TAR Trento, sez. I, sentenza 2021-12-10, n. 202100200
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Testo completo
Pubblicato il 10/12/2021
N. 00200/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 68 del 2021, proposto da:
F B, in proprio nonché quale rappresentante della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati C P e O C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la Segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol di Trento;
contro
Comune di Trento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato A C dell’Avvocatura del Comune di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché con domicilio eletto in Trento, via Belenzani, n. 19, presso la sede dell’Avvocatura medesima;
per l’accertamento della nullità e/o per l’annullamento
- dell’Ordinanza, a firma della Dirigente del servizio risorse finanziarie e patrimoniali del Comune di Trento, n. 01 del 30 aprile 2021, notificata il 30 aprile 2021 con PEC recante protocollo n. 115043, di sgombero degli immobili di proprietà comunale avente ad oggetto il Compendio agricolo denominato “ M S ” in località Casteller di Trento, identificato dalle pp.ff. 1235/4, 1235/5, 1267, 1268 e 2540 e dalla p.ed. 1390 (casa colonica) in C.C. Trento;
nonché per quanto occorrer possa:
- della Diffida al rilascio degli immobili, a firma della Dirigente del servizio risorse finanziarie e patrimoniali del Comune di Trento, prot. n. C_L378|RFS012|0239844| del 26 ottobre 2020;
- della Comunicazione, a firma della Dirigente del servizio risorse finanziarie e patrimoniali del Comune di Trento, prot. n. 81529 del 26 marzo 2021 di avvio del procedimento il rilascio immobili occupati abusivamente;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Trento;
Viste le ulteriori memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto n. 16 del 10 agosto 2021, successivamente modificato con decreto n. 18 del 21 settembre 2021, del Presidente del T.R.G.A. di Trento e per quanto non diversamente disposto il suo decreto n. 24 del 31 agosto 2020;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 25 novembre 2021, il consigliere Antonia Tassinari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Il Comune di Trento è proprietario del compendio agricolo, con relativa casa colonica, denominato “ M S ” in località Casteller di Trento, identificato dalle pp.ff. 1235/4, 1235/5, 1267, 1268 e 2540 (quest’ultima per ½) nonché dalla p.ed. 1390 (casa colonica) in C.C. Trento. I suddetti beni immobili sono stati ceduti in proprietà al Comune a titolo gratuito dalla Provincia autonoma di Trento per motivi di pubblico interesse in conformità a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. (cfr. ivi:“ 1. I beni immobili e i loro arredi, acquisiti al patrimonio della Provincia da oltre cinque anni e per i quali non sia prevista una specifica diretta utilizzazione per scopi istituzionali da parte della Provincia medesima, possono essere ceduti a titolo gratuito, in proprietà o in uso, ai comuni o loro forme associative, agli enti od organismi di cui all'articolo 2 nonché alle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per motivi di pubblico interesse. Se è effettuata nei confronti di soggetti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, per la cessione gratuita è considerato sufficiente il motivo di pubblico interesse del soggetto beneficiario;quest'interesse può essere perseguito anche mediante la concessione del bene a terzi. ”).
2. In coerenza con la testè richiamata disciplina di legge, l’atto di cessione del 30 gennaio 1997, rep. n. 20421 e così le prodromiche e conformi deliberazioni della Giunta comunale n. 2316 del 14 ottobre 1996 e della Giunta provinciale n. 6109 del 30 maggio 1996 fanno riferimento ai motivi di pubblico interesse e, in particolare, alla destinazione del compendio ad iniziative di edilizia abitativa pubblica come pure al divieto di alienazione dei relativi beni i quali, inoltre, unicamente previa autorizzazione della Provincia potranno essere distolti dalla destinazione dianzi indicata. Il Comune con l’atto anzidetto ha pure assunto l’obbligo di subentrare quale parte locatrice nel contratto d’affitto di fondo rustico del 26 febbraio 1985, rep. n. 10938, in essere tra la Provincia e il signor Aldo B, dante causa del signor F B, odierno ricorrente, e ciò fino alla scadenza del 10 novembre 1998 del contratto d’affitto medesimo. Su richiesta della Provincia il Giudice tavolare con proprio decreto ha ordinato l’intavolazione del diritto di proprietà delle particelle facenti parte del compendio a favore del “ Comune di Trento – Patrimonio indisponibile ”, e tale indicazione risulta conseguentemente riportata in tali termini al foglio B della partita tavolare, che riporta il nome del proprietario o dei proprietari con la rispettiva quota e le annotazioni relative ad eventuali limitazioni all’esercizio del diritto di proprietà.
3. Con contratto del 3 aprile 2001, rep. n. 382, modificato con contratto del 24 maggio 2002, rep. n. 382, avente scadenza il 10 novembre 2013, il Comune di Trento ha affittato l’anzidetto fondo rustico al signor F B per quindici annate agrarie a decorrere dall’11 novembre 1998 e sino al 10 novembre 2013.
4. Alla scadenza del contratto l’affittuario, ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203, ha chiesto all’Amministrazione il pagamento delle indennità, quantificate in euro 308.763,00, per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni apportati al compendio precisando che sino al versamento avrebbe ritenuto il fondo come previsto da tali disposizioni di legge. Il Comune, in ragione della asserita mancanza di giustificativi al riguardo, non ha provveduto al pagamento delle indennità e, conseguentemente, l’affittuario ha proposto in data 14 ottobre 2013 ricorso innanzi alla Sezione specializzata in controversie agrarie del Tribunale civile di Trento per la determinazione dell’indennità eventualmente a lui spettante. Tale giudizio si è concluso nel 2020 con la condanna del Comune di Trento al pagamento in favore del signor F B dell’importo di euro 98.300,00 (cfr. ordinanza della Corte di Cassazione n. 8499 del 6 maggio 2020), che l’Amministrazione il 19 ottobre 2020 ha provveduto a liquidare. Il ricorrente, tuttavia, ritenendo che il Comune non gli avesse corrisposto integralmente il dovuto, stante il mancato pagamento delle spese di lite e degli interessi legali in misura esatta, ha seguitato - e per il vero seguita a tutt’oggi - a detenere il fondo in forza dell’asserito diritto di ritenzione di cui egli godrebbe ai sensi dell’art. 17 della legge n. 203 del 1982.
5. Il Comune, ritenendo viceversa venuto meno ai sensi dell’art. 20 della legge n. 203 del 1982 tale diritto di ritenzione in quanto spettante solo per le indennità dovute per le migliorie e nella fattispecie già corrisposte, ha pertanto diffidato il signor B alla riconsegna del compendio entro la fine dell’annata agraria e, quindi, ai sensi dell’art. 39 della citata legge n. 203 del 1982, entro il 10 novembre 2020 (cfr. nota del 26 ottobre 2020 prot. n. C_L378|RFS012|0239844|), specificando che “ è interesse dell’Amministrazione comunale rientrare in possesso dei terreni, al fine di procedere all’indizione di una gara ad evidenza pubblica per la futura concessione degli stessi, per valorizzare al meglio il proprio patrimonio, o per destinare i terreni a iniziative che saranno eventualmente individuate dalla Giunta comunale ” e che in difetto di spontaneo rilascio avrebbe provveduto “ …ad agire in via legale per il recupero degli immobili in questione, con contestuale richiesta di risarcimento del danno a carico del signor B Fabrizio… ”. In precedenza con deliberazione n. 179 del 24 ottobre 2016 la Giunta comunale di Trento, nell’ambito di una ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, aveva ricompreso “ M S ” tra i beni “ di proprietà comunale attualmente non utilizzati in quanto non più strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali ed in quanto tali suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione……. .”
6. Con determinazione n. 466 del 29 ottobre 2020 il Dirigente del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica della Provincia Autonoma di Trento, su richiesta del Comune di Trento del 21 agosto e del 15 settembre 2020, ha modificato il vincolo di destinazione di “ M S ” inizialmente rappresentato dall’edilizia abitativa pubblica, in attività compatibili con la destinazione agricola del compendio stesso, e in particolare per “ attività di studio e ricerca rivolte ai giovani in ambito agricolo (fattoria didattica), confermandone la destinazione di pubblico interesse e pubblica utilità di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 ”.
7. Previa comunicazione del 26 marzo 2021 di avvio del procedimento per il rilascio di immobili occupati abusivamente, il Comune, procedendo in via di autotutela amministrativa nell’assunto che il compendio appartenga al patrimonio indisponibile rispetto al quale troverebbe applicazione il regime dei beni demaniali di cui all’art. 823, comma 2, c.c., ha poi adottato il provvedimento n. 1 del 30 aprile 2021 ordinando il rilascio entro il termine di 30 giorni del compendio agricolo denominato “ M S ”. Alla precedente comunicazione di avvio del procedimento il signor B aveva controdedotto lamentando l’erroneità della liquidazione degli interessi sull’importo dovuto dall’Amministrazione a titolo di indennità, e, altresì, l’erroneità delle spese legali.
8. Il signor B con il ricorso in epigrafe ha quindi impugnato in principalità l’ordinanza n. 1 del 30 aprile 2021 deducendo in particolare che il compendio non appartiene al patrimonio indisponibile, ma piuttosto al patrimonio disponibile dell’Ente e che quindi il Comune non avrebbe potuto rientrare nella disponibilità dei beni a mezzo dell’autotutela amministrativa, con conseguente violazione dell'art. 823, comma 2, (cfr. ivi: “ Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice ”) e dell’art. 826, comma 3, del codice civile (cfr. ivi: “ Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio ”).
9. Con tale ricorso, nello specifico, si deducono i seguenti motivi di diritto:
I. Difetto assoluto di attribuzione e carenza di potere in astratto con riferimento al potere di autotutela esecutiva di cui all’art. 823, comma 2, codice civile.
Nel caso di specie difettano i presupposti per poter emanare un’ordinanza di sgombero, dal momento che, sulla base del combinato disposto degli articoli 823 e 826, comma 2, c.c., l’Amministrazione è legittimata ad esercitare il potere di autotutela esecutoria, esclusivamente nei confronti di beni appartenenti al demanio ovvero al proprio patrimonio indisponibile: il compendio agricolo, invece, sarebbe qualificabile come bene appartenente al patrimonio disponibile, per il quale la pubblica autorità avrebbe potuto agire utilizzando esclusivamente gli istituti privatistici, quali l’azione di sfratto.
Infatti, affinché un bene possa essere fatto rientrare nel patrimonio indisponibile dell’Ente sono necessari, da un lato, “ la manifestazione dell’ente titolare del diritto reale pubblico nella forma di un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene a pubblico servizio ” e, dall’altro, “ l’effettiva attuale destinazione del bene al pubblico servizio ”.
Peraltro il compendio denominato “ M S ” non è attualmente destinato al pubblico servizio, e il Comune giammai ha manifestato la volontà di destinarlo a pubblico servizio. Infatti da tempo il compendio è coltivato dalla famiglia del ricorrente, ed inoltre il contratto d’affitto del compendio del 3 aprile 2001 riporta che l’atto “ riguarda beni disponibili in quanto non ancora impressa la destinazione idonea a fornire presupposto per la classificazione degli stessi nel novero dei beni patrimoniali indisponibili ”, così come la deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 24 ottobre 2016 ha incluso “ M S ” nei beni “ di proprietà comunale attualmente non utilizzati, in quanto non più strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali ed in quanto tali suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione secondo quanto verrà indicato nel "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali " parte integrante del Documento Unico di Programmazione, elenco di cui all'Allegato n. 2 ”.
Lo stesso Libro fondiario di cui al R.D. 28 marzo 1929, n. 499 e successive modifiche, inoltre, non solo risulterebbe inidoneo ad imprimere al bene la natura pubblica, ma gli atti e i dati ivi contenuti sarebbero risalenti nel tempo e non aggiornati.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 826, comma 2, e dell’articolo 823 del codice civile – Eccesso di potere per irragionevolezza, carenza di istruttoria e motivazione, difetto assoluto dei presupposti
La falsa applicazione degli articoli 823 e 826 c.c. trova la sua esplicazione nella precedente censura.
III. Carenza di potere. Violazione e falsa applicazione dell’art. 826, comma 2, e dell’articolo 823 del codice civile – Eccesso di potere per sviamento della causa tipica.
L’ordinanza di sgombero persegue fini diversi da quelli per i quali è preordinata, essendo stata emanata dal Comune non allo scopo di tutelare un bene indisponibile, bensì per evitare un contenzioso civile relativo ad una locazione agraria di un proprio bene disponibile.
10. Con decreto n. 25 del 14 maggio 2021 il Presidente di questo Tribunale ha accolto la domanda di misure cautelari monocratiche sotto il prevalente profilo del periculum in mora , stante il permanente e vitale interesse da parte del ricorrente a conservare la fruizione dell’immobile in questione, nonché a proseguire l’attività di coltivazione del fondo.
11. L’intimata Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha sostenuto che i beni del compendio appartengono al patrimonio indisponibile dell’Ente, sia in ragione della classificazione evincibile dall’estratto tavolare, sia sulla base del vincolo di destinazione di soddisfazione del pubblico interesse. Infatti, avendo l’Amministrazione integralmente corrisposto al B il complessivo importo dell’indennità a lui spettante in ottemperanza sia della sentenza della Corte d’Appello, sia dell’ordinanza della Cassazione, il medesimo ricorrente non sarebbe stato più legittimato ad esercitare il suo diritto di ritenzione e, stante l’occupazione sine titulo del fondo in questione, il Comune legittimamente ha agito in via di autotutela, e ciò sulla base dei poteri pubblicistici di cui esso dispone.
12. Con successiva memoria il ricorrente ha ribadito l’insussistenza di atti con il quale il Comune abbia impresso al bene in questione la destinazione a pubblico servizio, rilevando che la determinazione n. 466 del 2020 della Provincia si è limitata a modificare il vincolo di destinazione del compendio agricolo, senza, peraltro, che a tale determinazione facesse seguito un apposito atto del Comune di Trento volto ad imprimere al bene la destinazione a pubblico servizio.
13. Con ordinanza collegiale n. 32 dell’11 giugno 2021 questo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensiva, sulla base dell’assunto che l’esercizio del potere di sgombero da parte del Comune era legittimo, trovando la sua giustificazione nel fatto che il compendio agricolo doveva qualificarsi come bene facente parte del patrimonio indisponibile;infatti, né il contratto d’affitto del 3 aprile 2001, né la deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 24 ottobre 2016 erano idonei a scalfire la “ natura di bene patrimoniale indisponibile dell’immobile di cui trattasi affermata dal Libro Fondiario con valenza costitutiva ” e, inoltre, proprio la stessa determinazione della Provincia n. 466/2020 aveva confermato la destinazione di pubblico interesse e pubblica utilità dei beni costituenti il compendio agricolo.
14. Il 16 luglio 2021 è stata pubblicata l’ordinanza n. 4019 con la quale la Sez. V^ del Consiglio di Stato, accogliendo ai sensi dell’art. 62 c.p.a. l’impugnativa cautelare proposta dal ricorrente, ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati, rilevando che “ … i motivi di ricorso appaiono prima facie assistiti da apprezzabili profili di fumus quanto alla natura di bene patrimoniale disponibile del compendio agricolo non apparendo, ad un sommario esame, dirimenti al riguardo le iscrizioni nel Libro Fondiario (anche a voler considerare, ai sensi dell’art. 2 legge tav., l’efficacia costitutiva di dette iscrizioni nel sistema tavolare ai fini dell’acquisto per atto tra vivi del diritto di proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili), in assenza di un atto di destinazione a pubblico servizio da parte del Comune proprietario dei beni (un terreno agricolo con annesso fabbricato), per lungo tempo condotti in locazione dall’odierno appellante che ora li detiene in asserito esercizio del diritto di ritenzione, e che comunque la questione è meritevole di approfondimento nella sede propria del merito;