TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 2011-03-25, n. 201100262

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 2011-03-25, n. 201100262
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201100262
Data del deposito : 25 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00434/2011 REG.RIC.

N. 00262/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00434/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 434 del 2011, proposto da:


In'S Mercato Spa, rappresentato e difeso dall'avv. C C, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 25, comma 1, cod. proc. amm..


contro

Comune di Pieve di Soligo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. R T, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 25, comma 1, cod. proc. amm..;
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Luisa Londei e Francesco Zanlucchi, domiciliata per legge in Venezia, Cannaregio, 23;

nei confronti di

Noemi Lorenzon, non costituitasi;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento comunale del 24/1/2011 prot. n. 2046, pervenuto il 29/1/2011, nella parte in cui è stata respinta l'istanza della ricorrente diretta all'ampliamento della superficie di vendita, nei locali in corso di realizzazione in via Vittorio Veneto, fino alla concorrenza di mq. 662,07;

- del regolamento comunale recante "criteri di programmazione commerciale per l'insediamento della medie strutture di vendita e nrome per l'esercizio di vendita al dettaglio", approvato con deliberazione del Consiglio comunale 27/4/2006, n. 10;

- della deliberazione della Giunta Regionale 18/2/2005 n. 406, per quanto dovesse ritenersi tuttora applicabile al caso di specie e dovesse interpretarsi nel senso di legittimare i Comuni della Regione ad adottare discipline maggiormente restrittive anche per le medie strutture di vendita di superfici non superiori a mq. 1.000;

- della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10/bis l. n. 241/90 del 9/12/2010 prot. n. 29080.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pieve di Soligo e della Regione Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2011 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori G. Quarneti, su delega di C. Cacciavillani, per la parte ricorrente, R. Tramet per il comune di Pieve di Soligo e L. Londei per la Regione del Veneto;


Considerato:

- che ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare il ricorso non appare sorretto da sufficienti profili di fondatezza;

- che infatti le norme della legge regionale n. 15 del 2004 che demandano ai Comuni l’adozione di atti programmatori in materia di medie strutture di vendita appaiono rientrare non nell’ambito della materia della concorrenza, ma nell’ambito della materia del commercio, di competenza regionale, nell’accezione affermata dalla Corte Costituzionale (cfr. da ultimo la sentenza 247 del 2010, punto 3.3. in diritto);

- che i limiti dimensionali e gli indici di equilibrio appaiono funzionali alla tutela di obiettivi di interesse generale (quali la “garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo;
la salvaguardia dell'ambiente e della viabilità dei centri urbani;
il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità;
l’equilibrio delle diverse forme distributive;
la tutela delle piccole e medie imprese commerciali: cfr. art. 14, comma 1, lett. da b a ad f della citata legge regionale: cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 6 luglio 2010, n. 4319);

- che gli atti programmatori impugnati non appaiono pertanto riconducibili a limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 10 giungo 2009, n. 1707), ma alla regolamentazione territoriale del commercio, finalizzata alla tutela della specifica realtà del territorio locale;

- che dalla motivazione del provvedimento impugnato emergono le ragioni sostanziali della determinazione assunta, ed è da escludere la necessità di un’analitica confutazione delle osservazioni presentate (peraltro il parere reso dal Ministero sembra aver equivocato la valenza dell’atto programmatorio regionale laddove afferma che reca una programmazione numerica ed un contingentamento, a livello regionale, delle superfici delle medie strutture);

- che pertanto non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 55 del codice del processo amministrativo, e le spese della fase cautelare possono essere compensate;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi