TAR Palermo, sez. I, ordinanza collegiale 2023-09-27, n. 202302875

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, ordinanza collegiale 2023-09-27, n. 202302875
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302875
Data del deposito : 27 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2023

N. 00565/2017 REG.RIC.

N. 02875/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00565/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 565 del 2017, proposto da


Motomar S.p.A. Cantiere del Mediterraneo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C D e P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso lo studio dell’avv. P S in Palermo, via Antonio Veneziano n. 69;


contro

Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia - Dipartimento Territorio e Ambiente, Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, Azienda Foreste Demaniali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Maria Impinna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, piazza Marina 39;

per la condanna

al risarcimento del danno patito dalla ricorrente in ragione dell’illegittimità delle determinazioni assunte Dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con il D.A. n. 309/GAB del 29.11.2006 pubblicato sulla GURS n.12 del 16.3.2007 e dell’operato tenuto dall'Amministrazione regionale resistente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento Territorio e Ambiente, dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, dell’Azienda Foreste Demaniali e del Comune di Palermo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- il procuratore costituito del Comune di Palermo, avv. Anna Maria Impinna, non risulta più iscritto all’albo degli avvocati, avendo cessato l’attività;

- l’art. 79 cod. proc. amm., nel disciplinare le ipotesi di interruzione del processo richiama le disposizioni del codice civile;

- l’art. 301 cod. proc. civ. stabilisce che “Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione dell’art. 299. Non sono cause di interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa” ;

- la cessazione della rappresentanza da parte dell’unico procuratore costituito determina, al pari della morte, della sospensione e della radiazione del difensore, l’interruzione del processo (Cass. civ., sez. un., 13 febbraio 2017, n. 3702;
Cons. Stato, sez. II, 5 agosto 2019, n. 5533);

Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, co. 2, c.p.a.

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