TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-08, n. 202207429

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-08, n. 202207429
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202207429
Data del deposito : 8 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2022

N. 07429/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01108/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P P, F V, con domicilio eletto presso lo studio F V in Firenze, via del Parione 13;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto del Ministro dell'Interno del -OMISSIS-, notificato all'interessato il -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda prot. -OMISSIS-, presentata dal ricorrente per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della L. 5.2.-OMISSIS- n. 91;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 maggio 2022 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento del -OMISSIS-, con cui il Ministero dell'Interno ha rigettato l'istanza del ricorrente (-OMISSIS-) dell’-OMISSIS-volta a ottenere la cittadinanza per residenza.

In particolare, la cittadinanza è stata negata perché a carico dell'interessato è emersa una sentenza dell’-OMISSIS-, di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), del Tribunale di Firenze, irrevocabile il -OMISSIS-, per ratto a fine di libidine continuato in concorso (artt. 81, 510, 523 comma 2 c.p.) e atti osceni continuati in concorso (artt. 81, 110, 527 c.p.).

Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione Prima Ter di questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 23.05.2022 la causa è stata posta in decisione.

Col 1° motivo di ricorso, il ricorrente fa valere difetto di motivazione, nonché “travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, perplessità, eccesso di potere”.

Il motivo è fondato, perché in effetti, come lamentato dal ricorrente, non è rilevabile, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento, nessun “complesso di comportamenti e situazioni” addebitabili al ricorrente, bensì un solo e unico episodio, oltretutto risalente a ben 24 anni prima del provvedimento;
e tale svista inficia ancora di più il provvedimento, perché in quest’ultimo il Ministero afferma che tali comportamenti sono stati “posti in essere nel corso della permanenza nel territorio nazionale e, in particolare, nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda”.

Ma, come chiarito, tale ultimo dato è smentito dagli atti di causa, visto che, dopo quella condanna del -OMISSIS-, nessun altro addebito è stato mosso nei confronti del ricorrente.

Cosicché tale precisazione concretizza quel travisamento dei fatti e la contraddittorietà fatti valere dal ricorrente.

Per ragioni strettamente legate a quelle appena esposte, è fondato anche il 2° motivo di ricorso, perché ha ragione il ricorrente nel rilevare che, a fronte della circostanza per cui “nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda” non sussistevano a carico del ricorrente elementi valutabili negativamente, l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire una motivazione ben più adeguata di quella utilizzata per giustificare il diniego della cittadinanza con esclusivo riferimento a una condanna risalente a 24 anni prima rispetto al provvedimento, e 19 anni rispetto alla presentazione della domanda.

E questo, soprattutto, a fronte dell’inserimento del ricorrente nella società, testimoniato anche dal fatto che è titolare di una ditta individuale, nonché di permesso di soggiorno “per lungo periodo”, ex art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998.

In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.

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