, in proprio e quale rappresentante legale della Ditta Individuale Gmg Production, rappresentata e difesa prima dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Bonaccio in Roma, Piazzale Clodio 56, poi dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Varrone 9;

contro

Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo- Direzione Cinema, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Rio Film S.r.l., Compagnia Teatrale Enzo Moscato Scarl non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, avente ad oggetto: “ Film “Il Fighter D'Italia Giancarlo Garbell i” -diniego del riconoscimento dell'interesse culturale e del finanziamento pubblico comunicato con nota della Direzione Generale Cinema – n. 37.13.00 13994 CF 17539 - in data 7.9.2016;

- di ogni atto presupposto conseguente e connesso, ancorché non noto, tra cui i verbali della Commissione per la Cinematografia e la delibera della Commissione per la Cinematografia in data 26.7.2016;

nonché, con motivi aggiunti del 17.2.2017

per l’annullamento:

dei verbali delle sedute della predetta Commissione n. 5/2016 del 05.04.2016;
n. 6/2016 del 6.04.2016 e n. 17/2016 del 26.07.2016, conosciuti a seguito di accesso agli atti;

e per il risarcimento

- di tutti danni che dovessero derivare alla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati con riserva di quantificarne l'ammontare in corso di causa.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’istanza di liquidazione del compenso del difensore ammesso al gratuito patrocinio;

Visto l’art. 84 DL n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020;

Relatore nell'udienza del 7.7.2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 84 DL n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020;


La società di produzione ricorrente premette che:

con istanza in data 15.01.2016 aveva chiesto, ai sensi dell’art. 13 del d.lsg. 28/2004 e del relativo D.M. attuativo del 15.07.2015 n. 88416, il riconoscimento dell’interesse culturale ed il connesso contributo statale a valere sui fondi del FUS per la realizzazione del film documentario “Il Combattente alias An Italian Fighter ” (tratto dal romanzo biografico “Il Fighter d’Italia Giancarlo G”, ed. Rai-Eri- Finalista al Premio Bancarella Sport 2016);

si tratta dell’opera seconda della scrittrice/ autrice e regista G G, titolare della società di produzione ricorrente, che ha esordito con il film “Portagli i miei saluti”, selezionata nel 1993 tra i film in concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ed ha scritto il libro da cui è tratto il soggetto e la sceneggiatura del docu-film di tema sportivo-pugilistico sopraindicato, realizzato sulla base della conoscenza diretta del mondo del pugilato da parte della predetta, figlia del campione ed esperta bordo ring ;

il progetto filmico aveva ottenuto con decreto della Direzione Generale per il Cinema del 17.09.2003 la dichiarazione preventiva di nazionalità italiana, quale film di “Interesse Culturale Nazionale” (per motivi artistici e culturali), ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.L. 14.01.1994 n. 26 e dell’art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 24.03.1994 (modificato con D.P.C.M. 24.03.1997), ma non è stato finanziato a causa dei tagli al FUS nel frattempo intervenuti;

la società cinematografia ha comunque realizzato ugualmente l’opera cinematografica con mezzi finanziari propri, confidando sulla possibilità di conseguire successivamente il finanziamento statale, una volta reintegrato il FUS, dato che era stato già riconosciuto nel 2003 - per progetto caratterizzato dallo stesso soggetto e con sceneggiatura ulteriormente arricchita secondo le varianti segnalate – come rassicurato da persone espressamente identificate (di cui però non si specificano le posizioni rivestite nell’ambito del competente Ufficio ministeriale);

a tal fine ha presentato l’istanza del 15.01.2016 con cui ha chiesto il riconoscimento della qualifica di interesse culturale previsto per la “sezione opere prime e seconde”, “genere documentario” ed il contributo per la realizzazione dell’opera per un importo di € 300.000,00 (pari al 50% del costo industriale ammontante a € 593.518,99);

nel corso dell’audizione davanti innanzi alla Commissione per la Cinematografia ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 884167/2015 in data 5 aprile 2016 la ricorrente ha illustrato gli elementi di meritevolezza del contributo, sotto il profilo tecnico-culturale-economico, evidenziando che il progetto era già stato riconosciuto meritevole dei benefici in parola nel 2003;

con comunicato pubblicato in data 5 agosto 2016 sul sito Internet della Direzione Generale Cinema l’opera era inclusa tra i “progetti con punteggio sufficiente non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili e punteggio sceneggiatura superiore o uguale a 40 punti”;

con mail del 5.9.2016 (versata in atti) la Dirigente del Servizio II della Direzione Generale Cinema, a riscontro della richiesta di chiarimenti immediatamente formulata dalla ricorrente, aveva rappresentato che si trattava di un mero errore materiale, precisando che “nella pubblicazione erano stati invertiti i titoli dei due capoversi”, e, ringraziando l’interessata per la segnalazione, la rassicurava che “ ora sono stati sistemati” ;

nonostante ciò nel sito internet del Ministero non veniva apportata la promessa “correzione” e ,con nota del 7.9.2016, l’Amministrazione comunicava alla ricorrente l’esito negativo della valutazione del progetto filmico in contestazione che aveva ottenuto dalla competente Commissione per il Cinema un punteggio per la sceneggiatura di soli 35 punti, inferiore alla soglia minima prescritta per la “ qualità della scrittura ” (punteggio superiore o uguale a 40 punti);

con mail del 7.8.2016 la ricorrente sollecitava il riconoscimento del beneficio in contestazione, rappresentando che aveva già realizzato il film, che aveva già ottenuto il predetto riconoscimento nel 2003, confidando nella possibilità di ottenere il connesso finanziamento, e che l’Istituto Luce aveva rappresentato interesse per la distribuzione del docu-film, condizionato al positivo esito del procedimento di riconoscimento dell’interesse culturale;

tale missiva, così come le reiterate richieste di chiarimenti inviate dalla ricorrente il 30 agosto ed il 7 settembre, sono rimaste senza riscontro, inclusa l’ultima, in cui l’interessata intimava alla Direzione Cinema di fornire una risposta entro il 9.9.2016, altrimenti sarebbe ricorsa alle vie legali (come in effetti poi avvenuto con la presentazione del ricorso in esame);

in data 22.9.2016 la ricorrente era stata ricevuta presso la Direzione Generale Cinema per una riunione a conclusione della quale, secondo la ricorrente, erano state fornite assicurazioni sul riesame della pratica;
la riunione in parola non è stata verbalizzata, secondo la (discutibile) prassi seguita dalla Direzione Generale Cinema nello svolgimento dell’attività istruttoria di competenza;
la resistente invece riferisce che nel corso di tale colloquio era stato chiarito che non era possibile l’assegnazione del contributo per la realizzazione del film, in quanto le somme disponibili erano già state attribuite alle società di produzione cinematografica collocatasi in posizione utile nella graduatoria finale e, per quanto riguardava il solo riconoscimento della qualifica di interesse culturale del film, “si riservava una risposta” e “eventualmente interessare dell’accaduto la competente Commissione che aveva espresso la valutazione” ;

in mancanza di ulteriori comunicazioni, l’interessata in data 29.9.2016 ha inviato una mail di rimostranze alla Direzione Generale Cinema, in cui rappresenta – con toni esasperati – la delusione per il rinvio dell’appuntamento (asseritamente) fissato per il 26.9.2019, nonché la propria intenzione ad attivarsi anche per le vie legali per esercitate il proprio diritto a recuperare i soldi investiti per la realizzazione del film, formulando a tal fine istanza di accesso agli atti, accompagnata da critiche sull’operato dell’Ufficio, e della Commissione che assume “pilotata” dal Ministero e composta di “ incapaci truccati da produttori cinematografici ”, accusando entrambe di corruzione e di cattiva gestione dei fondi pubblici, attribuiti per la “realizzazione di film invedibili che mai nessuno vedrà” , e corredata da alcune invettive;

in data 14.10.2016 la Direzione Generale Cinema ha presentato un esposto/denuncia alla Procura della Repubblica ritenendo che tale missiva, oltre a contenere frasi ingiuriose, calunniose e diffamatoria, potesse costituire un tentativo di “condizionamento della DG Cinema e della Commissione”, e, all’evidente fine di prevenire un’analoga iniziativa in sede penale della ricorrente, a difesa del proprio operato, ha accuratamente descritto l’iter procedimentale seguito, segnalando le problematiche applicative sollevate dal mutamento della legislazione di sostegno alla produzione cinematografia ed in particolare le questioni di diritto intertemporale connesse all’art. 27 del d.lgs. 28/2004;

in data 7.12.2016 l’Ufficio ha riscontrato l’istanza di accesso agli atti;

Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento di diniego del riconoscimento dell’interesse culturale e del finanziamento pubblico per la realizzazione del film documentario “Il Fighter D’Italia Giancarlo G” - comunicato con nota della Direzione Generale Cinema n. 37.13.00 13994 CF 17539 del 7.9.2016 – nonché, quali atti presupposti, i verbali della Commissione per la Cinematografia e la delibera della Commissione per la Cinematografia in data 26.7.2016, sulla base della quale è stata formulata la graduatoria dei film ammessi ai benefici in parola;
la ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del diniego del riconoscimento dell’interesse culturale del film e del connesso finanziamento statale a carico del FUS (necessario per recuperare le somme personali investite dalla ricorrente per la realizzazione del progetto in questione).

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di censura: 1) Violazione di legge (art. 1, 3, L. n. 241/1990;
art. 8 e 9 D.Lgs. n. 28/2004;
artt. 4-5-6 D.M. 15 luglio 2015). Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, perplessità, sviamento di potere;
2) Ulteriori profili di violazione di legge (art. 1, 3, L. n. 241/1990 art. 8 e 9 D.Lgs. n. 28/2004;
artt. 4-5-6 D.M. 15 luglio 2015). Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, perplessità, sviamento di potere;
3) Ulteriori profili di violazione di legge (art. 8 D.Lgs. n. 28/2014;
art. 5 D.M. 10.02.2014).

Con motivi aggiunti del 17.2.2017 la ricorrente impugna i verbali delle sedute della predetta Commissione n. 5/2016 del 05.04.2016;
n. 6/2016 del 6.04.2016 e n. 17/2016 del 26.07.2016, conosciuti a seguito di accesso agli atti del procedimento, deducendo le seguenti ulteriori censure: 1) Violazione di legge (art. 5 e 6 D.M. 10.02.2014;
art. 4 del D.M. n. 64057/2012;
art. 7 e 8 D.Lgs. n. 28/2004;
art. 1 e 22 L. n. 241/1990;
art. 97 Cost.). Violazione dei principi generali in tema di funzionamento dei collegi amministrativi. Eccesso di potere per sviamento;
2) Ulteriori profili di violazione di legge (art. 7 e 8 D. Lgs. n. 28/2004;
art. 5 D.M. 15 luglio 2015;
artt. 1 e 3 L. n. 241/1990). Violazione dei criteri di valutazione elaborati dalla Commissione giudicatrice;
3) Violazione di legge (art. 1, 3, L. n. 241/1990;
art. 8 e 9 D.Lgs. n. 28/2004;
artt. 4-5-6 D.M. 15 luglio 2015). Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, perplessità, sviamento di potere;

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata con memoria scritta depositando gli atti del procedimento e rapporto difensivo dell’Ufficio competente.

Con ordinanza n. 1639 del 30/03/2017 è stata respinta l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris.

In vista dell’udienza per la trattazione del merito le parti hanno depositato memorie conclusionali.

All'udienza del 7.7.2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 84 DL n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

Vanno esaminate con priorità, per comodità di trattazione, le censure d’ordine organizzativo dedotte con il terzo motivo del ricorso introduttivo e riproposte con il primo dei motivi aggiunti.

Innanzitutto la parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell'operato della Commissione per la Cinematografia, sezione consultiva per i film nominata con DM 25.7.2014, che ha effettuato le valutazioni di competenza nella seduta del 26.7.2016 quando ormai era decaduta ex lege dai suoi poteri, secondo quanto previsto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 28/2014 che stabilisce che detta commissione dura in carica due anni e dell’art. 5 D.M. 10.02.2014 (con il primo dei motivi aggiunti la ricorrente adduce, ad ulteriore conferma della sua prospettazione, un errore “sospetto” contenuto negli atti della predetta Commissione in cui si indica una diversa data del DM di nomina, che risulta “postdatato” di due giorni, proprio per “mascherare” l’intervenuta perdita di potere).

La resistente replica che la Commissione Consultiva, nominata con D.M. 25 luglio 2014, si deve intendere “prorogata” in quanto è stata riconfermata – come consentito dall’art. 2 del precitato decreto – per un ulteriore biennio con D.M.

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