TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-02-02, n. 202200110
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Testo completo
Pubblicato il 02/02/2022
N. 00110/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00900/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 900 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza presentata dal sig. -OMISSIS-, in data 1 febbraio 2021, volta al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con la moglie sig.ra -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il silenzio inadempimento formatosi sull’istanza presentata dal sig. -OMISSIS-, in data 1 febbraio 2021, volta al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con la moglie sig.ra -OMISSIS-;nonché è stato chiesto l’accertamento del diritto ad ottenere il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con la moglie ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 286/1998 ed il conseguente obbligo di provvedere della Prefettura della Provincia di Modena.
L’Ufficio Territoriale del Governo di Modena si costituisce in data 7.1.2022 con deposito di documenti.
Espone il ricorrente quanto segue in punto di fatto :
-presentava in data 1 febbraio 2021 all’Ufficio convenuto domanda di ricongiungimento familiare con la moglie sig.ra El Mamouni Fayrouz;
-la Prefettura provvedeva ad emettere comunicazione di avvio del procedimento di rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990;questa era ritirata a mani dal ricorrente il 26 ottobre 2021;
-il ricorrente inviava, in data 8 novembre 2021, a mezzo pec, una memoria contenente le controdeduzioni ai motivi posti dall’Autorità nonché una diffida all’assunzione dell’atto definito del presente procedimento.
Nelle more del giudizio, controparte deposita (in data 7.1.2022) il provvedimento esplicito di diniego al richiesto ricongiungimento familiare P-MO/F/N 2021 100150 datato 3.12.2021.
In via preliminare va rilevato come in questa sede il Collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sull’azione di accertamento del silenzio- inadempimento proposta ex art. 117 c.pa., senza a che in detto giudizio possa delibarsi in ordine al chiesto accertamento del diritto ad ottenere il ricongiungimento familiare, domanda posta al di fuori del thema decidendum proprio del rito del silenzio e comunque fatta oggetto di specifico provvedimento di diniego, pure adottato, come sopra indicato.
Appare all’uopo utile ricordare che scopo del ricorso avverso il silenzio- inadempimento è quello di ottenere un provvedimento esplicito che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione che investa la fondatezza o meno della sua pretesa , non potendosi peraltro ritenersi satisfattivi atti endroprocedimentali o preparatori ( cfr TAR Calabria Catanzaro Sez. I 19/7/2021 n. 1476;questo stesso TAR sez. II 8/472021 n. 371 )
Ciò detto, l’adozione di un provvedimento esplicito in risposta all’istanza dell’interessato rende il ricorso avverso il silenzio improcedibile in quanto il privato ha ottenuto il risultato al quale mira il giudizio, ossia il superamento della situazione di inerzia procedimentale e di violazione/elusione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Peraltro nel caso di provvedimento sopravvenuto nel corso del giudizio e ritenuto illegittimo dal soggetto interessato - sussiste per questi la possibilità, in pendenza di giudizio, di esperire specifica impugnazione con motivi aggiunti ( comma 5 art. 117 c.p.a)
Al riguardo, in conclusione, l’adozione del provvedimento datato 3/12/2021 con cui la Prefettura di Modena ha opposto il proprio diniego in ordine alla domanda di ricongiungimento familiare comporta l’improcedibilità del presente ricorso.
Le spese del giudizio possono essere compensate sussistendo giusti motivi.