TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2024-05-28, n. 202410754

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2024-05-28, n. 202410754
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410754
Data del deposito : 28 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2024

N. 10754/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00777/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 777 del 2023, proposto da S I, rappresentata e difesa dall'avvocato D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

a) del silenzio illegittimamente serbato dal Ministero della Istruzione “sulla domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione/specializzazione su sostegno nelle Scuole Sec. di II Grado” (classe di concorso “ADSS”) conseguito in Romania ai sensi della direttiva 2013/55/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 15/2016 presentata da parte ricorrente in data 16/7/2022 con protocollo domanda n. 20422;

b) dell'obbligo della p.a. di provvedere espressamente sull'istanza di cui al precedente punto a);

nonché per la condanna dell’amministrazione intimata a provvedere sull'istanza di cui al precedente punto a) nel termine designato ex art. 117, II comma, c.p.a.;

nonché per la nomina di un commissario “ad acta” incaricato di concludere il procedimento con l'adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 la dott.ssa D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato la ricorrente, premesso che in data 16 luglio 2022 essa ha presentato al Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE e successive modifiche, l’istanza per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 D.lgs. n. 206/2007, ha chiesto al Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, condannare quest’ultima all’adozione del provvedimento espresso e nominare un commissario ad acta , per il caso di perdurante inerzia.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

All’udienza camerale del 22 maggio 2024 la causa è stata assunta in decisione.

2. I presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima, oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.

Nel caso in esame sussiste un obbligo espresso dell’amministrazione di provvedere entro un termine specificamente previsto. L’art. 16 D.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 2005/36/CE, stabilisce infatti al comma 2 prevede infatti che “ Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni ”;
al comma 6 prevede poi che “ Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato ”.

Inoltre, dagli atti di causa risulta che il termine per la conclusione del procedimento, previsto dalla disposizione citata, è decorso inutilmente, senza che l’amministrazione abbia provveduto sull’istanza o abbia chiesto all’interessata un’integrazione documentale.

In accoglimento del ricorso, si deve pertanto ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza della ricorrente nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.

Si ritiene altresì opportuno, in considerazione dei ritardi già accumulati su analoghe istanze, nominare sin d’ora il commissario ad acta , nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, dovrà provvedere, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o ad un organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, entro 180 giorni dalla richiesta di parte ricorrente. A detto commissario l’amministrazione dovrà comunicare tempestivamente l’avvenuto adempimento, che, in assenza di comunicazione, il commissario insediatosi dovrà comunque verificare, dandone notizia al Tribunale.

3. In applicazione del principio della soccombenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito va condannato al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, che si liquidano nella somma di euro 750,00, a titolo di compensi professionali, oltre agli accessori di legge ed alla refusione del contributo unificato, da distrarre in favore del difensore antistatario.

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