TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-07-08, n. 202402100

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-07-08, n. 202402100
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202402100
Data del deposito : 8 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2024

N. 02100/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02740/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2740 del 2017, proposto da
M M, P N, A S, C G, L D V, L M, A B, L D N rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Saronno, piazza De Gasperi 15;

e da
L S, L M, M R, N B e A A, rappresentati e difesi dall'avvocato A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Dedoni Alessandro in Cagliari, via Giuseppe Abba, 21;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M, I M, R M, S P, Dtella Silvia, Anna Tavano e Enrico Barbagiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Condomino del Parco Giambellino, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio La Foresta, Angela Alberici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Alessandra Mercadante e Daniela Grattarola, non costituiti in giudizio;

per l’accertamento

della legittimità da parte dei ricorrenti del recesso dalla Convenzione di lottizzazione a rogito del notaio E L in data 11 novembre 1993, rep. 166936, racc. 19964, trascritta a Milano il 18 novembre 1993 al n. 38505;

e/o per la riduzione ad equità

della clausola di cui all’art. 5 della predetta Convenzione;

e/o per la determinazione

di un termine finale dell’obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria e guardiania a carico dei ricorrenti;

nonché conseguentemente per l’accertamento

dell’obbligo del Comune di rimborsare ai ricorrenti le spese che costoro si troveranno costretti a corrispondere per i tempi successivi alla notificazione del presente ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Condomino del Parco Giambellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 12 aprile 2024 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti – proprietari di alcuni appartamenti nel comparto immobiliare di Via Giambellino n. 117-119 – hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere « l’accertamento della legittimità da parte dei ricorrenti del recesso dalla Convenzione di lottizzazione a rogito del notaio E L in data 11 novembre 1993, rep. 166936, racc. 19964, trascritta a Milano il 18 novembre 1993 al n. 38505 [o] la riduzione ad equità della clausola di cui all'art. 5 del detto rogito [o ancora] la determinazione di un termine finale dell'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria e guardiania a carico dei ricorrenti », nonché per sentire accertare « l'obbligo del Comune di rimborsare ai ricorrenti le spese che costoro si troveranno costretti a corrispondere per i tempi successivi alla notificazione del presente ricorso ».



1.1. A sostegno delle proprie pretese, i ricorrenti hanno evidenziato:

- che gli immobili di loro proprietà erano stati tutti realizzati dalla Cooperativa Solidarnosc ar.l. (d’ora in poi anche solo “la Cooperativa”), che aveva concluso con il Comune di Milano la Convenzione di lottizzazione a rogito del notaio E L in data 11 novembre 1993, rep. 166936, racc. 19964, trascritta a Milano il 18 novembre 1993 al n. 38505;

- che all’art. 2 della Convenzione di lottizzazione era stata pattuita la cessione al Comune delle aree destinate alla formazione di parcheggi e verde attrezzato della superficie di mq. 18.551 e che agli artt. 3 e 5 della medesima Convenzione era stata stabilita « la costituzione di una servitù di pubblico passo e la realizzazione delle opere conseguenti, con obbligo perpetuo della cooperativa di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco e della servitù, alla sistemazione del verde e dell’illuminazione dei parcheggi » (cfr. ricorso pag. 5, e doc. 15, pagg. 2 e 3);

- che gli obblighi imposti alla cooperativa erano stati ulteriormente precisati con una ulteriore integrativa stipulata tra le parti nel mese di giugno 2003;

- che « i proprietari degli appartamenti sorti per effetto del completamento della lottizzazione di via Giambellino 117-119, a seguito della realizzazione degli immobili , [avevano] costituito due diversi condomini degli edifici ad ovest ed est del parco pubblico ivi realizzato e che, tra i due condomini, per la gestione del detto parco, è stato istituito ulteriore condominio per far fronte alla detta finalità, atteso che il medesimo provvede sia alla manutenzione del verde attrezzato e delle opere destinate a servitù di pubblico passo, all’illuminazione ed alla guardiania »;

- che i ricorrenti, in quanto compartecipi delle spese per la manutenzione del verde e delle opere, nonché per l’illuminazione e alla guardiania avevano legittimazione e interesse ad adire il giudice amministrativo al fine di liberarsi dal (o di ridimensionare il) vincolo scaturente dalla Convenzione, tenuto conto che « il Condominio del Parco è sempre stato inerte rispetto all’adozione delle necessarie iniziative ed azioni volte a dimensionare, sia nell’entità che nel tempo, il detto obbligo perpetuo di manutenzione ordinaria e straordinaria e di guardiania ».



1.2. Ciò premesso in fatto, i ricorrenti:

- in primo luogo, hanno evidenziato la legittimità della loro pretesa di recedere dalla convenzione di lottizzazione, ai sensi dell’art. 1373, comma 2 c.c., ovvero ai sensi degli artt. 1569 e 1677 c.c., ribadendo di essere singolarmente legittimati ad avanzare tale pretesa, tenuto conto che « la cooperativa aveva assunto l’obbligo nella Convenzione di lottizzazione e lo ha trasferito personalmente ai ricorrenti per effetto dei successivi atti di trasferimento della proprietà, parcellizzandolo quale obbligo contrattuale posto a carico di ogni singolo avente causa »;

- in secondo luogo, hanno sostenuto che « la persistenza dell’obbligazione perpetua a carico dei ricorrenti realizza un’infrazione della causa della relativa obbligazione » con conseguente nullità ex art. 1418 c.c. e hanno chiesto a questo Tribunale di accertare un limite di durata della loro obbligazione ai sensi dell’art. 1183 c.c.;

- infine, hanno ribadito la legittimità dell’esercizio del recesso in relazione agli artt. 1569 e 1677 c.c. riproponendo il tema del termine finale dell’obbligazione perpetua alla luce della « disciplina di diritto comune del contratto di appalto ».

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