TAR Firenze, sez. III, sentenza 2016-10-25, n. 201601541

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2016-10-25, n. 201601541
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201601541
Data del deposito : 25 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2016

N. 01541/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01014/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2016, proposto da:
Ge Medical Systems Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F R C C.F. CRRFNC85S57H501F, R C C.F. CLBRRT74D22G999W, L G C.F. GDLLPA72D28D612D, A D L C.F. DLINDR82P27H501H, con domicilio eletto presso L G in Firenze, piazza Indipendenza, 28;

contro

Estar - Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Iaria C.F. RIADNC57T21G702C, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rondinelli 2;

nei confronti di

Hitachi Medical Systems S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Diaco C.F. DCICRD60D03I820W, Anna Caimmi , con domicilio eletto presso Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri N. 19;
Azienda Sanitaria di Firenze, Azienda Usl 4 di Prato, Azienda Usl 3 Pistoia, Azienda Usl 11 - Empoli, Azienda Usl Toscana Centro, Aou Careggi, Aou Meyer non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione,

- della determinazione del Direttore di Area n. 732 del 16 giugno 2016 di aggiudicazione definitiva della "procedura aperta, da svolgersi con modalità telematica, finalizzata alla conclusione di accordo quadro per la fornitura, in lotti separati, di ecotomografi (carrellati) multidisciplinari, da destinare alla AA.SS. dell'Area vasta centro (rif. Decreto ex Estav centro n. 23/2014)", limitatamente al Lotto 1 e alla parte in cui è stato disposto l'affidamento, in favore di Hitachi, seconda aggiudicataria, del 30 % dell'importo complessivo dalla medesima offerto;

- del verbale n. 4 di "apertura offerte economiche" del 20 aprile 2016, compresi i relativi allegati, in parte qua e per le ragioni sub motivo I;

- ove necessario, di tutti gli altri verbali di gara e relativi allegati, in parte qua;

- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in parte qua e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi di GE, ivi incluso ogni eventuale affidamento d'urgenza disposto in favore di Hitachi;

e per la declaratoria di inefficacia, ex artt.122 e 124 c.p.a.

- dell'accordo quadro nelle more eventualmente stipulato fra Estar e Hitachi e relativo al 30% del valore del Lotto 1, ancorché non comunicato, con espressa dichiarazione di disponibilità di GE al subentro nello stesso;

- degli eventuali successivi e correlati ordini delle aziende aggregate, ancorché non conosciuti e anche laddove disposti in via d'urgenza, con altrettanta espressa dichiarazione di GE al subentro negli stessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Estar - Ente di Suporto Tecnico-Amministrativo Regionale e di Hitachi Medical Systems S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2016 il dott. G R e uditi per le parti i difensori avvocati F R C e A D L per la parte ricorrente, avv. D I per l'amministrazione resistente e gli avvocati C D e A C per la controinteressata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso la società GE Medical Sistem Spa ha impugnato la determinazione n. 732 del 16 giugno 2016 di aggiudicazione definitiva e con riferimento alla procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro per la fornitura di ecotomografi limitatamente al lotto 1 e alla parte in cui è stato disposto l'affidamento, in favore di Hitachi, seconda aggiudicataria, del 30% dell'importo complessivo dalla medesima offerto e, ciò, unitamente ai verbali di gara e agli atti presupposti a detto provvedimento di aggiudicazione.

La stessa ricorrente presentava, altresì, una domanda di annullamento, ai sensi dell’art.116 c.p.a. avverso il parziale diniego di accesso agli atti relativi all'offerta di Hitachi, con particolare riferimento alla "scheda tecnica ARIE” e con la conseguente richiesta di condanna all’ostensione e al rilascio di copia della predetta documentazione tecnica.

Nel ricorso così proposto si sostiene che il capitolato avrebbe richiesto, oltre alla fornitura di trenta ecotomografi, anche la fornitura degli strumenti accessori, individuati questi ultimi nel “modulo 4D ”, circostanza che fa ritenere che il numero di detti strumenti da offrire e quotare in offerta avrebbe dovuto corrispondere al numero di ecotomografi richiesti.

A parere della ricorrente, la controinteressata, anziché indicare e quotare nell’offerta economica trenta moduli 4D, ossia per tutti e trenta gli ecotomografi proposti, ne avrebbe indicati e quotati solamente cinque.

Dopo aver verificato detta circostanza l’ESTAR, anziché escludere la società Hitachi per aver presentato un’offerta in variante, avrebbe proceduto a rideterminare d'ufficio l'offerta economica, adeguando il corrispettivo dei moduli in argomento e passando così, dal numero dei cinque offerti, al numero dei trenta moduli.

Si osservava, inoltre, che l’offerta di Hitachi sarebbe incerta nel suo contenuto in quanto si sarebbe omesso di quotare la funzione di " query retrieve " richiesta al punto 4 dell’Allegato 2.

In particolare in relazione ai provvedimenti sopra citati si sosteneva l’esistenza dei seguenti vizi:

1.la violazione del disciplinare e del capitolato, dei principi di immodificabilita' dell'offerta e della parità di trattamento di cui all'art. 74 del d.lgs. n. 163/2006 e, ciò, con riferimento all’attività posta in essere dalla commissione di rideterminazione dell'offerta di Hitachi;

2. la violazione del capitolato, con particolare riferimento all'allegato 2, p.ti 4) e 5), dell'art. 46, co.

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