TAR Trento, sez. I, ordinanza cautelare 2013-01-11, n. 201300003

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, ordinanza cautelare 2013-01-11, n. 201300003
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201300003
Data del deposito : 11 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00346/2012 REG.RIC.

N. 00003/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00346/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2012, proposto da:


M S Z, F S, R G, A G, M S, R D S, E M, F M, M A B, Marco Gioffre', D B, A M, A T, E S, G B, T C, A M C, F L, M C, A V, R A, P A C, B L, N P, R D, E P, M G V, M A, A A, M B, G B, V M, M C, C F, Giampiero Sigona, Antonio Franco, Manuela Guida, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Tamanini, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Grazioli 112;


contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera della Giunta provinciale di Trento n. 2146 del 5.10.2012 con cui è stato approvato il bando di concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di n. 93 cattedre per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente nelle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria statali di primo e secondo grado.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 il cons. L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che - allo stato - non sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile, allegato a sostegno dell’istanza cautelare in epigrafe, in quanto risulta che l’Amministrazione provinciale intimata ha ammesso con riserva i ricorrenti alle prove concorsuali in controversia;

Ritenuto, inoltre, che la sollecita fissazione dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, che fin d’ora viene fissata il 9.5.2013, esaurisce qualunque ulteriore esigenza cautelare sottesa al ricorso stesso;

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