TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-11-27, n. 202317751

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-11-27, n. 202317751
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317751
Data del deposito : 27 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2023

N. 17751/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10519/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10519 del 2023, proposto da E M, rappresentata e difesa dagli avvocati A R B, P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Lazio Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Frosinone, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 659/2022 pubbl. il 30/06/2022 RG n. 1724/2021 passata in giudicato


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Lazio Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Frosinone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’atto introduttivo del ricorso in epigrafe si evidenzia che parte istante ha adito il Tribunale di Frosinone per sentire accertare e dichiarare il suo diritto a percepire la retribuzione professionale di docente, e per l’effetto condannare il Ministero al pagamento in suo favore della somma di euro 801,78 o di quella ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa a titolo di retribuzione professionale docente con interessi e rivalutazione come per legge oltre che vittoria di spese e competenze del giudizio con i relativi accessori.

2. Dagli atti del giudizio risulta che con sentenza del Tribunale di Frosinone n. 659/2022 pubbl. il 30/06/2022 RG n. 1724/2021, passata in giudicato, il predetto ricorso è stato accolto con la seguente statuizione in dispositivo: “ Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo dal 12.11.2020 al 3.4.2021;

2) condanna il Ministero convenuto al pagamento della somma di €.801,78, per i titoli di cui al capo 1), oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;

3) pone a carico di parte resistente le spese di lite, liquidate in €.245,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari ”.

3. La predetta sentenza munita di formula esecutiva è stata notificata in data 10.02.2023, ed è passata in giudicato, ma il Ministero resistente non ha ottemperato alla statuizione di condanna.

4. Pertanto agisce nel presente giudizio la ricorrente al fine di ottenere l’esecuzione della predetta pronunzia.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei sensi di cui appresso.

2. La richiesta di ottemperanza della predetta sentenza del Tribunale di Frosinone n. 659/2022 pubbl. il 30/06/2022, RG n. 1724/2021, passata in giudicato deve trovare accoglimento.

3. A fronte della dettagliata e documentata produzione del ricorrente l’amministrazione non ha opposto alcunché, di conseguenza va ritenuto dimostrato ex art. 64 c.p.a. quanto emergente dagli atti di causa.

4. In particolare, il giudicato contenuto nella predetta sentenza non è stato eseguito dall’amministrazione che, alla sentenza stessa, non ha dato alcun seguito.

5. Non emergono ragioni giustificative dell’inerzia dell’amministrazione e del resto la pronunzia appare chiara e specifica nel dettare il comando giustiziale.

6. Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di eseguire quanto sopra entro 120 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica della presente sentenza e che, in difetto, deve provvedere un commissario ad acta.

Quest’ultimo è nominato, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’amministrazione.

7. Il ricorso va quindi accolto nei sensi che precedono.

8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi