TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-05-02, n. 202400222

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-05-02, n. 202400222
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400222
Data del deposito : 2 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2024

N. 00222/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00051/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 51 del 2024, proposto da
Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a., conferitaria di ramo d’azienda dalla Coopservice società cooperativa p.a., in persona del legale rappresentante in carica, in relazione alla procedura CIG 957044407F, rappresentata e difesa dall’avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Emilia, via Vittorio Veneto n. 5;

contro

AREACOM - Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Nicola Fabrizi n. 61;

nei confronti

Cosmopol s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Elena Alberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Italpol Servizi Fiduciari s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Italpol Vigilanza s.r.l. e Clean Service s.r.l., Romeo Gestioni s.p.a., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Prestige s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite in giudizio;

per l’annullamento

- della determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza (AREACOM), già Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC), n. 6 del 12 gennaio 2024, comunicata in data 12 gennaio 2024, avente ad oggetto “Gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, guardiania, trasporto e deposito valori e trasporto metadone per le AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, per l’ASREM della Regione Molise - Gara SIMOG n. 8881670 - Provvedimento di aggiudicazione”, con la quale è stato aggiudicato l’appalto relativo al lotto n. 9 “Servizi di guardiania

ASREM

Molise” (CIG 957044407F) alla Cosmopol s.p.a.;

- della determinazione del Direttore Generale dell’AREACOM n. 275 del 10 agosto 2023, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;

- della determinazione del Direttore Generale dell’AREACOM n. 81 del 6 aprile 2023, con la quale è stato sostituito il responsabile unico del procedimento;

- della comunicazione del 12 gennaio 2024, mediante la quale l’AREACOM ha dato notizia ai concorrenti dell’aggiudicazione del lotto n. 9 della procedura aperta;

- degli atti di gara mediante i quali sono stati attribuiti i punteggi alle offerte presentate dagli operatori economici ed è stata formata la graduatoria finale;

- dei verbali e di tutti gli atti della Commissione giudicatrice, inclusi quelli relativi all’attribuzione dei punteggi all’offerta economica e all’offerta tecnica della società aggiudicataria del lotto n. 9;

- del contratto medio tempore eventualmente stipulato dall’AREACOM con la Cosmopol s.p.a. in relazione al lotto n. 9 dell’appalto;

- di tutti gli atti presupposti e successivi;

e per la condanna dell’AREACOM alla rinnovazione dell’intera procedura di gara, anche ai sensi dell’articolo 122 del codice del processo amministrativo;

nonché per l’accoglimento della domanda di accesso a tutti gli atti di gara non ancora ostesi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AREACOM - Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza e di Cosmopol s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 74 e 120 del codice del processo amministrativo;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 la dott.ssa R P;

Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con bando di gara pubblicato nella GUUE del 28 marzo 2023, l’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC) - oggi Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza (AREACOM) - ha indetto una procedura aperta, suddivisa in dieci lotti, per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di vigilanza armata, guardiania, ritiro, trasporto, deposito valori e trasporto di metadone per le AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, per l’ASREM della Regione Molise e per le sedi del Comune di Pescara, finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro, per la durata di quarantotto mesi dalla sua stipulazione e per un importo a base d’asta di euro 57.005.424,00.

Con determinazione n. 107 del 9 maggio 2023 il Direttore Generale dell’AREACOM ha annullato il lotto n. 10, relativo all’affidamento dei servizi di guardiania per le sedi del Comune di Pescara.

Per il lotto n. 9, relativo all’affidamento dei servizi di guardiania per l’

ASREM

Molise, sono state presentate cinque offerte.

Con determinazione n. 275 del 10 agosto 2023 il Direttore Generale dell’AREACOM ha nominato la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate per tutti i nove lotti della procedura aperta.

All’esito delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione giudicatrice ha redatto la graduatoria provvisoria, nella quale, relativamente al lotto n. 9, si è classificata al primo posto la società Cosmopol p.a.

Con determinazione del Direttore Generale n. 6 del 12 gennaio 2024, comunicata in pari data, l’AREACOM ha disposto l’aggiudicazione del lotto n. 9 alla società Cosmopol p.a.



1.1. Con ricorso notificato il 12 febbraio 2024 e depositato il 13 febbraio 2024, l’Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a., classificatosi al quarto posto della graduatoria del lotto n. 9, ha domandato, previa sospensione della loro efficacia, l’annullamento di tutti gli atti della procedura di gara, della quale ha chiesto la riedizione.



1.1.1. Con i primi quattro motivi la società ricorrente ha censurato, sotto plurimi profili, la nomina della Commissione giudicatrice, per violazione dei principi di trasparenza e di competenza, per erronea valutazione dei presupposti di fatto, contraddittorietà, irrazionalità, illogicità, conflitto di interessi e mancato rispetto del regolamento ARIC sui criteri di nomina delle commissioni giudicatrici.



1.1.2. Con il quinto motivo la società ricorrente ha dedotto la violazione degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, degli articoli da 4 a 6 bis e 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle linee guida n. 3 approvate dall’ANAC, la carenza e perplessità della motivazione, l’insussistenza e il travisamento dei presupposti di fatto, lo sviamento della funzione e la contraddittorietà dell’operato della stazione appaltante, in relazione alla sostituzione del responsabile unico del procedimento, disposta dal Direttore Generale dell’AREACOM con determinazione n. 81 del 6 aprile 2023.



1.1.3. Con il sesto motivo la società ricorrente ha contestato la violazione dell’articolo 22 del disciplinare di gara, l’assenza di istruttoria, l’omessa valutazione dei presupposti di fatto, l’illogicità, l’irragionevolezza, la contraddittorietà e l’incongruenza della motivazione, in relazione alla verifica di anomalia dell’offerta presentata da Aquila s.p.a. per il lotto n. 2, siccome svolta dal RUP con l’apporto del Direttore Generale e non, come previsto, della Commissione giudicatrice.

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