TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2022-02-08, n. 202201496

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2022-02-08, n. 202201496
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201496
Data del deposito : 8 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2022

N. 01496/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10693/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10693 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M B e P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M B in Roma, via Antornio Bertoloni 26/B;

contro

Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dei Trasporti, Motorizzazione Civile di Roma, non costituiti in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita' Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari

- del certificato medico emesso dalla Commissione Medica Locale di Roma 2 il 5 luglio 2021 con cui ha espresso il giudizio di non idoneità del ricorrente per il rinnovo della patente di guida di tipo B (doc. 1 – certificato medico CML Roma 2);

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli impugnati;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tarroni Alessandro il 28/12/2021:

per l'annullamento,

previa concessione di idonee misure cautelari quanto al ricorso:

- del certificato medico del 5 luglio 2021 con cui la Commissione Medica Locale Roma 2 ha espresso il giudizio di non idoneità del ricorrente per il rinnovo della patente di guida di tipo B;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli impugnati.

quanto ai presenti motivi aggiunti:

- del provvedimento del 26 ottobre 2021 con cui Rete Ferroviaria Italia S.p.a. – RFI ha espresso il giudizio di non idoneità del ricorrente per il rinnovo della patente di guida di tipo B nell'ambito del procedimento di ricorso in autotutela ai sensi dell'art. 119, comma 5 del d.lgs. 285/1992 (doc. 11 – certificato medico RFI);

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli impugnati.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Roma 2 e di Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita' Sostenibili;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2022 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Il ricorrente ha prodotto, ai fini del rinnovo della patente di guida cat. B), certificazione medica rilasciata dal sanitario di fiducia del ricorrente.

Successivamente lo stesso ha effettuato una visita diabetologica.

Il medico ha rilasciato un certificato in cui proponeva il rinnovo della patente di guida ogni 3 anni individuando il rischio per la sicurezza alla guida come “medio”.

Quindi lo stesso veniva sottoposto a visita oculistica presso la Commissione Medica Locale Roma 2 che lo giudicava non idoneo al rinnovo della patente di guida (tipo B) per insussistenza dei requisiti di cui al “ d.lgs. 59/2011, All. III, lett. A ”.

Avverso tale giudizio il ricorrente chiedeva una nuova valutazione medica agli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. ai sensi dell’art. 119, comma 5, del d.lgs. n. 285/1992.

In data 26 ottobre 2021, RFI ha confermato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione Medica Locale Roma 2 non ritenendo il predetto idoneo al rinnovo della patente di guida.

Avverso tale determinazione l’odierno ricorrente ha presentato motivi aggiunti.

Alla camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2022 il Collegio, a mente dell’art. 73, terzo comma, c.p.a., ha avvisato le parti circa il rilevato difetto di giurisdizione della questione oggetto del presente scrutinio.

Le indicate parti non hanno chiesto termini per presentare successive memorie, ma hanno replicato oralmente al rilievo.

Osserva il Collegio quanto segue.

La questione riguarda la sussistenza dei requisiti fisici in capo al ricorrente per ottenere il titolo di guida, come previsto dall’art. 119, comma 2, del codice della strada.

Il D.LGS n. 59/2011 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), prevede, all’art. 23, comma 4, che: “ L'accertamento dei requisiti fisici e psichici previsto dall'articolo 119 del Codice della strada si conforma almeno ai requisiti minimi previsti dall'allegato III ”.

Il citato allegato III al punto A,3.2, con riferimento proprio al campo visivo necessario per conseguire il titolo di guida, prevede il possesso di specifici e puntuali requisiti fisici.

Ne consegue che il rilascio, ovvero il rinnovo della patente di guida, è subordinato, esclusivamente, al possesso dei prescritti requisiti, non residuando, in capo all’Amministrazione, alcun margine di ulteriore discrezionalità in funzione di un’autoritaria tutela di un interesse generale (cfr., parere C.d.S. n. 42/2020).

Ciò comporta che la situazione giuridica fatta valere dal ricorrente non può essere definita di interesse legittimo, bensì di un vero e proprio diritto soggettivo.

Ritiene, inoltre, il Collegio che la previsione contenuta nel comma 5 dell’art. 119 del codice della strada, secondo cui il certificato rilasciato dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa entro i termini utili all’eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, invero attiene ad una diversa fattispecie rispetto a quella azionata.

Infatti, l’accertamento sanitario in contestazione è quello previsto dal secondo comma dell’art. 119 del codice della strada, mentre solo per le patologie indicate e riconosciute nel comma 4 - tra le quali, alla lett. d-bis), sono ricompresi i soggetti affetti da diabete limitatamente alle patenti C, D, CR, DE e relative sottocategorie - il giudizio della commissione medica può essere oggetto di ulteriore certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa al fine dell’adozione di un provvedimento in autotutela da parte della motorizzazione civile.

Il suddetto comma 5 detta, pertanto, una specifica disciplina relativa alle ipotesi in cui la revoca della patente di guida per carenza dei requisiti fisici consegua all’accertamento medico effettuato dalle “commissioni mediche locali”, nei casi dei soggetti, che siano portatori di situazioni di ridotta funzionalità fisica tassativamente indicate nello stesso art. 119, al comma 4.

Nel caso di specie la situazione sanitaria del ricorrente risulta non conforme allegato III al punto A,3.2, del D.LGS n. 59/2011, in uno con il secondo comma dell’art. 119 del codice della strada citato.

In altri termini.

Nella presente vicenda la negativa determinazione dell’amministrazione non consegue ad una scelta discrezionale circa la sussistenza dei requisiti fisici, ma è determinata dagli accertamenti sanitari, così come versati in atti.

La soggettiva contestazione degli esiti dell’accertamento medico non sposta i termini della questione, atteso che la p.a., a fronte di una attestazione con valenza privilegiata espressa dai sanitari, non può assumere una diversa determinazione rispetto a quella conseguente alla precisa determinazione di legge.

Pertanto il giudice adito declina la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario competente per materia e territorio, nei confronti del quale, nei termini normativamente indicati il presente ricorso può essere riassunto.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

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