TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-07-13, n. 202302201
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Testo completo
Pubblicato il 13/07/2023
N. 02201/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03260/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3260 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato C V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G B in Catania, Via Pola n. 11;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A B e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
del diniego della concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS- del 18 settembre 2012, adottato dal Comune di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 aprile 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato il 23 novembre 2012 e depositato il 21 dicembre 2012, il sig. -OMISSIS- impugna il provvedimento n. -OMISSIS- del 18 settembre 2012, con cui il Comune di -OMISSIS- ha negato la concessione edilizia in sanatoria chiesta per l’immobile sito in C. da -OMISSIS-, censito al foglio di mappa n. -OMISSIS-, p.lla sub 1-2-3, in quanto “ edificato in contrasto con l’art. 15 della L.R. 12/06/1976 n. 78, il quale prevede l’inedificabilità assoluta nella fascia dei 150 m. dalla battigia ”.
Il ricorrente censura il provvedimento gravato sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, articolando i seguenti motivi di censura:
I. Violazione di legge – Eccesso di potere – Errata applicazione dell’art. 15 L.R. Sicilia del 12.06.1976 n. 78, sussistenza della deroga per le zone omogenee B.
Innanzitutto, parte ricorrente contesta l’errata applicazione dell’art. 15 L.R. n. 78/1976, rilevando che l’immobile ricadeva in zona B.3, sia al momento della sua edificazione sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria, con conseguente ammissibilità dell’intervento;
II. Eccesso di potere per insufficiente motivazione – Violazione del diritto di difesa.
In secondo luogo, parte ricorrente lamenta vizi motivazionali del provvedimento impugnato, non facendosi riferimento al quadro normativo che regola la materia;
III. Violazione ed errata applicazione dell’art. 15 L.R. Sicilia 78/76 per impossibilità del raggiungimento della finalità della