TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-01-25, n. 202400673

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-01-25, n. 202400673
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400673
Data del deposito : 25 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2024

N. 00673/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01727/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della AN

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1727 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Confcommercio - Imprese per l'Italia interprovinciale della AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ludovico Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in NA alla Riviera di Chiaia n 180;



contro

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di NA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Messina e Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso lo studio dell'avvocato Antonio Messina in NA al Viale A. Gramsci n. 19;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA, domiciliataria ex lege in NA alla Via A. Diaz n. 11;



nei confronti

A.I.C.A.S.T. - Associazione provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Vitale, Aristide Police e Paolo Roberto Molea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ON AN, non costituita in giudizio;
IO, non costituita in giudizio;



e con l'intervento di

ad opponendum:
a) - ASSIMPRESE - Area metropolitana di NA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Associazione Artigiani della provincia di NA - Casartigiani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Alberto Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
b) - Confartigianato Imprese NA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Federterziario Provinciale di NA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentate e difese dagli avvocati Aristide Police e Paolo Roberto Molea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- (quanto al ricorso introduttivo)

a) della determinazione del Presidente n. 4 del 20.3.2023 con cui la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di NA ha avviato la procedura di rinnovo dei membri del Consiglio per il quinquennio 2023-2028;

b) dell'allegato avviso pubblico;

c) dello schema integrativo (rispetto a quello già facente parte del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 156/2011) indicato con l'allegato A1;

d) dello schema integrativo (rispetto a quello già facente parte del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 156/2011) indicato con l'allegato B1;

e) del disciplinare per l'accesso ai dati e per l'esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni;

nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, anche se non conosciuto;

- (quanto ai motivi aggiunti depositati il 13/7/2023):

f) del provvedimento prot. 0162628/U del 3.7.2023, notificato in pari data, con cui la Camera di Commercio di NA ha escluso la ricorrente dalla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di NA per il quinquennio 2023/2028 nel Settore “Trasporti e Spedizioni”;

g) del provvedimento prot. 0162629/U del 3.7.2023, dall'identico contenuto, per il Settore “Turismo”;

h) del provvedimento prot. 0162632/U del 3.7.2023, dall'identico contenuto, per il Settore “Servizi alle Imprese”;

i) del provvedimento prot. 0162653/U del 3.7.2023, dall'identico contenuto, per il Settore “Commercio”;

j) del provvedimento prot. 0162654/U del 3.7.2023, dall'identico contenuto, per il Settore “Industria” con rappresentanza delle piccole imprese;

k) ove e per quanto lesivo, del verbale n. 16 del 9 giugno 2023, non noto;

nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, anche se non conosciuto;

- (quanto ai motivi aggiunti depositati il 2/11/2023)

l) del Disciplinare, allegato all'avviso pubblico, nella parte in cui, all'articolo 9, lettera d), riproduce il comma 6, art. 2, del D.M. 156/2011;

m) del Vademecum, laddove anch'esso riproduce (alla pagina 2) i commi 2 e 6 dell'articolo 2, D.M. 156/2011;

n) in via di estremo subordine e solo in caso di reiezione di tutti i motivi di censura graduati in via prioritaria, del D.M. 156/2011, articolo 2, commi 2 e 6, solo se ritenuti univocamente interpretabili nel senso di introdurre un ordine limitativo dei livelli territoriali delle associazioni che possono concorrere alla procedura di ricomposizione del consiglio camerale, senza che possa ex se disporsene d'ufficio la mera disapplicazione per incompatibilità con la normativa primaria;

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, anche se non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di NA, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell'A.I.C.A.S.T. - Associazione provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo;

Visti gli atti di intervento ad opponendum dell'ASSIMPRESE - Area metropolitana di NA, dell'Associazione Artigiani della provincia di NA - Casartigiani, della Confartigianato Imprese NA e della Federterziario Provinciale di NA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con l’impugnata determinazione presidenziale n. 4 del 20/3/2023 la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di NA ha approvato l’avviso per la ricostituzione del Consiglio per il quinquennio 2023-2028 (in scadenza il 18 ottobre 2023), formato da 22 componenti, designati in rapporto proporzionale alla consistenza e rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale.

L’Associazione ricorrente, manifestando il proprio interesse a partecipare alla procedura, ha impugnato con il ricorso introduttivo i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe, deducendo con tre motivi la violazione degli artt. 2 e 97 Cost. e del diritto inviolabile alla riservatezza ed alla privacy , dell’art. 1 della legge n. 241/90, delle richiamate norme della legge n. 580/93 e dell’art. 17, co. 3, della legge n. 400/88, nonché dell’art. 2 del D.M. 156/2011, della circolare ministeriale n. 39517 del 7/3/2014 e degli enunciati principi, oltre all’incompetenza e all’eccesso di potere sotto molteplici profili.

Si è costituita in giudizio per resistere la Camera di Commercio, esibendo la relazione richiesta da questo Tribunale e documentazione, svolgendo le proprie difese nella memoria depositata.

Si sono costituiti in giudizio anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Associazione controinteressata a cui è stato notificato il ricorso, unitamente alle suindicate Associazioni di categoria che hanno spiegato intervento ad opponendum .

L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza dell’11/5/2023 n. 828, nei limiti di cui in motivazione, che è stata parzialmente riformata con ordinanza del Consiglio di Stato - sez. VI del 7/7/2023 n. 2803 (con riguardo all’ulteriore profilo, disatteso nella pronuncia cautelare di questa Sezione).

Con i primi motivi aggiunti sono stati impugnati i provvedimenti di esclusione in epigrafe indicati.

La Camera di Commercio ha replicato con nuova memoria.

L’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di esclusione, proposta con i motivi aggiunti, è stata accolta con ordinanza del 27/7/2023 n. 1277 (differendo l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso, fissata con la prima ordinanza cautelare).

L’ordinanza n. 1277/2023 è stata riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza della sez. VI del 25/9/2023 n. 3915, che ha respinto la domanda cautelare.

In accoglimento dell’istanza di abbreviazione dei termini, l’udienza pubblica è stata anticipatamente fissata, rispetto alla data indicata nell’ordinanza cautelare.

La parte ha proposto i secondi motivi aggiunti in epigrafe indicati, depositati il 2/11/2023.

Anche la Confartigianato Imprese NA e la Federterziario Provinciale di NA sono intervenute in giudizio ad opponendum .

Per l’udienza di merito le parti hanno prodotto documentazione e memorie.

All’udienza pubblica del 14 dicembre 2023 il ricorso è stato assegnato in decisione.



DIRITTO

1.- La ricorrente censura con il ricorso introduttivo l’avviso per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, ritenendolo difforme, nelle parti oggetto di contestazione, dalle (inderogabili) prescrizioni di cui alla legge n. 580/1993 e al D.M. n. 156/2011.

1.1. Il primo motivo si incentra sulla previsione di allegazione dei modelli A1 e B1, osservando (in sintesi) che il citato decreto ministeriale prescrive la compilazione degli allegati A e B, mentre con i nuovi modelli vengono richiesti dati eccedentari, violando la riserva di potestà regolamentare, spettante esclusivamente, ora, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy , pregiudicando l’uniformità e semplificazione della procedura e contravvenendo all’esigenza di protezione dei dati e delle informazioni personali.

1.2. Con il secondo motivo è affermato che l’avviso avrebbe dovuto essere pubblicato 180 giorni prima della scadenza del consiglio camerale, ex art. 2 D.M. cit. (ossia il 21 aprile, mentre la pubblicazione è avvenuta il 20 marzo).

La ricorrente lamenta che l’anticipato avvio, senza motivazione al riguardo, non consentirebbe alle organizzazioni imprenditoriali di approntare la documentazione a comprova della propria consistenza e rappresentatività (trasmissione della dichiarazione

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