TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-12-24, n. 202003573
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Pubblicato il 24/12/2020
N. 03573/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2019, proposto da
P S, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Avola, Via Beatrice Calvo, n. 10 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lentini, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Ismeg S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'esecuzione
del decreto di liquidazione delle competenze in favore del CTU del 06/09/2017, depositato in data 11/09/2017, emesso dal Giudice del Tribunale di Siracusa, nel giudizio iscritto al n. 3710/2016 R.G. Tribunale di Siracusa, vertente tra Ismeg s.r.l. e Comune di Lentini, spedito in forma esecutiva in data 08/10/2018 e notificato il 31/10/2018, sul quale si è formato il giudicato in data 11/10/2017 a seguito della mancata opposizione nei termini di legge come da certificazione del 30/01/2019 che si produce;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La parte ricorrente rappresenta che con decreto del 6 settembre 2017, depositato in data 11 settembre 2017, nel giudizio iscritto al n. 3710/2016 R.G. Tribunale di Siracusa, veniva liquidata la somma di €. 2.500,00 oltre accessori, a titolo di compenso per l’attività di CTU espletata dallo stesso nel giudizio vertente tra Ismeg S.r.l. e il Comune di Lentini;precisa l’esponente che il pagamento della superiore somma veniva posto a carico delle parti in solido, detratto l’acconto già corrisposto da Ismeg S.r.l. (pari a €. 300,00) e salvo rivalsa.
Precisa l’esponente che in data 8 ottobre 2018 il decreto di liquidazione delle competenze in favore del CTU veniva munito di formula esecutiva e che, di conseguenza, in data 31 ottobre 2018 il decreto di liquidazione delle competenze in favore del CTU veniva notificato al Comune di Lentini unitamente ad atto di precetto.
Aggiunge la parte ricorrente che non essendo ancora decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all’Amministrazione comunale per l’adempimento, il suddetto atto di precetto non veniva azionato nei termini di cui all’art. 481 cod. proc. civ., cosicché diveniva inefficace;nonostante l’inefficacia del precetto, con la notifica del decreto di liquidazione delle competenze in favore del CTU spedito in forma esecutiva (inviato il 26 ottobre 2018 e ricevuto il 31 ottobre 2018), cominciava a decorrere il termine dilatorio di 120 giorni concesso all’Amministrazione comunale per l’adempimento, ex art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996 e s.m.i. (termine decorso dalla data di perfezionamento della notifica - 31 ottobre 2018 - del decreto di liquidazione di cui trattasi fino a quella di instaurazione del presente giudizio).
Con ricorso notificato al Comune di Lentini in data 28 marzo 2019 e depositato in data 3 aprile 2019 l’esponente ha proposto la domanda in epigrafe.
1.1. L’intimato Comune di Lentini non si è costituito in giudizio.
1.2. Rilevata d’ufficio, alla camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019, la questione concernente lo stato finanziario di dissesto del Comune intimato, la parte ricorrente ha depositato in data 18 novembre 2019 documentazione al fine di dimostrare che le somme recate dal titolo di cui si chiede l'esecuzione non rientrano nella procedura del dissesto.
Con ordinanza 2 marzo 2020, n. 514 la parte ricorrente è stata invitata a produrre documentazione idonea ad attestare la data di deposito della relazione di c.t.u.;l’esponente ha provveduto al deposito della documentazione richiesta in data 3 marzo 2020.
1.3. Con ordinanza 25 settembre 2020, n. 2303 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, assegnando alla parte ricorrente un termine per procedere alla notificazione del ricorso introduttivo, congiuntamente a copia della stessa ordinanza, alla Ismeg S.r.l., con onere di deposito della relativa prova presso la segreteria della Sezione entro il termine ivi stabilito.
La notificazione del ricorso introduttivo e di copia della richiamata ordinanza è stata effettuata in data 2 ottobre 2020 e il deposito della relativa prova è avvenuto in data 7 ottobre 2020.
1.4. Alla camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha argomentato come nessun dubbio sussiste circa l’equiparabilità materiale e soggettiva del decreto di liquidazione delle competenze in favore del CTU ad una sentenza o ad un decreto ingiuntivo, essendo il decreto di liquidazione riconducibile al novero degli atti per i quali è possibile instaurare ricorso per ottemperanza di giudicato;in particolare, secondo il deducente, i decreti di liquidazione delle competenze in favore del CTU possono essere ricondotti nel novero della previsione di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 112 cod. proc. amm. (l’esponente ha richiamato all’uopo alcuni precedenti giurisprudenziali).
Aggiunge l’esponente che, per quanto concerne il passaggio in giudicato del decreto di liquidazione dei compensi in favore del CTU, lo stesso, non essendo stato opposto nei termini di legge, è divenuto definitivo (la parte ricorrente ha all’uopo richiamato la sentenza n. 106 del 12 maggio 2016 della Corte Costituzionale nonché il quadro normativo in punto di termine per la proposizione dell’impugnativa).
Aggiunge l’esponente che la comunicazione alle parti del decreto di liquidazione è avvenuta, da parte della cancelleria, in modalità telematica in data 11 settembre 2017, di talché il Comune di Lentini avrebbe dovuto proporre opposizione entro il giorno 11 ottobre 2017;poiché l’opposizione non è stata proposta nei termini di legge, il decreto di liquidazione delle competenze spettanti al CTU è divenuto definitivo, come attestato dalla certificazione del Tribunale di Siracusa del 31 gennaio 2019.
Inoltre, l’inadempimento dell’Amministrazione intimata è dimostrato dall’inerzia nel pagamento delle somme spettanti al ricorrente, nonostante la notifica del titolo in forma esecutiva sia avvenuta in data 31 ottobre 2018.
Il ricorrente ha pertanto chiesto al Tribunale adito di:
- dichiarare l’inottemperanza del Comune di Lentini al giudicato formatosi sul decreto di liquidazione delle spettanze in favore del CTU del 6 settembre 2017, depositato in data 11 settembre 2017, spedito in forma esecutiva in data 8 ottobre 2018, notificato in data 31 ottobre 2018, nel giudizio iscritto al n. 3710/2016 R.G. Tribunale di Siracusa;
- ordinare al Comune di Lentini di provvedere al pagamento della somma di €. 2.825.15 (€. 2.200,00 per saldo onorario CTU, €, 88,00 per cassa previdenza, €, 503,36 per IVA al 22%, €, 23,26 per rilascio n. 2 copie esecutive del decreto di liquidazione, €, 10,53 per notifica dello stesso), nonché degli interessi decorrenti dalla data del decreto fino al soddisfo entro un termine congruo, comunque non superiore a 30 giorni;
- nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva;
- fissare la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni eventuale violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni eventuale ritardo nell’esecuzione del giudicato.