TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-06-06, n. 201201050

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-06-06, n. 201201050
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201201050
Data del deposito : 6 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00945/1999 REG.RIC.

N. 01050/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00945/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tbunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 945 del 1999, proposto da:
Tcarico Alessandro, rappresentato e difeso dall'avv. A V, con domicilio eletto presso Giulio Farachi in Lecce, via Giacomo Matteotti 23;

contro

Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati in Lecce, via F. Rubichi 23;

per l'annullamento

del decreto n. 1894/98 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione - Sezione Equo Indennizzo, del 16.09.98 e notificato il 7/02/1999, nella parte in cui afferma che il sig. Tcarico Alessandro "non ha titolo all'equo indennizzo per <
Segni di spondiloartrosi >
perché non dipendente da causa di servizio";

e conseguente declaratoria, previo accertamento, della dipendenza da causa di servizio dell'infermità <
Segni di spondilartrosi cervicale >
e del diritto all'equo indennizzo, nella misura di legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore per l'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l'avv. Giulio Farachi, in sostituzione dell'avv. A V, e l'avvocato dello Stato Gabriella Marzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri dal 2/12/1987 e in servizio presso la Stazione di Francavilla Fontana con il grado di Appuntato, con istanza del 26/9/1993 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio degli esiti delle infermità riscontrate dal medico curante (sinusite fronto-mascellare, faringite acuta riacutizzata e artrosi cervicale).

Sottoposto a visita presso la Commissione Medica Ospedaliera di Chieti, con verbale n. AB-N.95/000926 veniva riconosciuto affetto da “sinusite fronto-mascellare”, “note di faringite catarrale cronica” e “segni di spondilartrosi cervicale”, con parere favorevole in ordine alla loro dipendenza da causa di servizio.

A seguito del parere discordante del Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie, con lettera del 18/9/1995 veniva informato che la pratica era trasmessa al Collegio Medico Legale di Roma per la pronuncia del proprio parere.

Infine, con l’impugnato decreto gli è stato liquidato l’equo indennizzo per l’infermità “sinusite fronto-mascellare cronica”, escludendolo invece per le “note di faringite catarrale cronica” (perché non ascrivibile a categoria di pensione) e per “segni di spondilartrosi cervicale” (in quanto non dipendente da causa di servizio).

Limitatamente a quest’ultima determinazione è stato proposto il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 1 L. 11/03/1926 n. 416 e dell’art. 13 R.D. 15/04/1928 n. 1024;

2) eccesso di potere per erroneità dei presupposti;

2) eccesso di potere per difetto ovvero carenza di motivazione.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, gradatamente, rigettato.

All’udienza pubblica del 10 maggio 2012 il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

1.- Con il primo motivo il sig. Tcarico deduce che l’Amministrazione ha errato nel richiedere il parere del Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie, sostenendo che per il personale militare l’accertamento della Commissione Medica Ospedaliera assume carattere definitivo, quanto alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità.

Il motivo è infondato.

Invero, l’art.

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