TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-07-07, n. 202301743

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-07-07, n. 202301743
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301743
Data del deposito : 7 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/07/2023

N. 01743/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00610/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 610 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana n. 18;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1;



per l’annullamento

- del decreto dirigenziale protocollo n. -OMISSIS- datato 24 novembre 2017, emesso dalla Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto – 5^ Divisione;

- del verbale sanitario modello G n. -OMISSIS-, emesso dal D.M.M.L. di Milano;

- dell'atto dispositivo n. -OMISSIS-, emesso dal Comandante del 6° Stormo -OMISSIS-;

- dell'atto dispositivo n. -OMISSIS-, emesso dal Direttore del C.N.M.C.A. di -OMISSIS-;

- dell'atto dispositivo n. -OMISSIS-, emesso dal Direttore del C.N.M.C.A. di -OMISSIS-;

- dell'atto dispositivo n. -OMISSIS-, emesso dal Direttore del C.N.M.C.A. di -OMISSIS-;

- dell'atto dispositivo n. -OMISSIS-, emesso dal Direttore del C.N.M.C.A. di -OMISSIS-;

- dell'atto dispositivo n. -OMISSIS- emesso dal Direttore del C.N.M.C.A. di -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento da remoto del giorno 10 maggio 2023 il Consigliere Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. Il Maresciallo di 1^ Classe -OMISSIS-, dal momento che risultava aver fruito di 588 giorni complessivi di aspettativa, alla data del 23 febbraio 2009, dietro richiesta del Centro Meteorologico Regionale di -OMISSIS-, è stato sottoposto a visita medica presso la C.M.O. del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano, per verificare la sua idoneità al servizio militare.

1.1. In esito agli accertamenti sanitari effettuati, questi è stato giudicato “temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato per giorni 150” e, avendo superato, alla data del 21 luglio 2009, il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, con decreto dirigenziale n. -OMISSIS-, nei confronti del medesimo è stato disposto: a) all’art. 1, il collocamento in aspettativa per -OMISSIS-, allo stato non dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni 616 (seicentosedici), dal 13 novembre 2007 al 20 luglio 2009, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge n. 599/1954, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2187 del d.lgs n. 66/2010; b) all’art. 2, la cessazione dal servizio permanente e il conseguente collocamento in congedo, categoria della riserva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, lett. b), e 29 della citata legge n. 599/1954, sempre tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2187 del d.lgs n. 66/2010.

1.2. Successivamente, con provvedimento n. -OMISSIS-, il Direttore della 5^ Divisione ha rettificato il richiamato decreto n. -OMISSIS-, disponendo che l'interessato dovesse considerarsi collocato in congedo assoluto, considerato che, successivamente alla sua adozione, in data 26 marzo 2012, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano aveva integrato il giudizio medico legale emesso in data 10 marzo 2009 relativamente alla categoria del congedo, in cui collocare l'interessato.

1.3. Con sentenza della sez. III di questo Tribunale n. -OMISSIS-, in accoglimento del gravame proposto dall’odierno ricorrente, sono stati annullati il decreto dirigenziale n. -OMISSIS- e quello di rettifica - n. -OMISSIS- - in ultimo richiamato, nonché il dispaccio del 9 dicembre 2009, con cui l'Amministrazione, avendo il Sig. -OMISSIS-, alla data del 21 luglio 2009, superato il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio, aveva disposto da tale data il collocamento in congedo nella categoria riserva ai sensi della su menzionata legge n. 599/1954.

1.4. In assunta ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-del T.a.r. per la Lombardia, non essendo stati compiutamente determinati i periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente, la competente Direzione Generale, con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, ha disposto: a1) all’art. 1, l’annullamento dei decreti dirigenziali n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-; b1) all’art. 2, il collocamento in aspettativa del Maresciallo di 1^ Classe -OMISSIS- per -OMISSIS-, allo stato degli atti, risultante non dipendente da causa

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