TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-05-20, n. 202400387
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Testo completo
Pubblicato il 20/05/2024
N. 00387/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00131/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2022, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato C U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
per l'accertamento e declaratoria
- del diritto del ricorrente all'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di II fascia del Ministero della Difesa con decorrenza dal 1.11.2001, ovvero dal 11.12.2002 o dalla diversa data che sarà accertata e del Ministero della Giustizia con decorrenza dal 1.07.2008 o dal febbraio 2010, ovvero con le diverse decorrenze che saranno accertate, conseguentemente disporre che i Ministeri convenuti, ciascuno secondo le diverse decorrenze, provvedano al relativo inquadramento e a corrispondere le differenze retributive e previdenziali secondo il CCNL e dovute dalla data di inquadramento che sarà accertata nel presente giudizio, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha proposto l’odierno ricorso al fine di veder accertato il proprio diritto all’inquadramento nel ruolo dei dirigenti di II fascia dapprima del Ministero della Difesa con decorrenza dal 1.11.2001, ovvero dal 11.12.2002 e poi del Ministero della Giustizia con decorrenza dal 1.07.2008 o dal febbraio 2010 e la conseguente condanna dei Ministeri al relativo inquadramento e a corrispondere le differenze retributive e previdenziali secondo il CCNL dovute dalla data di inquadramento.
A tal fine ha esposto in fatto che:
- nel 1994 ha preso servizio presso gli uffici giudiziari militari di Cagliari nei ruoli del Ministero della Difesa (Giustizia Militare) e previo superamento del concorso per l’accesso all’ex carriera direttiva dei cancellieri militari;
- a seguito di conflitti tra il ricorrente, quale Cancelliere, e l’allora Procuratore Militare in merito alla ripartizione delle sfere di competenza, iniziati nel 1989 con l’entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale, il ricorrente è stato parte di un procedimento penale così conclusosi: (a) sentenza del 10.7.1991, con la quale la Corte d'Appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione del Pretore di Cagliari del 28.1.1991, assolse il -O- da una delle imputazioni (capo B), con la formula perché "il fatto non costituisce reato", confermando, invece, il giudizio di colpevolezza per il reato di oltraggio (capo A), riducendo la pena a mesi 4 di reclusione; (b) sentenza della Cassazione penale, sez. IV, dell'8.4.1992, con la quale la pronuncia della Corte di Appello di Cagliari del 10.7.91 fu annullata senza rinvio, limitatamente al capo B. in quanto "il fatto non sussiste", mentre, per quanto concerneva il capo A, fu disposto l'annullamento della sentenza ed il rinvio alla Corte di Appello di Roma per un nuovo esame; (c) sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3498 del 23.11.1994 (dep. 28.1.1994), con la quale il ricorrente fu assolto dal reato a lui ascritto perché "non punibile", a norma dell'art. 4 del D.Lgs.lgt. 288 del 14.9.1944 (eccesso, con atti arbitrari, dai limiti delle proprie attribuzioni, da parte dell'allora Procuratore Militare della Repubblica di Cagliari);
- con DM in data 9.4.1991 fu disposta ai danni del funzionario la "sospensione cautelare facoltativa dal servizio" [per durata di n. 2 anni], previo conforme parere formulato dal Procuratore Generale della Corte Militare d’Appello del 13.2.1991, la quale fu revocata con DM in data 1.4.1993 e con il successivo D.M. 18.4.1996 (del Direttore Generale), venne disposta la "restitutio in integrum" e la corresponsione di tutti gli assegni non percepiti;
- il TAR Sardegna in data 14 gennaio 2003 si pronunciò sui riuniti ricorsi nn. 898-1414/91 e 924/93, dichiarando improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso n. 898/1991, ma accogliendo il ricorso n. 1414/1991 e, per l'effetto, annullando il provvedimento di censura ivi impugnato. Relativamente al ricorso n. 924/1993, il Giudice amministrativo dichiarò parzialmente cessata la materia del contendere (limitatamente alla richiesta di riapertura del procedimento disciplinare definito con l'irrogazione della censura) ed in parte lo accolse (per la richiesta di riapertura del procedimento disciplinare conclusosi con la sospensione dalla qualifica per un mese);
- prima di transitare nei ruoli del Ministero della Giustizia, a seguito della soppressione degli uffici giudicanti nel 2008, il ricorrente superava positivamente le selezioni per la carriera dirigenziale presso il Ministero della Difesa (stesso comparto di contrattazione collettiva – CCNL Ministeri);
-con decreto dell’11.12.2002, il ricorrente veniva collocato nella posizione n. 8 (con punteggio 9,35) della graduatoria degli idonei per il conferimento di n. 2 posti nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie militari della Difesa;
- con decreto del 27.06.2008, in attuazione all’art. 2 comma 606 L. n. 244/2007, veniva disposto il transito nei ruoli del Ministero della Giustizia di un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della Difesa, ma il ricorrente veniva fatto transitare nei ruoli del personale non dirigente del Ministero della Giustizia con effetto dal 1.07.2008, profilo C3 Direttore di Cancelleria, ma non nel ruolo dirigenziale, nonostante l’idoneità conseguita.
- con sentenza n. 1200/2021 nella causa iscritta a ruolo n. RG 3856/2018 dell’11.11.2021, il Tribunale di Cagliari, Sez. Lavoro, con riguardo alla domanda di inquadramento del dott. -O- nei ruoli dirigenziali, declinava la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo.
2. In diritto, il ricorrente ha argomentato come segue.
In primo luogo, ha posto in evidenza la circostanza che, parallelamente al concorso per i dirigenti delle ex cancellerie militari, il Ministero della Difesa aveva bandito una procedura selettiva per un posto di dirigente nell’ex ruolo dei dirigenti amministrativi della Difesa, procedura che, però, si concludeva con l’approvazione della graduatoria in data 4.12.2000 e nella quale erano stati giudicati idonei n. 41 candidati, che venivano tutti inquadrati nei ruoli dirigenziali.
Ad avviso del ricorrente, le due procedure erano state indette per avviare un processo unitario di reclutamento: ma, nonostante l’unicità del ruolo, il Ministero della Difesa sceglieva di inquadrare tutti gli idonei della graduatoria pubblicata per prima (ruolo ex amministrativi), mentre si limitava al reclutamento di n. 2 “ dirigenti delle cancellerie militari ”, così che il ricorrente veniva estromesso.
Ciò posto, il ricorrente ritiene necessaria “ una applicazione costituzionalmente orientata della disciplina del wistleblower, o, se codesto Ill.mo Collegio lo ritenesse, sollevando la questione di costituzionalità con riferimento alla tutela del pubblico dipendente (wistleblower) prima e dopo l’approvazione dell’art. dell’art. 1 comma 51 l. n. 190/2012 che introduce l’art. 54 bis del d.lgs n. 165/2001 ss. modificazioni, con riguardo anche alla progressione in carriera ”.
In tal senso, ad avviso del ricorrente, alla luce dell’art. 6 del decreto di transito nei ruoli del Ministero della Giustizia di un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della Difesa, decreto che prevedeva che “ Sono riconosciuti i titoli di servizio, nonché i corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento conseguiti dal personale ”, egli, impegnato a risolvere le annose vicende giudiziarie che lo avevano coinvolto su più fronti (penale 1994 e disciplinare 2003), non solo veniva ostacolato nel conseguimento di ulteriori titoli e corsi formativi, contrariamente agli altri suoi colleghi e candidati, ma subiva anche rapporti informativi negativi, a firma dello stesso soggetto contro il quale aveva compiuto una segnalazione al Consiglio della Magistratura Militare.
In sostanza, “ cinque anni durante i quali il ricorrente, tra sospensione cautelare dal servizio (ben due anni), difese giudiziarie, procedimenti disciplinari e rapporti informativi negativi, è stato estromesso da ogni piano formativo che gli avrebbe consentito di conseguire ulteriori titoli (…) per effetto della “assunzione di atti arbitrari da parte del Procuratore Militare della Repubblica ” (p. 18 ricorso).
Di tal che, “ si chiede fin d’ora che