TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-11-30, n. 202012727

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-11-30, n. 202012727
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202012727
Data del deposito : 30 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2020

N. 12727/2020 REG.PROV.COLL.

N. 14085/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14085 del 2014, proposto da
G G, rappresentato e difeso dagli avv.ti R S, A S, con domicilio eletto presso lo studio R S in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 326;

contro

Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. M F G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 29;

per la condanna

al versamento all'inps (ex inpdap) dei contributi ai fini assistenziali per il periodo del servizio prestato dal ricorrente alle dipendenze dell'agcom dal 1° giugno 2015 all'atto del pensionamento;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il dott. U D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I1 ricorrente era un dipendente del Ministero delle comunicazioni che fu comandato presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 6.3.2000;
durante il periodo di comando, il trattamento economico è stato a lui corrisposto in parte dal Ministero delle comunicazioni ed in parte dall'AGCOM. Sulla parte di propria competenza, il Ministero ha operato sia le trattenute ai fini pensionistici che le trattenute ai fini dell'indennità di fine servizio mentre sulla parte di competenza dell'AGCOM sono state operate solo le trattenute ai fini pensionistici senza alcun accantonamento ai fini del TFS.

In data 1.2.2002, a seguito di accordo tra le due amministrazioni, il ricorrente è stato collocato in posizione di fuori ruolo presso 1'AGCOM che da allora ha corrisposto l'intero trattamento economico e, dal punto di vista previdenziale, ha operato le trattenute ai fini pensionistici sull'intera retribuzione corrisposta e le trattenute ai fini dell'indennità di fine servizio limitatamente all'ammontare del trattamento economico in precedenza corrisposto dal Ministero delle Comunicazioni, continuando a versare tali trattenute all'INPDAP. Sul restante ammontare di retribuzione, 1'AGCOM non ha mai prodotto documentazione né chiarito se procedesse ad accantonamenti ai fini del trattamento di fine rapporto.

In data 1.1.2005, a seguito di procedura di mobilità volontaria, il ricorrente è transitato definitivamente nei ruoli dell'Autorità. Al momento del passaggio definitivo, 1'AGCOM ha continuato ad operare le trattenute INPDAP sull'intera retribuzione ai fini pensionistici, mentre ha interrotto ogni prelievo ai fini dell'indennità di fine servizio, senza darne comunicazione all'interessato e senza che fosse a lui liquidata dall'INPDAP alcuna indennità provvisoria o parziale.

A fronte di una richiesta di chiarimenti inoltrata dal ricorrente, il Servizio Amministrazione e Personale dell'Autorità comunicò di avere richiesto un parere al Consiglio di Stato sulla questione e di aver, nelle more del chiarimento, interrotto il versamento all'INPDAP del contributo "Opera previdenza" sull'intera retribuzione accantonando e rivalutando gli importi per il trattamento di fine rapporto di lavoro maturati durante l'attività lavorativa in Autorità, come previsto dall'art. 2210 c.c..

L'INPDAP precisava che ai fini della liquidazione del trattamento spettante all'atto della definitiva cessazione dal servizio per i dipendenti transitati nei ruoli delle Autorità indipendenti deve essere computata l'intera anzianità di servizio già utile per l'ordinamento dell'ente di provenienza.

Il parere 4489/2005 del Consiglio di Stato afferma il diritto del personale dell'AGCOM proveniente da altre amministrazioni statali di conservare l'iscrizione all'INPDAP ai fini contributivi e previdenziali con trattamento di fine rapporto ai sensi del DPR 1032/73, ovvero di un trattamento commisurato all'intera anzianità del servizio nella p.a. e all'ultimo stipendio in godimento per il TFS.

Il ricorrente notificò una diffida nel 2008 all'AGCOM e all'INPDAP chiedendo alle amministrazioni di voler ricostituire un’unica posizione previdenziale presso l'INPDAP, senza soluzione di continuità con il precedente rapporto contributivo e previdenziale.

La delibera dell'

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