TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-07-19, n. 202300462
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Pubblicato il 19/07/2023
N. 00462/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00352/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 352 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato G A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza -OMISSIS-, emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1 del D.L 34/2020, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 emesso dalla Prefettura di Bologna in data 24/02/2022 e notificato in data 10/03/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I.- Il cittadino pakistano meglio specificato in epigrafe ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Bologna n. -OMISSIS- del 24 febbraio 2022 con cui è stata respinta l’istanza di emersione lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 comma 1 del d.l. n. 34/2020 avanzata in suo favore in data 15/8/2020.
Il diniego in questione è stato opposto ( come rilevasi dalla lettura della parte narrativa del provvedimento stesso ) in ragione del parere negativo espresso dalla Questura di Bologna sul rilievo della intervenuta sentenza di condanna alla pena di 6 mesi di reclusione e 350 euro di multa per il reato di cui all’art. 648 comma 2 del codice penale.
A sostegno del proposto gravame sono state dedotte con un unico motivo , le censure di difetto di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020 in relazione all’art. 380 c.p. , posto che il delitto addebitato al ricorrente non rientrerebbe tra i reati di cui all’art. 380 c.p.p. ritenuti ostativi all’ottenimento del beneficio de quo ed inoltre alcuna autonoma valutazione in ordine alla pericolosità del ricorrente è stata effettuata dalla Prefettura .
Si è costituita in giudizio per resistere l’UTG- Prefettura di Bologna.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-del 29/6/2022 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensiva del provvedimento impugnato
All’odierna udienza pubblica la causa viene introitata per la decisione
II.- Il ricorso è fondato e va accolto , non rinvenendosi ragioni per discostarsi dalle considerazioni e dall’esito già evidenziati in sede cautelare
Invero, la legge 17 luglio 2020 n. 77 esclude la possibilità di regolarizzazione a seguito di dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare per i cittadini stranieri che risultino condannati , tra l’altro, per uno dei reati di cui all’art. 380 c.p.p. Le condanne per tali figure delittuose sono considerate dal nostro ordinamento automaticamente ostative al rilascio del titolo di soggiorno qualunque sia la pena detentiva riportata dal condannato e in tali casi non residua in capo all’Amministrazione alcuna discrezionalità , essendo obbligata a dare applicazione al disposto normativo ( cfr TAR Bologna n. 117/2023;TAR Milano 670/2023 ).
Ma non è questo il caso che ci occupa.
Invero, l’art. 380 c.p.p. ( norma recante i casi per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ) alla lettera f-bis prevede il delitto di ricettazione nell’ipotesi aggravata primo comma secondo periodo del codice penale e nella specie il ricorrente è stato condannato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 648 comma 2 , ipotesi più lieve che non è contemplata dall’art. 380 c.p.p. Sicchè esistente tale distinguo va rilevato come per la condanna riportata dal ricorrente non vi sia un automatismo ostativo e se così era, si imponeva da parte dell’Autorità prefettizia di formulare in sede di attività valutativa un giudizio di pericolosità sociale che in un certo qual modo andasse ad integrare la condanna penale di cui sopra .
Ebbene, dalla lettura dell’atto impugnato non si rileva alcun giudizio nei sensi di cui sopra e tale manchevolezza , unitamente ad una errata applicazione della normativa disciplinante i casi di concessione o meno del permesso di soggiorno per emersione lavoro irregolare non può non inficiare la validità della determinazione negativamente assunta nei confronti del ricorrente .
Il provvedimento gravato si fonda dunque su una ragione giuridica errata ed inoltre incorre nel vizio di difetto di motivazione e di istruttoria e va perciò annullato.
Le spese seguono la regola della soccombenza, liquidate come in dispositivo.