TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2010-12-23, n. 201001563
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01563/2010 REG.SEN.
N. 00276/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2008, proposto da:
M P, rappresentato e difeso dall'avv. M P, con domicilio eletto presso l’avv. Claudio Neri in Campobasso, via Mazzini, 107;
contro
Camera di Commercio,Industria,Artigianato e Agricoltura di Campobasso in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. A G, N M, con domicilio eletto presso il loro studio in Campobasso, via Matteotti, 7;
per la condanna al
risarcimento del danno conseguente alla illegittima ritardata assunzione in servizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Camera di Commercio,Industria,Artigianato e Agricoltura di Campobasso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 il dott. U D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ necessario preliminarmente ricostruire la complessa vicenda nella quale si iscrive la richiesta di risarcimento danni del ricorrente per valutarne innanzitutto l’ammissibilità dal momento che l’ente resistente ha eccepito l’inammissibilità per violazione del principio del ne bis in eadem.
M P impugnò con tre ricorsi presentati presso questo giudice la graduatoria del concorso per l’assunzione di un funzionario presso la Camera di Commercio di Campobasso, ottenendo l’annullamento della stessa che lo aveva visto classificarsi al secondo posto con esclusione della prima classificata.
Seguiva un giudizio di ottemperanza, all’esito del quale il ricorrente veniva invitato ad assumere servizio con decorrenza dal 3.11.1997.
Il Petrella impugnava l’atto con un nuovo ricorso chiedendo che la decorrenza giuridica dell’assunzione fosse retrodatata al febbraio 1989;questo Tribunale stabiliva che la decorrenza valesse ai soli fini giuridici non essendovi stata effettiva prestazione lavorativa.
Il ricorrente promuoveva un nuovo giudizio nel 2000 per ottenere il risarcimento del danno dovuto al ritardo nell’assunzione per colpa dell’illegittimo comportamento dell’Ente.
Il Tar Molise dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione con sentenza che passava in giudicato.
Successivamente il Petrella promuoveva analogo giudizio dinanzi al giudice ordinario nel corso del quale la Camera di Commercio proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, all’esito del quale le Sezioni Unite della Cassazione dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario per le domande relative al periodo successivo al 30.6.1998, ed il ricorrente riassumeva il giudizio innanzi al giudice ordinario, mentre non riassumeva il giudizio davanti al giudice amministrativo per la parte della domanda maturata prima del 30.6.98, ma promuoveva l’attuale giudizio.
La domanda è di conseguenza inammissibile perché tendente a riproporre una domanda su cui si era formato un giudicato, che a suo tempo sarebbe stato necessario evitare con un impugnazione al Consiglio di Stato.
Inoltre, anche laddove si volesse superare questa pronuncia, ritenendo che si tratti di un giudicato formale che non ha deciso il merito della domanda, vi è un ulteriore motivo di inammissibilità costituito dalla mancata riassunzione del giudizio davanti al giudice amministrativo all’esito della pronuncia sul regolamento di competenza nei termini di cui all’art. 392 c.p.c.
Le spese possono essere compensate stante la natura in rito della decisione.