TAR Napoli, sez. V, sentenza 2013-11-11, n. 201305048

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2013-11-11, n. 201305048
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201305048
Data del deposito : 11 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12035/1995 REG.RIC.

N. 05048/2013 REG.PROV.COLL.

N. 12035/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA INA

IN NOME DEL POPOLO INO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12035 del 1995, proposto da:
BORRIELLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli Avv. ti L D B e C S, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Gramsci, n. 19;

contro

COMUNE DI TORRE DEL GRECO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. E B giudizio;

per l’annullamento

- della delibera di Giunta Municipale n. 4062 del 17.12.1987 con cui la Giunta Municipale del Comune di Torre del Greco ha inquadrato il ricorrente, proveniente dal disciolto ente O.N.P.I., nella IV qualifica funzionale, con il profilo professionale di Autista mezzi pesanti in luogo di quella di Autista specializzato, V qualifica funzionale;

- di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente;

e per l’accertamento

del diritto del ricorrente all’inquadramento nella V qualifica funzionale, profilo professionale di “Autista specializzato” con conseguente diritto ad ottenere le differenze retributive tra il trattamento goduto e quello proprio della qualifica spettantegli.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l’ordinanza n. 4882 del 3 dicembre 2012 di questa Sezione;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 17 ottobre 2013 il dr. Vincenzo Cernese - i difensori delle parti, presenti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Premette B G - a far data dal 1976, in servizio presso il disciolto ente “O.N.P.I. - Opera Nazionale Pensionati Italiani”, come autista specializzato, essendo inquadrato nella VI qualifica funzionale ex D.P.R. n. 191/79 - che, a seguito della soppressione dell’O.N.P.I. ex lege n. 641/78, il relativo personale era stato posto a disposizione delle Regioni, e, con delibera n. 7023/1981, la Giunta Regionale della Campania aveva trasferito provvisoriamente la gestione delle ex Case di Riposo “O.N.P.I.” ai Comuni di Cava dei Tirreni e di Torre del Greco.

Aggiunge che il trasferimento del personale proveniente dall’O.N.P.I. era stato reso definitivo dalla Legge Regionale n. 33 del 23.11.1983, con espressa previsione di inquadramento del personale stesso, nei ruoli corrispondenti ai sensi del D.P.R. n. 330/82, con decorrenza dall’1.2.1981 e che, in ossequio alle prescrizioni di legge, con delibera n. 662 del 13.2.1986, il Comune di Torre del Greco aveva inquadrato in soprannumero il personale del disciolto ente, con decorrenza dall’1.2.1981, in base alle qualifiche di provenienza.

Tanto premesso, e preso atto che, tuttavia, in sede di inquadramento definitivo, con la delibera n. 4062 del 17.12.1987 in epigrafe, la Giunta Municipale del Comune di Torre del Greco lo aveva inquadrato, in quanto proveniente dal disciolto ente O.N.P.I., nella IV qualifica funzionale, con il profilo professionale di “Autista mezzi pesanti” in luogo di quella di “Autista specializzato”, V qualifica funzionale di cui al D.P.R. n. 810/1980 con relativo trattamento economico-retributivo, B G, con ricorso notificato il 27.11.1995 e depositato il 22.12.1995, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, la suddetta delibera, chiedendo, altresì, l’accertamento del diritto all’inquadramento nella V qualifica funzionale, profilo professionale di “autista specializzato”, con conseguente diritto ad ottenere le differenze retributive tra il trattamento goduto e quello proprio della qualifica spettantegli.

A sostegno del ricorso parte ricorrente ha dedotto la seguente censura: Violazione dei DD.PP.RR. n. 191/79 - 810/80 - 347/83 - Violazione L.R. 23.11.1983, n. 33 - Violazione dei principi generali in tema di inquadramento del personale - Eccesso di potere per sviamento;

Al riguardo parte ricorrente lamenta che, in violazione della normativa di cui alla rubricata L.R. n. 33/1983 - alla stregua della quale il personale proveniente da Enti soppressi, dovrebbe essere inquadrato nel ruolo regionale in conformità all’unita tabella di corrispondenza, sulla base della posizione giuridica rivestita alla data del 31.1.1981 e, relativamente al personale da inquadrare che rivestirebbe nell’ordinamento di provenienza qualifiche non espressamente previste nelle tabelle allegate, l’inquadramento nei livelli regionali dovrebbe effettuarsi in via analogica, sulla base della equipollenza delle qualifiche stesse - non si comprenderebbero le ragioni per le quali il Comune di Torre del Greco - al quale sarebbe stato assegnato con delibere n. 7318/84 e n. n.316/85 - gli avrebbe attribuito la qualifica di “autista di mezzi pesanti” IV q.f., in luogo di quella in titolarità di “autista specializzato” V q.f., implicante una specifica ed alta specializzazione riconducibile alla declaratoria di cui alla V q.f. dell’allegato A) del D.P.R. n. 347/1983.

L’intimato Comune si è costituito in giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Con l’ordinanza in epigrafe la Sezione ha disposto incombenti istruttori.

Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2013 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente deve prendersi atto che il difensore di parte ricorrente ha rappresentato la permanenza dell’interesse del proprio assistito alla definizione del giudizio.

Ciò premesso, nel merito, il ricorso è infondato.

Con l’unica censura parte ricorrente deduce la violazione dei DD.PP.RR. nn. 191/79 - 810/80 - 347/83 e della L.R. Campania 23.11.1983, n. 33, oltre alla violazione dei principi generali in tema di inquadramento del personale, attesa l’illogicità e l’erroneità dell’inquadramento definitivo nella IV qualifica funzionale (quale “autista di automezzi pesanti”), disposto dal Comune di Torre del Greco con la impugnata delibera, senza considerare che le mansioni da lui effettivamente svolte di autista di scuolabus, alla stregua della rubricata L.R. n. 33 del 1983, art. 3, sarebbero riconducibili alla V qualifica immediatamente superiore di “autista specializzato”,

La prospettazione di parte ricorrente non è condivisibile.

In esecuzione dell’incombente istruttorio disposto dalla Sezione con l’ordinanza in epigrafe, risulta depositata in giudizio dal Comune di Torre del Greco, - 1^ Settore Affari Generali e Amministrazione del Personale specifica Relazione, nella quale si rappresenta che, in ottemperanza a norme di legge e, precisamente: D.P.R. n. 616/77, L. n. 641/78, L. n. 386/74, L. n. 833/78 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 33/83, il personale in servizio presso la Casa di Riposo ex O.N.P.I. di Torre del Greco era stato assegnato al predetto Ente a far data dall’1.2.1981.

Siffatto personale, a seguito del trasferimento della gestione Case di riposo ex O.n.p.i. ai rispettivi Comuni di Cava de’ Tirreni e di Torre del Greco, disposto con delibera di Giunta Regionale n. 7023 del’8 settembre 1981 (incaricandosi il Servizio Personale della Giunta di provvedere alle formali assegnazioni provvisorie, ai sensi del IV comma dell’art. 127 del D.P.R. n. 616/77, a ciascuno dei due Comuni indicati del personale operante nelle relative Case di Riposo ex O.n.p.i., era stato inquadrato), con la deliberazione di Giunta Comunale di Torre del Greco n. 662 del 13.2.1986, era stato inquadrato nei ruoli organici soprannumerari e nella qualifica e nel livello retributivo posseduto, in ottemperanza al D.P.R. 300 del 26.4.1982 il quale fissa la decorrenza e i criteri di inquadramento nei ruoli degli Enti Locali del personale proveniente dallo Stato nonché dagli Enti disciolti o riformati, tra cui era da ricomprendere anche l’ex O.N.P.I., quale Ente disciolto ai sensi della Legge n. 616/77.

Orbene con la impugnata deliberazione di Giunta Comunale di cui al Verb. n. 4062 del 17.12.1987, è stato disposto l’inquadramento definitivo (tra gli altri, anche) del dipendente B G, in possesso di qualifica di operatore tecnico, attribuendogli il corrispondente IV livello ex D.P.R. 810/80, per tal guisa adeguando, in maniera conforme alla reale posizione, le qualifiche e i livelli retributivi, successivamente denominati profili professionali e qualifiche retributive assegnati ai dipendenti, ai contratti nazionali di lavoro del personale degli Enti locali e delle Regioni approvati con DD.PP.RR. 191 del 18.6.1979, 810 del 7.11.1980 e D.P.R. 347 del 26.3.1983.

In particolare, con l’ultimo dei suddetti contratti, recepito nel D.P.R. n. 347 del 1983, il Comune di Torre del Greco ha disposto nei confronti dei vari dipendenti provenienti da altri Enti (tra cui gli Enti soppressi ex D.P.R. n. 616/1977), in sostituzione del vecchio sistema delle carriere, il primo inquadramento funzionale secondo il nuovo sistema di classificazione del personale per qualifica funzionale.

Tale conclusione si ricava agevolmente dalle premesse di tale delibera, laddove, tra i “Considerato”, si legge, alla lettera “B”, che, per effetto delle leggi Statali e Regionali e dei conseguenti provvedimenti della Regione Campania, fra i problemi che il Comune doveva approntare e risolvere relativamente al “Personale in servizio presso la Casa di Riposo ed assorbito nella specifica pianta presso questo Comune”, vi era quello dell’:

“- Applicazione del contratto approvato con il D.P.R. 7.11.80 (il cui pieno regime viene a coincidere con la data di effettivo passaggio 1.2.1981) a mezzo delle tavole di equiparazione previste dal D.P.R. n. 300 del 26.4.82, integrato con avviso di rettifica di cui alla G.U. n. 158 del 10.5.82 e del Testo coordinato dell’Accordo Stato, Regioni. Enti Locali e OO.SS., pubblicato sulla G.U. n. 168 del 21.6,82;

- Applicazione del D.P.R. 26.6.1983 n. 347 in uno a tutti gi altri dipendenti comunali, considerato, anche, che la Pianta Organica della Casa di Riposo per anziani di cui trattasi è quella descritta nella legge regionale n. 14 del 23.5.86 che di seguito si riporta (………..)”.

Relativamente ai criteri seguiti per siffatto inquadramento, tenuto conto delle qualifiche rivestite nell’ente di provenienza - come ammesso dal medesimo ricorrente - l’inquadramento de quo era stato reso definitivo dalla Legge Regionale n. 33 del 23.11.1983, con espressa previsione di inquadramento del personale stesso, nei ruoli corrispondenti ai sensi del D.P.R. n. 330/82, con decorrenza dall’1.2.1981.

Ed, infatti, la legge regionale n. 33 del 23.11.1983 (“Norme per l’inquadramento nel ruolo del personale della Giunta regionale del personale proveniente dalla Stato e dagli Enti mutualistici e dagli Enti di cui al D.P.R. n. 616/1977, alla legge n. 386/197, alla legge”), all’art. 1, prevede testualmente che “L’inquadramento di detto personale, nei ruoli organici degli enti medesimi, avverrà secondo le norme emanate con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1982, n. 330”.

Successivamente è stata adottata la delibera di Giunta Comunale di cui al Verb. n. 2078 del 27.6.1989, con cui, richiamato il provvedimento n. 4062 del 17.12.87 perfetto ai sensi di legge, con il quale era stato stabilito di inquadrare il dipendente B G proveniente dall’Ente disciolto ex O.n.p.i., ai sensi della legge 641/78, nel 4° livello ex D.P.R. 810/80 con la qualifica di Autista di Automezzi Pesanti a decorrere dall’1.2.81 e di provvedere con separato atto al conguaglio delle competenze, si deliberava, in esecuzione del suddetto provvedimento n. 4062 del 17.12.87, di recuperare dalle competenze stipendiali del dipendente B G la somma di lire 7.559.254 a titolo di conguaglio per il periodo 1.2.1981-21.12.1988, come rilevato dai prospetti contabili ivi allegati, non mancandosi di esplicitare in fine dell’atto la riserva “di recuperare le somme dovute solo all’atto dell’applicazione agli interessati del D.P.R. n. 347/1983”.

A tal punto, in relazione alla pretesa di un inquadramento diverso da quello formalmente attribuito, azionata con il presente ricorso, la Sezione ritiene in via preliminare di dover ribadire la propria opinione più che consolidata (ex plurimis, 4.5.2011, n. 2447;
24.12.2009, nn. 9558 e ss.;
29.12.2008, n. 21534;
5.8.2008, n. 9804 e ss.) in linea con la giurisprudenza (T.A.R. Sardegna, 24.5.2002, n. 644;
C. di S., V, 6.2.2003, n. 627;
6.5.2002, n. 2402) secondo cui l’inquadramento dei dipendenti degli Enti Locali in applicazione dell’art. 40 del D.P.R. n. 347/1983 deve avvenire non già in relazione alle qualifiche corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte o con riguardo ad eventuali mansioni superiori prestate in via di fatto, bensì sulla base della declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali corrispondenti al contenuto proprio della qualifica rivestita da ciascun impiegato.

Non rileva, poi, neanche la circostanza che l’Ente possa aver assunto, in epoca precedente, alcune determinazioni di carattere generale riguardanti i criteri applicabili ai fini dell’attribuzione delle nuove qualifiche del personale, ovvero - come nel caso del ricorrente - abbia adottato ordini di servizio per l’espletamento di determinati compiti - nella specie di “autista di scuolabus” - dal momento che la legittimità del singolo atto di inquadramento deve essere infatti verificata in base ai parametri normativi di cui al D.P.R. n. 347/1983, indipendentemente dal contenuto di altri atti generali o accordi tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali. L’inquadramento dei dipendenti secondo la procedura in questione costituisce inoltre un’attività amministrativa privi di profili di discrezionalità, le cui operazioni non sono sindacabili per eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione e della disparità di trattamento (C. di S., V, 13.12.1999, n. 2098).

Nello specifico il ricorso ed il relativo motivo di censura risultano infondati, atteso che sotto ulteriore profilo il più volte citato art. 40 non ha attribuito alcun rilievo alle mansioni superiori o diverse svolte dai dipendenti degli Enti Locali rispetto ai livelli già attribuiti in base agli atti applicativi del D.P.R. n. 171/1979, dovendo l’Amministrazione tenere conto esclusivamente delle mansioni proprie della qualifica formale posseduta dal dipendente e prescindere delle eventuali diverse mansioni, seppur svolte in virtù di incarichi formali, non inerenti allo status giuridico ed economico formalmente rivestito dal dipendente (C. di S., IV, 25.9.2002, n. 4920;
V, 12.10.1999, n. 1432). La richiamata disposizione, recante le norme di primo inquadramento del personale degli Enti Locali, va dunque interpretata nel senso che il presupposto per la collocazione degli impiegati nei nuovi livelli retributivi e funzionali consiste nella valutazione comparativa tra il contenuto funzionale delle qualifiche contemplate negli ordinamenti di ciascun Ente e quello delle qualifiche stabilite dal citato D.P.R. n. 347.

L’inquadramento deve in sostanza avvenire ricercando ed assegnando a ciascun impiegato la qualifica tra quelle indicate dal D.P.R. n. 346, che descrive mansioni e profili professionali coincidenti e corrispondenti con le qualifiche e le mansioni possedute, prescindendo però dalle eventuali diverse mansioni svolte in fatto ed anche dalle mansioni effettuate in forza di atti formali diversi da quelle prescritti dalla legge per il conferimento della qualifica funzionale (Cons. Giust. Ammin., 13.10.1999, n. 441;
C. di S., V, 5.5.1999, n. 510;
1.4.1999, n. 353). Si tratta, in definitiva di un’attività pressoché vincolata di comparazione e di verifica della corrispondenza tra mansioni inerenti alla qualifica posseduta e declaratoria dei nuovi profili professionali e, proprio in verta del loro carattere vincolato, va riconosciuta l’infondatezza delle varie argomentazioni per come dedotte in sede di ricorso.

Nella fattispecie in esame parte ricorrente deduce che, presso l’Ente di provenienza (O.N.P.I.), era inquadrato nel V livello, con la qualifica di “autista specializzato” e relativo trattamento retributivo, mentre con i provvedimenti impugnati si è visto assegnare una qualifica di operatore tecnico di “autista di automezzi pesanti”, corrispondente al IV livello, inferiore rispetto alla qualifica di provenienza (V livello) ed effettivamente spettantegli;
tuttavia con la comparazione sopra prospettata parte ricorrente erroneamente dimostra di mettere a confronto inquadramenti effettuati sulla base di sistemi di classificazione del personale basati su differenti criteri e non assimilabili reciprocamente: l’inquadramento nel V livello operato presso l’O.N.P.I. di provenienza, basato sul vecchio sistema per carriere e l’inquadramento nel IV livello del personale degli enti locali ex D.P.R. n. 347 del 1983, effettuato secondo il sopravvenuto sistema della qualifica funzionale.

Nel caso del ricorrente l’unica tabella di equiparazione da utilizzare è quella allegata al D.P.R. n. 300/1982 e d’altronde la medesima legge regionale n. 65 del 23.11.1983 - invocata da parte ricorrente - nel premettere, all’art. 1, che: <<
La presente legge disciplina i criteri e le modalità di inquadramento nel ruolo del personale della Giunta Regionale del personale, di ruolo e non di ruolo >>, alla lettera a) prevede che:

<<
(………). Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli Enti di cui all’art. 123 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, resta definitivamente assegnato nei termini e con le modalità di cui al 2° comma dello stesso articolo del su richiamato D.P.R.

L’inquadramento di detto personale, nei ruoli organici degli Enti medesimi, avverrà in base alle norme emanate con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1982, n. 300 (……) >>.

Parte ricorrente asserisce ancora che l’inquadramento dei dipendenti di Enti Locali andrebbe disposto assegnando al dipendente la qualifica prevista degli accordi collettivi (D.P.R. n. 347/83) che comprenderebbe mansioni e profili professionali quanto più possibili vicini ed addirittura corrispondenti alle mansioni ed ai profili professionali propri della posizione giuridica rivestita ed espressa nella qualifica funzionale di cui egli sarebbe titolare, e ciò indipendentemente dal livello di inquadramento acquisito con i precedenti accordi.

Tuttavia, in contrario, rileva che, nella situazione di un definitivo inquadramento funzionale “bloccato”, per come sopra descritto, ogni pretesa di un superiore e/o diverso inquadramento non può che ricollegarsi al riconoscimento di mansioni svolte in via di fatto.

Come sopra accennato, nel pubblico impiego, in assenza di una norma legittimante, l’espletamento di mansioni superiori non determina un mutamento dell’inquadramento del dipendente pubblico stante l’indisponibilità degli interessi pubblici coinvolti e la correlata esigenza che la qualifica superiore sia conferita all’esito delle procedure selettive e concorsuali previste dalla legge nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (Cfr.: C.di S., sez. V, n. 4937/05;
C.di S., sez. V, n. 4398/05;
C.di S., sez. IV, n. 4371/05).

In più recenti sentenze, il Consiglio di Stato ha ribadito che: <<
Occorre dare precipua attenzione non alle mansioni effettivamente svolte, anche se in virtù di formale conferimento, bensì alle funzioni proprie delle qualifiche rivestite dai singoli impiegati sulla base delle relative declaratorie, finanche prescindendo, ove necessario, dall’inquadramento ottenuto in occasione dei precedenti accordi di lavoro >>
(C. di S., sez. V, 21 giugno 2007, n. 3320).

Inoltre, nel caso del ricorrente, alcuna violazione dell'art. 3 della Legge Regionale n. 33 del 23.11.1983, per il quale al dipendente, trasferito gli enti locali deve essere riconosciuta, con ogni conseguenza, la medesima posizione giuridica rivestita nell’ente di provenienza vi è stata atteso che tale principio risulta pienamente rispettato tenendo, però. presente che, risultando l’inquadramento nell’ente di provenienza effettuato sulla base di criteri ormai superati con l’entrata in vigore del nuovo sistema della qualifica funzionale, si è reso necessario reinquadrare i dipendenti interessati alla stregua di tali nuovi criteri di classificazione e, nel caso del dipendente B G, l’inquadramento nel V livello rivestito nell’Ente di provenienza corrisponde all’inquadramento nel IV livello degli Enti Locali di cui all’art. 347 del 1983, senza che possa farsi distinzione fra la qualifica di “autista di mezzi pesanti”, e quella di “autista specializzato” (quest’ultima, espressamente riportata nell’atto di assunzione del 1976 e confermata, da parte del Comune di Torre del Greco, nell’ordine di servizio del 1989), trattandosi dell’affidamento di mansioni di fatto o meri compiti di lavoro all’interno della medesima IV qualifica funzionale.

In definitiva, preso atto che, con l’emanazione della impugnata delibera, alcun ingiusto declassamento o reformatio in peius del trattamento giuridico ed economico del ricorrente vi era stato, il ricorso è infondato e, quindi, deve essere respinto.

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese giudiziali.

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