TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-04-06, n. 202100360

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-04-06, n. 202100360
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202100360
Data del deposito : 6 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2021

N. 00360/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00138/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 138 del 2020, proposto da
Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (A.S.G.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;



per l'annullamento

del provvedimento della Prefettura UTG di Torino prot. uscita n.0205076/19 Area IV, Prot. Uscita n.0210813 del 5 dicembre 2019 comunicato a mezzo PEC in data 5 dicembre 2019;

del presupposto parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento Per Le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'asilo - Ufficio II, prot. Ingresso Prefettura n. 0210166 del 5 dicembre 2019 con cui è stata rigettata la richiesta dell'ASGI di accedere e visitare il Centro di Permanenza per il Rimpatrio “Brunelleschi” di Torino;

nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica, celebrata con modalità telematica, del giorno 24 marzo 2021 la dott.ssa Flavia Risso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il gravame indicato in epigrafe, l’Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (in seguito A.S.G.I.) ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Torino e il presupposto parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo - Ufficio II, con cui è stata rigettata la richiesta dell'A.S.G.I. di accedere e visitare il Centro di Permanenza per il Rimpatrio “Brunelleschi” di Torino.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.

Con ordinanza n. 238 del 30 aprile 2020 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini del riesame.

In data 10 novembre 2020 l’Amministrazione ha depositato in giudizio il provvedimento prot. n. 0107232 del 26 giugno 2020 nel quale si legge che, in ottemperanza all’ordinanza di questo Tribunale la Prefettura di Torino aveva proceduto al riesame del provvedimento impugnato e che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Unico dei CEI, approvato con D.M. del 20 ottobre 2014, la Direzione Centrale per i servizi civili dell’immigrazione e l’asilo del Dipartimento delle libertà civili e l’immigrazione si era nuovamente espresso sulla questione.

Con ordinanza n. 819 del 9 dicembre 2020 questo Tribunale, ai sensi dell’art. 73 del codice del processo amministrativo, ha evidenziato la sussistenza di una possibile questione, rilevabile d’ufficio, di improcedibilità del ricorso, atteso che l’Avvocatura dello Stato, in data 10 novembre 2020, aveva depositato in giudizio un nuovo provvedimento, prot. n. 107232 datato 26 giugno 2020, adottato dalla Prefettura di Torino in ottemperanza all’ordinanza di riesame di questo Tribunale n. 238 del 30 aprile 2020, nel quale l’Amministrazione aveva dichiarato che la Direzione Centrale per i servizi civili dell’immigrazione e l’asilo del Dipartimento delle Libertà Civili e l’Immigrazione si era nuovamente espressa in senso negativo.

La ricorrente, in data 19 gennaio 2021, ha depositato in giudizio una memoria sulla questione sollevata con l’ordinanza n. 819 del 9 dicembre 2020.

All’udienza del 24 marzo 2021, celebrata con modalità telematica, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. - In primis , il Collegio, re melius perpensa , ritiene che il provvedimento della Prefettura del 26 giugno 2020 sia stato adottato in mera esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 238 del 30 aprile 2020 di questo Tribunale. Invero, nel provvedimento si precisa “in ottemperanza all’Ordinanza del TAR Piemonte del 30/04/2020, che ha accolto, ai fini del riesame, l’istanza cautelare presentata da codesto Ente…”.

A ciò si aggiunga che, come ha evidenziato la ricorrente nella memoria del 19 gennaio 2021, il parere della Direzione Centrale per i servizi civili dell’immigrazione e l’asilo del Dipartimento delle Libertà Civili e l’Immigrazione, di fatto, si è limitata a ribadire quanto già affermato in punto di legittimazione nel precedente parere, integrando pertanto gli estremi di un atto meramente confermativo che non richiede di essere autonomamente impugnato (sul punto, tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2014, n. 1805).

Si ritiene pertanto che il ricorso sia procedibile.

Si passa quindi a valutare il merito del gravame.

2. – Il ricorso è fondato e va accolto per le assorbenti censure sotto esaminate.

2.1 –La ricorrente nel gravame deduce il difetto di motivazione poiché l’Amministrazione si sarebbe limitata a comunicare che il Ministero dell’Interno aveva espresso parere negativo in ordine all’istanza di accesso e che anche il parere del Ministero si sarebbe limitato ad alludere alla non appartenenza dell’A.S.G.I. alla categoria dei soggetti cui sarebbe consentito l’accesso e all’esistenza di non meglio chiarite esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

La ricorrente deduce altresì la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 in quanto l’Amministrazione non avrebbe provveduto a trasmettere la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza con preclusione stessa alla possibilità di formulare osservazioni.

Il Collegio ritiene di poter valutare congiuntamente tali censure perché strettamente connesse.

In via preliminare, a livello eurounitario, il Collegio osserva che l’art. 16, comma 4 della direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE “Direttiva del parlamento europeo e del consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” recita: “I pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea di cui al paragrafo 1, nella misura in cui essi sono utilizzati per trattenere cittadini di paesi terzi in conformità del presente capo. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione”.

Sempre a livello europeo, l’art. 10, comma 4 della direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/33/UE “direttiva del parlamento europeo e del consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)”, recita “Gli Stati membri garantiscono ai familiari, avvocati o consulenti legali e rappresentanti di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo

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