TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-08-05, n. 202202195

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-08-05, n. 202202195
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202202195
Data del deposito : 5 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2022

N. 02195/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00291/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 291 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato A D L, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 143;



contro

Comune di Positano, non costituito in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 58;



nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini e Concetta Buonocore, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Salerno, al corso Garibaldi, n. 164;



per l'annullamento

dell’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- rilasciata al sig. -OMISSIS-dai Responsabili in materia di Tutela Paesaggistica e Ambientale e dell’Area Tecnica-Edilizia Privata del Comune di Positano, con la quale è stata assentita ai fini ambientali la realizzazione delle opere riportate nei grafici allegati alla S.C.I.A. del -OMISSIS-, del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesaggistici di Salerno e Avellino il -OMISSIS-e del parere favorevole espresso dalla Commissione per il Paesaggio del Comune di Positano nella seduta del -OMISSIS-;

nonché per l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Positano e dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino in relazione alla richiesta, avanzata dai ricorrenti il -OMISSIS-, di annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS-, del parere favorevole reso, del silenzio serbato sulla S.C.I.A. e di rimozione degli effetti prodotti in seguito a tale silenzio serbato sulla S.C.I.A. del -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del controinteressato sig. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 giugno 2022 il dott. Pierluigi Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con atto ritualmente notificato in data 5 febbraio 2016 e depositato il 17 febbraio seguente, i sig.ri -OMISSIS- hanno impugnato l’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- rilasciata al vicino sig. -OMISSIS-dai Responsabili in materia di Tutela Paesaggistica e Ambientale e dell’Area Tecnica-Edilizia Privata del Comune di Positano, per la realizzazione delle opere riportate nei grafici allegati alla S.C.I.A. del -OMISSIS-, del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesaggistici di Salerno e Avellino il -OMISSIS-e del parere favorevole espresso dalla Commissione per il Paesaggio del Comune di Positano nella seduta del -OMISSIS-. In particolare, col citato parere del -OMISSIS-, la competente Soprintendenza ha reputato che “ le opere si inseriscano armonicamente nel paesaggio oggetto di tutela, perché le opere non comportano rilevanti alterazioni al fabbricato esistente ”.

Gli esponenti, lamentando che coi suindicati titoli è stata assentita la realizzazione di una piscina, di una scala di accesso e di altre opere modificative del lastrico solare di copertura dell’appartamento del controinteressato, confinante con quello di loro proprietà, di notevole impatto sotto il profilo paesaggistico, ne hanno dedotto l’illegittimità, con un unico motivo di gravame, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Oltre all’annullamento dei suindicati atti, gli instanti hanno chiesto, altresì, l’accertamento e la

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi